Cassation court dismisses Ministry appeal, upholding automatic part-time conversion due to administrative silence and incompatibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Ministry's appeal against a lower court ruling that declared the unilateral revocation of a part-time arrangement illegal. The lower court found that because the administration failed to respond to the employee's part-time request within the statutory sixty-day period, the contract automatically converted to part-time, making the subsequent unilateral revocation invalid. The Supreme Court affirmed this decision, ruling that the automatic effect of the conversion occurs regardless of the justification provided for the request, and the incompatibility of the new activity with the public service duties remains a valid ground for denying the transformation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 58, I. n. 662/1996; Art. 16 I. n. 183/2010: In the absence of an administrative response to a part-time request within the legal timeframe, the transformation of the employment relationship is automatic, rendering a unilateral revocation of the established part-time arrangement illegal.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso 19176-2016 proposto da: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; 2022 - ricorrente - contro CIGNO LUDOVICO; - intimato - avverso la sentenza n. 164/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/02/2016 R.G.N. 292/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO che, con sentenza del 23 febbraio 2016, la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze, accogliendo la domanda proposta da Ludovico Cigno nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, alle cui dipendenze il Cigno prestava servizio quale operatore alla vigilanza ed accoglienza presso il polo museale di Firenze quanto alla declaratoria di illegittimità della revoca unilaterale del part-time richiesto a domanda dal Cigno al fine di intraprendere un'attività autonoma ma accertando nel contempo l'incompatibilità di quell'attività con l'impiego assolto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto illegittima la revoca unilaterale del part-time dovendo ritenersi, stante il mancato pronunciamento dell'amministrazione sulla domanda del dipendente nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1, comma 58, I. n. 662/1996, essersi il rapporto trasformato in part-time già allo spirare del termine e validamente restando irrilevante ai fini della validità di un tale effetto l'eventuale incompatibilità dell'attività cui è finalizzata la richiesta; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Cigno, pur intimato, non ha svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 58, I. n. 662/1992 e 16 I. n. 183/2010, lamenta la non conformità a diritto dell'illegittimità dichiarata dalla Corte territoriale della revoca unilaterale del part-time, dovendosi escludere l'affermata automaticità dell'effetto di trasformazione del rapporto, presupponendo l'operatività di quell'effetto la liceità della causale giustificativa posta a base della domanda avanzata dal dipendente; che il motivo si rivela infondato, dovendosi ritenere, nell'ipotesi del mancato pronunciamento dell'amministrazione sulla domanda di part- time avanzata dal dipendente nel termine di legge, l'automaticità dell'effetto della trasformazione del rapporto a part-time decorso il termine stesso, da cui deriva l'illegittimità della revoca unilaterale dell'instaurato part-time stante il carattere necessariamente consensuale di quella che si configurerebbe quale nuova trasformazione e ciò a motivo dell'irrilevanza della ragione giustificativa della domanda di part-time avanzata dal dipendente anche nell'ipotesi che la stessa non legittimi la concessione del part- time, non presupponendo l'operatività dell'effetto della trasformazione del rapporto a part-time la compatibilità della causale, compatibilità che, ove non sussistesse, come accertato dalla Corte territoriale nel caso di specie, risultando l'esercizio dell'attività autonoma cui il ricorrente intendeva dedicarsi in conflitto di interessi con la prestazione del servizio, ben poteva porsi a fondamento del diniego della richiesta trasformazione e comunque opererebbe nel senso di precludere lo svolgimento di quell'attività ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/200; che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese di lite per non aver l'intimato svolto alcuna difesa;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camer