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Ordinanza — n. 25169/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court extinguished proceedings and ordered costs against withdrawing parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25169/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the two plaintiff companies voluntarily withdrew their appeal under Article 390 of the Civil Procedure Code. Although the employee controricorrente did not formally accept the withdrawal, the court ruled that the act of withdrawal alone sufficed to terminate the litigation and establish finality. Consequently, the judgment was dismissed, and the withdrawing companies were ordered to pay the litigation costs to the opposing party's lawyers.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings and renders the contested judgment final, even without the opposing party's acceptance, thereby depriving the court of the interest to rule on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings finality of judgment litigation costs allocation civil procedure code protezione dalla disdetta integrazione nell'assicurazione disoccupazione licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
l'adesione delle altre parti alla rinuncia rileva, ex art. 391, comma quarto, c.p.c., solo ai fini del regolamento delle spese ed impedisce alla Corte di condannare, ai sensi del comma secondo dello stesso articolo, al pagamento delle stesse la parte che ha dato causa al processo;
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 390 c.p
art. 391 c.p
l'adesione delle altre parti alla rinuncia rileva, ex art. 391, comma quarto, c.p.c., solo ai fini del regolamento delle spese ed impedisce alla Corte di condannare, ai sensi del comma secondo dello stesso articolo, al pagamento delle stesse la parte che ha dato causa al processo;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11033/2019
fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass.
Cass. n. 9611/2016
11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass.
Cass. n. 3971/2015
9611/2016, Cass. n. 3971/2015);
Cass. S.U. n. 8980/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 1885-2020 proposto da: AIR ITALY S.P.A. (già MERIDIANA FLY S.P.A.), AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. AIFMC S.P.A. (già AIR ITALY S.P.A), in persona dei rispettivi legali rappresentanti O pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n.23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, 2022 ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO 1396 che le rappresentano e difendono; - ricorrenti - contro RONDINI STEFANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO LOTTI e ANDREA BORDONE; - controricorrente - nonchè contro ALISARDA S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1016/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/07/2019 R.G.N. 99/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATO che:

1. la Corte d'Appello di Milano, adita dalle attuali due società ricorrenti, nonché dalla Alisarda s.p.a., con la sentenza qui oggetto di ricorso, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio da loro impugnata, rigettava le domande proposte dal lavoratore, attuale controricorrente, nei confronti della Alisarda, compensando le spese del doppio grado di giudizio tra tali due parti; dichiarava, inoltre, che nulla era da detrarsi dall'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 a titolo di aliunde perceptum e percipiendum; confermava le restanti statuizioni di merito del primo giudice e condannava le società appellanti Air Italy s.p.a. e Air Italy Fleet Management Company s.p.a. al pagamento in favore della parte appellata delle spese del doppio grado nella misura di 3/4, liquidate nella quota in € 4.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario, compensando il restante quarto.

2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Air Italy s.p.a. e la Air Italy Fleet Management Company s.p.a. sulla base di cinque motivi, ai quali Rondini Stefano ha resistito con controricorso. L'altra intimata Alisarda s.p.a. non ha inteso costituirsi.

3. Sia le società ricorrenti che il Rondini hanno depositato memorie. CONSIDERATO che:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale le due società ricorrenti, nel frattempo entrambe poste in liquidazione, hanno notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., atto che nella specie si appalesa regolare, essendo univocamente abdicativo e sottoscritto dagli attuali legali rappresentanti delle ricorrenti e dai difensori di queste ultime;2. il controricorrente Rondini non ha inteso aderire a tale rinuncia;

3. deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);

4. non può, invece, essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, che comporta la perdita di efficacia della sentenza impugnata, perché la stessa si determina solo qualora "le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo" (Cass. S.U. n. 8980/2018);

5. l'adesione delle altre parti alla rinuncia rileva, ex art. 391, comma quarto, c.p.c., solo ai fini del regolamento delle spese ed impedisce alla Corte di condannare, ai sensi del comma secondo dello stesso articolo, al pagamento delle stesse la parte che ha dato causa al processo;

6. nel caso di specie, invece, parte controricorrente, con nota regolarmente depositata, s'è limitata a prendere atto della rinuncia che è stata ad essa notificata, chiedendo però la liquidazione delle spese, con attribuzione in favore dei propri difensori, contestualmente dichiaratisi distratta ri.7. pertanto, le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico delle rinunzianti, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati Andrea Bordone e Mario Lotti, difensori di parte controricorrente, quali antistatari, nulla disponendosi invece in proposito per l'altra società Alisarda, mera intimata che non ha svolto attività difensiva.

8. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000.00 per compensi, C 200,00 per esborsi, 15% spese forfetarie, oltre accessori di legge, e che distrae in favore dei difensori del controricorrente. Così dec