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Ordinanza — n. 26529/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding the claim for damages due to loss of promotion chance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26529/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by female civil servants against a lower court ruling denying their economic advancement. The workers argued for damages based on the loss of a chance to achieve a higher pay grade, but the appeal failed to specify the exact facts submitted to the trial judge or the precise legal basis for this new claim. Consequently, the court held that the appeal lacked the required specificity under civil procedure rules and dismissed it without examining the merits of the alleged violation.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 3 c.p.c.; Art. 366 nr. 4 e 6 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation must specifically identify the facts presented to the court of first instance and the legal grounds for the claim; a generic allegation of violation or lack of motivation without these specifics renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity appeal loss of chance damages economic advancement public service civil procedure specificity dismissed cassation appeal rivalutazione dei salari ricalcolo delle indennità di disoccupazione avanzamento di scatto

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 3 c.p.c.
Art. 366 nr. 4 e 6 c.p.c.
Art. 2043 cod.civ.
Art. 1218 cod.civ.
Art. 111 Cost.
380-bis.1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., oltre che dell'art.
Art. 6 CEDU
111 Cost., oltre che dell'art. 6 CEDU» (Cass.
Art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002
228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.
articolo 2043 cod. civ
― la violazione dell'articolo 2043 cod. civ.
articolo 1218 cod.civ
art. 111 Cost
380-bis.1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., oltre che dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 27 febbraio 2017, n. 4906
Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315
13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4130-2016 proposto da: SPATARO GIUSEPPA, INTERMAGGIO ACCURSIA, MARRETTA CARMELA, FIRETTO LUCIA ROSA, CACIOPPO ROSA ANNA, NICOSIA FRANCESCA, tutte domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato GIUSEPPE TRIBULATO; - ricorrenti - contro COMUNE DI RIBERA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso Oggetto Progressione economica Pubblico Impiego R.G.N. 4130/2016 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO CASCIO FERRO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 957/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/08/2015 R.G.N. 1791/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA SPENA.RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 5 agosto 2015, la Corte d'Appello di Palermo confermava, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Sciacca, che aveva respinto la domanda proposta da GIUSEPPA SPATARO, ROSA ANNA CACIOPPO, LUCI A ROSA FIRETTO, ACCURSIA INTERMAGGIO, CARMELA MARRETTA, FRANCESCA NICOSIA― tutte dipendenti del Comune di Ribera, inquadrate in categoria D, posizione economica D2 in forza di precedente giudicato, per l'attribuzione delle posizioni economiche D3 e D4. 2.La Corte territoriale non condivideva la valutazione del Tribunale― che aveva respinto la domanda ritenendo preclusivo l’inquadramento riconosciuto dal giudicato― osservando che nel giudicato non vi era alcuna pronuncia sulla domanda di attribuzione delle progressioni economiche, proposta dalle lavoratrici; in ragione della omessa pronuncia, tale domanda poteva essere riproposta.

3. Il giudice dell’appello respingeva tuttavia la domanda nel merito.

4. Osservava che la progressione economica poteva essere riconosciuta all’esito di una specifica valutazione, che per le lavoratrici era mancata e non poteva essere surrogata, contrariamente all’ assunto di parte, dal riconoscimento della progressione economica in vigenza dell'illegittimo inquadramento nell'inferiore categoria C; non poteva, infatti, essere operata una trasposizione automatica delle relative valutazioni, legate alla posizione lavorativa formalmente rivestita.

5. La Corte territoriale riteneva inoltre che le lavoratrici non potessero giovarsi, neppure ai fini della prova della perdita di chance, del fatto che la progressione economica fosse stata riconosciuta a tutto il personale dipendente, in quanto il riconoscimento dell’avanzamento doveva intervenire a seguito della pertinente valutazione e non«a pioggia».

6. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza le lavoratrici, affidato a tre motivi di censura, cui il Comune di Ribera ha resistito con controricorso. 7.Entrambe le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno denunciato― ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. ― la violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 13 CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali del 31 marzo 1999 nonché― ai sensi dell'art icolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. ― l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

2. Hanno esposto che― come risultava dalle premesse dei verbali della commissione di valutazione del 29 agosto 2000 e dell'8 aprile 2003, prodotti in causa― il Comune di Ribera aveva autorizzato (delibere di Giunta nr. 64 del 28/3/2000 e nr. 410 del 30/12/2002) due selezioni economiche per tutte le categorie di personale, per il cui superamento era richiesto il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 60/100. Dagli stessi verbali risultava che esse avevano partecipato ad entrambe le selezioni e conseguito la progressione nella categoria C, in cui erano illegittimamente inquadrate.

3. Si censura la sentenza impugnata evidenziando che il giudicato aveva riconosciuto il loro diritto all’inquadramento superiore in ragione della ascrivibilità della qualifica posseduta (segretario economo) alla categoria D prevista dalla contrattazione collettiva, fermi restando il profilo professionale e le mansioni,sicché anche in caso di effettivo inquadramento in tale categoria in epoca antecedente al giudicato esse sarebbero state valutate dallo stesso dirigente e dalla stessa commissione, sulla base dei medesimi obiettivi e mansioni.

4. Il secondo mezzo è proposto― ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― per violazione degli articoli 1326 e 1336 cod. civ. nonché― ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.― per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

5. Le parti ricorrenti hanno ribaditodi essere state valutate come aventi diritto alle due progressioni economiche nell’ambito della categoria di formale inquadramento.6. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono infondati.

7. Correttamente la Corte di merito ha affermato, che, sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva, il diritto all’avanzamento economico non può essere riconosciuto in mancanza della partecipazione alla relativa selezione.

8. Ai sensi dell’articolo 5del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali del 31 marzo 1999 (revisione del sistema di classificazione professionale), all’interno di ciascuna categoria la progressione economica si realizza, dopo il trattamento tabellare iniziale,nel limite delle risorse disponibili nel relativo fondo enel rispetto dei criteri di valutazione fissati dallo stesso articolo. 9.In punto di disponibilità delle risorse, si rileva che l’ammontare del fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica, sulla cui base viene poi determinato il numero degli aventi diritto alla progressione, è stabilito in sede di contrattazione integrativa di amministrazione (articolo 17, comma due, lettera b CCNL Regioni ed Autonomie Locali 1 aprile 1999) tenendo conto anche degli inquadramenti in essere.

10. Inoltre, i criteri di valutazione fissati dal richiamato articolo 5, alla lettera d), per la progressione economica all’interno della categoria D si applicano soltanto per i passaggi all’ultima posizione economica dell’inferiore categoria C ( posizione C 4) e non per i passaggi intermedi verso le posizioni C2 e C3, che sono rispettivamente regolati dalla lettera b)e della lettera c) dell’articolo 5.

11. Ciò spiega perché (secondo una regola, peraltro, comune a tutte le procedure selettive) l’attribuzione della posizione economica superiore non può avvenire in mancanza della effettiva presentazione, da parte del dipendente in possesso dei requisiti richiesti, della domanda di partecipazione alla specifica selezione bandita dalla amministrazione.

12. Da quanto esposto discende inoltre che il fatto rispetto al quale si deduce il vizio di motivazione ex articolo 360 nr. 5 cod. proc.civ.― ovvero l’ accertamento, ad opera del giudicato, del diritto all’inquadramento superiore a parità delle mansioni e della struttura di assegnazione― è privo di decisività.

13. Con la terza critica si deduce ― ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. ― la violazione dell'articolo 2043 cod. civ. nonché ― ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod. proc.civ.― l'omessa motivazione.

14. La censura afferisce al rigetto della domanda subordinata di risarcimento del danno, in misura pari alle progressioni economiche nell’ambito della categoria D non riconoscibili a seguito dell’erroneo inquadramento operato dall'amministrazione.

15. Si deduce che il fatto illecito risultava dal giudicato e che la perdita di chance era provata dal superamento delle due selezioni per le progressioni economiche effettuate dall'amministrazione nell’ambito della categoria C.

14. Il motivo è inammissibile.

15. Manca in ricorso la trascrizione, nelle parti essenziali, della distinta domanda di risarcimento del danno che sarebbe stata proposta dalle lavoratrici, rispetto alla quale si lamenta la violazione dell’articolo 2043 cod.civ. e la mancanza di motivazione.

16. Tale omissione non consente a questa Corte di valutare se fosse stata effettivamente proposta unadomanda, autonoma rispetto a quella diretta alla attribuzione della progressione, che possa essere correttamente riqualificata, in punto di diritto, come domanda di risarcimento del danno ex articolo 1218 cod.civ., in relazione alla illegittimità dell’inquadramento ed al danno derivante dalla perdita della chance di conseguire l’avanzamento economico nell’ambito della dovuta categoria superiore.

17. Allo stesso modo non risulta specificamente dalla esposizione contenuta in ricorso quali elementi di fatto fossero stati sottoposti dalle lavoratrici al giudice del merito per adempiere al loro onere di provare, anche per mezzo di dati valorizzabili ai fini del ragionamento presuntivo, la probabilità di ottenere il risultato utile sperato.

18. Non risulta, in sostanza, assolto l’onere di specificità del ricorso per cassazione di cui all’articolo 366, numeri 4 e 6, cod.proc.civ.

19. Il ricorso deve essere in conclusione respinto.

20. Poiché il controricorso è tardivo (la notifica del ricorso percassazione è del 29.1.2016, sicchéil termine di 40 giorni scadeva il 9 marzo 2016 mentre la notifica dell’atto è del 24 marzo 2016), possono essere riconosciute le sole spese per la memoria, liquidate in dispositivo.

21. Invero, trattandosi di giudizio in cassazione instaurato in epoca anteriore alla modifica del rito disposta del DL 31 agosto 2016 nr.168 conv. con mod. in L. 25 ottobre 2016 nr. 197, trova applicazione il principio secondo cui «in tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1-bis, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stessa norma, anche ai ricorsi depositati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in Camera di consiglio, alle parti costituitesi tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., oltre che dell'art. 6 CEDU» (Cass. 27 febbraio 2017, n.4906 e successive conformi).

22. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 1.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ul