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Ordinanza — n. 25285/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to parties reaching a settlement agreement ending the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25285/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties reached a settlement agreement, extinguishing the litigant's interest in continuing the proceedings. Although the lower court had confirmed a subordinate labor relationship and wage differences for the appellant, the opposing party accepted the transaction, rendering the controversy moot. Consequently, the court dismissed the appeal without examining the merits, compensating legal costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002: When parties reach a settlement agreement during cassation proceedings, the appeal becomes inadmissible due to the lack of interest in the litigation, and costs are compensated.

Parole chiave

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settlement agreement lack of interest inadmissible appeal transazione cessazione contenzioso lavoro sostitutivo retribuzione del lavoratore dipendente rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15052-2015 proposto da: SIMONETTI VINCENZA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO MOBILIO; - ricorrente - contro NOVIELLO FRANCESCA, elettivamente domiciliata in 2022 ROMA, VIA SAVOIA 80, presso lo studio dell'avvocato 877 ELETTRA BIANCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA MARINUCCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 245/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/03/2015 R.G.N. 1774/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO. ,, R.G. n. 15052/2015 Rilevato che: 1.La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 23/3/2015, confermò la decisione di primo grado volta all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di Simonetti Vincenza alle dipendenze di Noviello Francesca e al riconoscimento delle relative differenze retributive;

2. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Simonetti Vincenza sulla base di quattro motivi;

3. si è costituita la controparte con controricorso; Considerato che: 1.Con separate istanze i difensori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un'intesa transattiva, allegata agli atti; 2.In ragione della intesa raggiunta deve ritenersi cessata la materia del contendere, sicché, venuto meno l'interesse della ricorrente al ricorso, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile;

2. l'accordo raggiunto giustifica la compensazione delle spese tra le parti;

3. l'esito della lite esime la ricorrente dal pagamento del raddoppio del contributo unificato a termini dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2022.