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Ordinanza — n. 26325/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows INPS appeal to delay pension start date by 12 months for early retirement cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26325/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision, allowing the INPS to delay the start date of Corrado Iolanda's early retirement pension by twelve months. While the appellant argued the general delay rule did not apply to this specific pension type, the court confirmed its broad applicability to all early retirement scenarios. Consequently, the lower judgment was annulled and remanded for recalculation of pension rates based on the new start date.

Regesto Legislator

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Art. 12 d. I. n. 78/10 conv. in I. n. 122/10; Art. 1, co. 8 d. Igs. n. 503/92: The statutory one-year delay rule for early retirement access applies universally to all subjects meeting the age criteria, including those under the specific early retirement provisions of D.Lgs. n. 503/1992.

Parole chiave

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early retirement pension start date delay INPS appeal statutory interpretation pension rate calculation remand for retrial general applicability pensionamento anticipato

Disposizioni normative citate

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Art. 12 d. I. n. 78/10 conv. in I. n. 122/10
Art. 1, co. 8 d. Igs. n. 503/92
n.78/10 per l'ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all'art. 1, co.8 d.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29191/18
Cass. 2382/20
Cass. 1931/21
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 27363-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO; - ricorrente - contro CORRADO IOLANDA; - intimata - avverso la sentenza n. 1000/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/06/2016 R.G.N. 415/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. i

RITENUTO IN FATTO

Confermando la sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Lecce rigettava l'appello dell'Inps volto a posticipare di dodici mesi, ai sensi dell'art.12 d. I. n.78/10 conv. in I. n.122/10 il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata maturato ex arti., co.8 d. Igs. n.503/92 da Corrado Iolanda con decorrenza dal 1.10.12. Riteneva la Corte d'appello che l'art.12 d. I. n.78/10 non si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all'arti, co.8, d. Igs. n.503/92. Contro la sentenza ricorre l'Inps per un solo motivo. Corrado Iolanda è rimasta intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'unico motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art.12 d. I. n.78/10 convertito in I. n.122/10. Sostiene l'Inps che, in base a tale norma, anche la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'arti, co.8, d. Igs. n. 503/92 doveva subire lo slittamento di decorrenza pari a 12 mesi. Si tratterebbe infatti di una norma di valenza generale applicabile anche al caso della pensione anticipata, come dimostrato dal fatto che questa non sia stata inserita tra le ipotesi escluse dei commi 4 e 5 dell'art.12. Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare l'operatività dell'art.12, co.1 d.l. n.78/10 per l'ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all'art. 1, co.8 d. Igs. n.502/92. In particolare, secondo un orientamento cui va data continuità, è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle "finestre" previsto dall'art.12 d. I. n.78/10 (conv., con modif., nella I. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass.29191/18, Cass.2382/20, Cass.1931/21).

La sentenza va perciò cassata con rinvio al giudice del merito per i conseguenti accertamenti in punto di condanna al pagamento dei ratei di pensione, e per la pronuncia sulle spese del presente grado. p.q.m. La Corte accoglie il motivo di ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del presente grado. Roma, deciso all'adunanza camerale del 18.5.22 Il Presidente Dr. Umberto Berrino IL FUNTA) iit4409IUDIZIARIO Ma Giocata Il Funzionario Giudiziario Depositato in C2nceil