Cassation appeal dismissed because the INFN withdrew the lawsuit, extinguishing the legal proceedings entirely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the INFN voluntarily withdrew its cassation request. The workers had previously sought an order to activate an insurance policy under a 1963 convention, but the INFN's defenders formally renounced the litigation. Consequently, the court found no need to rule on the substantive legal arguments regarding the insurance coverage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When the appellant withdraws the cassation appeal, the proceedings are extinguished and no further disposition is required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
‘AULA B’ ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata -ricorrente - CAVALLI ALESSANDRO, CHIARUSI TOMMASO, CIASCHINI VINCENZO, DE GIROLAMO DONATO, DEL CORSO FRANCESCA, FIORAVANTI DAVIDE, GESSI CRISTIANO, MARTELLI BARBARA, NEGRINI MATTEO, RONCHIERI ELISABETTA, SBARRA CARLA, SELVI MARCO, SIRRI GABRIELE, VAGNONI VINCENZO MARIA, ZAMPOLLI CHIARA, rappresentati e difesi dall’Avv. TIZIANA FOGLI e GIORGIO MACCIOTTA e domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 829/2015 della Corte d’Appello di Bologna, depositata il 15.12.2015, N.R.G. 884/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.6.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè; RILEVATO CHEla Corte d’Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede, con cui era stata accolta la domanda dei lavoratori meglio indicati in epigrafe di condanna dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito, INFN) di cui essi erano dipendenti, all’accensione della polizza di assicurazione di cui alla Convenzione con l’INA del 1.7.1963, con le decorrenze pertinenti per ciascuno dei lavoratoriinteressati;
2. INFN ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, rubricati come riguardanti la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 38 Cost., dell’art. 2117 c.c., dell’art. 14, co. 2, L. 70/1975, dell’art. 7, 9-ter, 18, co. 9, d. lgs. 124/1993, dell’art. 39, co. 2, L. 379/1955, dell’art. 64 L. 144/1999, dell’art. 48-bis d.p.r. 917/1986, dell’art. 53 CCNL del personale tecnico-amministrativo IV/X livello delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione e dell’art. 76 del CCNL della relativa dirigenza, dell’art. 4 L. 297/1982, del DPCM 2 marzo 2001 (primo motivo) e la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 38 del CCNL degli Enti di ricerca e sperimentazione del 7.10.1996 (quadriennio e biennio economico 1994-1995), dell’art. 26 L. 70/1975, degli artt. 2, co.3, 3-bis e 45 d. lgs. 165/2001, dell’art. 46 d.p.r. 411/1976 (secondo motivo);
3. il ricorso è stato resistito dai lavoratori con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. INFN ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con in calce la sottoscrizione della «presente rinuncia» da parte dei difensori dei controricorrenti, la quale vale evidentemente come adesione alla rinuncia stessa e comporta che, ai sensi dell’art. 391, u.c., c.p.c. nel dichiararsi l’estinzione del giudizio di legittimità, nulla debba disporsi in punto spese;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nell’adu