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Ordinanza — n. 25287/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses employer's use of private investigators for routine work monitoring, allowing only criminal investigation purposes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25287/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that upheld a bank's disciplinary action based on private investigator surveillance. The employee argued that external investigations violated labor law protections against covert monitoring and lack of procedural fairness. The court agreed, holding that such surveillance exceeds permissible limits unless tied to specific criminal offenses, and ordered the case remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 2, 3, 4 Statuto dei Lavoratori 1970; Art. 360 n. 3 c.p.c.: Private investigator monitoring is permissible only to verify criminal offenses, not for general work supervision or checking mere contract breaches.

Parole chiave

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private investigator monitoring labor law surveillance Statuto dei Lavoratori disciplinary procedure covert investigation workplace privacy criminal offense verification professioni bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 2, 3, 4 Statuto dei Lavoratori 1970
Lav., offra all'incolpato la documentazione necessaria al fine di consentirgli un'adeguata difesa, e ciò in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. 27/3/2018 n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
24859/2019 Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 7 Statuto dei Lavoratori
Allo stesso modo è fondato il terzo motivo di ricorso, essindo necessario che in tema di procedimento disciplinare il datore di lavoro, pur non essendovi obbligato dall'art. 7 Stat.
artt. 24 Cost
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9167 del 2003
Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione (cfr., in tali termini, Cass. n. 9167 del 2003).
Cass. n. 3590 del 2011
Cass. n. 3590 del 2011; Cass.
Cass. n. 15867 del 2017
3590 del 2011; Cass. n. 15867 del 2017).
Cass. nn. 5269 e 14383 del 2000
Cass. nn. 5269 e 14383 del 2000).
Cass. 27/3/2018 n. 7581
Lav., offra all'incolpato la documentazione necessaria al fine di consentirgli un'adeguata difesa, e ciò in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. 27/3/2018 n. 7581).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 24859-2019 proposto da: CAPITANI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato ISIDORO CAVALIERE, che lo rappresenta e difende unitamente all' avvocato LUCA DE ANNUNTIIS; - ricorrente contro BPER BANCA S.P.A., in persona del legale 2022 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 880 in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANNACLARA CONTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO ANTONINI; i - controricorrente - avverso la sentenza n. 2857/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 227/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO. R.G. n. 24859/2019 Rilevato che: 1.La Corte d'appello di Roma confermava la decisione del giudice di /primo 2113Q grado che aveva rigettato l'impugnativa del 42.wGgdi intimato da BPER Banca s.p.a. a Paolo Capitani 1'11 agosto 2016 per motivi disciplinari.

2. Al ricorrente, la cui attività lavorativa era connotata da una certa flessibilità riguardo all'orario e alla sede di svolgimento dell'attività, era stato contestato di essersi allontanato dal luogo di lavoro, in orario lavorativo, per compiti estranei al suo inquadramento professionale, essendo stati registrati, mediante controlli effettuati da agenzia investigativa, incontri estranei all'area o sede di lavoro (supermercati e palestre), non connessi all'attività lavorativa, in luoghi distanti anche decine di chilometri dalla sede di lavoro.

3. La Corte territoriale riteneva legittimi i controlli effettuati mediante agenzia investigativa - avuto riguardo alla posizione del lavoratore, dipendente di una banca, nell'ambito di un rapporto richiedente un più rigoroso rispetto dell'obbligo di fedeltà,e dei correlati canoni di diligenza e correttezza, nonché in relazione alla circostanza che le investigazioni che avevano interessato il lavoratore erano sorte nell'ambito della più ampia indagine avente ad oggetto la violazione dei permessi ai sensi dell'art. 33 I. 104/92 da parte della collega Sabatini Loredana, con la quale il ricorrente era stato ripreso più volte. La Corte riteneva infondati, inoltre, i rilievi attinenti al mancato rispetto dell'obbligo di consegna della documentazione richiesta dal lavoratore e all'intempestività della contestazione dell'addebito. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di quattro motivi.

5. Si è costituita la Banca con controricorso, illustrato con memoria. R.G. n. 24859/2019 Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della I. 300/1970 in relazione al controllo della prestazione lavorativa mediante agenzia investigativa esterna, osservando che detto controllo deve limitarsi agli atti illeciti non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione da parte del lavoratore, non potendo sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello Statuto dei lavoratori al controllo diretto del datore di lavoro e dei suoi collaboratori.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo in relazione al controllo illegittimo della prestazione lavorativa mediante agenzia investigativa esterna, nonché in merito alla condizione lavorativa, avendo la Corte d'appello omesso di considerare che gli informatori di parte datoriale avevano ricevuto l'incarico di verificare la prestazione lavorativa ed avevano controllato il lavoratore ben oltre il normale orario di lavoro, verificando analiticamente le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 7 I. 300/70 evidenziando la violazione del diritto di difesa del lavoratore e il mancato rispetto delle garanzie imposte dallo Statuto dei lavoratori, avendo la Corte omesso di ammettere la produzione della documentazione richiesta dal ricorrente, consistente nel fascicolo personale, nelle attestazioni annuali di valutazione di profitto, nelle schede di presenza da settembre 2015 a luglio 2016, nel mandato sottoscritto con l'agenzia investigativa.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ex art. 3C n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 I. 300/1970, 2119 c.c. e 87 R.G. n. 24859/2019 CCNL di riferimento in relazione alla proporzione della sanzione applicata alla lesione dell'elemento fiduciario.

5. I primi tre motivi di ricorso sono fondati e devono essere accolti, con assorbimento del quarto.

6. Questa Corte (ex multis Cass. n. 15094 del 11/06/2018) ha affermato - in ordine alla portata degli artt. 2 e 3 della I. n. 300 del 1970, i quali delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art.

2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3) - che essi non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti,(come, nella specie, un'agenzia investigativa)/ ancorché il controllo non possa riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta a tale vigilanza. Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione (cfr., in tali termini, Cass. n. 9167 del 2003).

Tale principio è stato costantemente ribadito, affermandosi che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Ne resta giustificato l'intervento, pertanto, solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n. 15867 del 2017).

Ai controlli al di fuori dei confini indicati ostano sia il principio di buona fede sia il divieto clj, cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, nella •ktt formulazione ratione temporis, vigendo il divieto di controllo R.G. n. 24859/2019 occulto sull'attività lavorativa anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, ferma restando l'eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti (come l'esercizio durante l'orario lavorativo di attività retribuita in favore di terzi su cui v.

Cass. nn. 5269 e 14383 del 2000). Risulta, dunque, erronea la sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta operata dalla Corte, poiché l'attività investigativa mediante controllo esterno, ancorché occasionata da analogo, pur legittimo, controllo nei confronti di altro dipendente, esplicandosi nell'orario di lavoro del ricorrente, cioè durante l'espletamento dell'attività lavorativa da parte sua, finisce con l'incidere direttamente e, quindi, al di fuori dei limiti consentiti, su detta attività( Ca( rsi 2S' 32 e-, (2 ?ci / 7.

Allo stesso modo è fondato il terzo motivo di ricorso, essindo necessario che in tema di procedimento disciplinare il datore di lavoro, pur non essendovi obbligato dall'art. 7 Stat. Lav., offra all'incolpato la documentazione necessaria al fine di consentirgli un'adeguata difesa, e ciò in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. 27/3/2018 n. 7581).

8. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma che provvederà al riesame della questione uniformandosi agli enunciati principi. PQM La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente p