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Ordinanza — n. 26685/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding foreign service allowance denial due to lack of legal basis and habitual residence facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26685/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the denial of a foreign service allowance for public sector personnel. The lower court found that the appellant lacked a legally attributable right to the allowance and did not meet the factual requirements for habitual residence, despite arguments regarding formal registration and tax status. The court ruled the appeal inadmissible because the legal questions raised were improperly framed and the factual findings regarding the absence of a legitimate basis for the allowance were correct.

Regesto Legislator

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Art. 171 d.p.r. 18/1967; Art. 2126 c.c.: The foreign service allowance is not a source of right but requires a specific legal or contractual basis, and the denial stands when no such attribution exists and habitual residence requirements are not met.

Parole chiave

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foreign service allowance habitual residence requirement public sector employees indemnity attribution appeal inadmissibility

Disposizioni normative citate

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Art. 171 d.p.r. 18/1967
d. lgs. 62/1998
Art. 2126 c.c.
inadeguati sono del resto i richiami, di cui al motivo di ricorso, alle norme generali di cui all’art. 2126 c.c. o all’art.
Art. 36 Cost.
Art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presu
art. 171 d.p.r. 18/1967
art. 2126 c.c
inadeguati sono del resto i richiami, di cui al motivo di ricorso, alle norme generali di cui all’art. 2126 c.c.
art. 36 Cost

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Testo completo

ta residente, mentre la Corte di merito avrebbe tratto conclusioni prive di una base giuridica consolidata; l’identificazione della “dimora abituale” costituisce tuttavia valutazione di fatto, rispetto alla quale hanno rilievo non necessariamente decisivo i dati riguardanti la residenza formale anagrafica o i profili dell’imposizione fiscale richiamati nel motivo di ricorso; l’apprezzamento della Corte d’Appello, fondato sul pluriennale periodo di lavoro in Belgio, esprime un plausibile convincimento basato sul dato lavorativo di cui si è detto, rispetto al quale mancano comunque di decisività – sempr e in punto di fatto - i menzionati rilievi sui dati anagrafici o fiscali, mentre mancano – sia nella rubrica che nell’argomentazione – precise censure in punto di diritto sull’eventuale violazione di regole probatorie vincolanti con riferimento al requisito legittimante della “dimora abituale” 2.5 vi è poi il tema dell’art. 171 d.p.r. 18/1967, quale modificato dal d. lgs. 62/1998, il quale stabilisce le modalità di calcolo dell’indennità di servizio estero del personale dipendente da enti pubblici non economici trasferiti a prestare servizio presso gli uffici di detti enti all'estero; in proposito - ed il punto è decisivo – la norma riguarda l’indennità che «spetta, in base ai rispettivi ordinamenti», sicché essa non è fonte del diritto alla sua percezione, la quale può derivare soltanto da una norma contrattuale o legale che la preveda; tuttavia, la disamina normativa di cui sopra non ha consentito di individuare una norma attributiva o comunque una norma della cui fattispecie ricorressero, secondo gli accertamenti svolti dalla Corte di merito, i requisiti per il riconoscimento di diritti sotto il profilo rivendicato dalla ricorrente;

3. inadeguati sono del resto i richiami, di cui al motivo di ricorso, alle norme generali di cui all’art. 2126 c.c. o all’art. 36 Cost.; quanto alla norma costituzionale, basti l’osservazione per cui la contrattazione non esclude le indennità di missione se il lavoro sia svolto a distanza della dimora abituale e dunque la questione, in punto di diritto è mal posta, perché a fronte del ricorrere di quel requisito di lontananza sono attribuiti rimborsi, destinati ad evitare l’incidenza negativa del mantenimento fuori sede sulla retribuzione reale, qui negati in ragione dell’accertamento svolto in proposito della Corte territoriale in ordine all’assenza del presupposto legittimante; quanto all’art. 2126 c.c., esso presupporrebbe, in ipotesi, un’assegnazione invalida ad un certo ufficio e il risalire del diniego a tale invalidità, nonostante lo svolgimento dell’attività in concreto per quello stesso ufficio; sul punto, tuttavia, almeno per il periodo oggetto di causa, vi è stato l’accertamento della Corte territoriale secondo cui la Bianco non era assegnata all’Ufficio di cui alla L.

Regione Sardegna 12/1996, ma svolgeva compiti diversi, in staffrispetto al Presidente della Regione, posizione rispetto alla quale non risultavano regole ostative all’assegnazione fuori sede, fermi restando i diritti rivenienti dalla contrattazione collettiva, nel ricorrere dei relativi presupposti, che tuttavia nel caso di specie sono risultati carenti; dunque, già in punto di fatto si è del tutto al di fuori di una questione su assegnazioni nulle all’Ufficio di rappresentanza e quindi la questione è mal posta in questa sede;

4. il ricorso va quindi integralmente disatteso e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presu