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Ordinanza — n. 25061/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding social security contribution suspension during earthquake, upholding strict interpretation of labor relations requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25061/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by an individual construction company against an INPS assessment for unpaid social security contributions. The appellant argued that the statute of limitations was interrupted by partial payments and that the 2009 earthquake suspension order should apply to future labor contracts, but the lower court correctly held that such suspension requires existing labor relations at the time of the decree. The court dismissed the appeal because the interruption of limitation is a factual matter for the trial judge and the earthquake suspension rule strictly requires pre-existing employment relationships.

Regesto Legislator

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Art. 2944 c.c.; Art. 3, commi 9-10, I. n. 335/1995; The interruption of the statute of limitations for social security contributions constitutes a factual inquiry reserved to the trial judge, and the suspension of payments ordered by emergency decrees presupposes the existence of labor relations at the time of the decree.

Parole chiave

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statute of limitations interruption social security contributions earthquake suspension order labor relations requirement Cassation review limits credito di contributi prestazione di previdenza responsabilità previdenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 2944 c.c.
per avere in tal modo la Corte di merito interpretato le disposizioni emergenziali in maniera affatto irrazionale; che il primo motivo è inammissibile, essendo consolidato il principio secondo cui l'accertamento della sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c.
Art. 3, commi 9-10, I. n. 335/1995
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 9-10, I. n. 335/1995, e degli arti.
d.l. n. 245/2002
O.P.C.M. n. 3252/2002
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Art. 348- ter, ult. co., c.p.c.
11 del ricorso per cassazione) e comunque nemmeno deducibile, per essere sul punto intervenuta doppia conforme di merito (art. 348- ter, ult.
Art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.
art. 2944 c.c
per avere in tal modo la Corte di merito interpretato le disposizioni emergenziali in maniera affatto irrazionale; che il primo motivo è inammissibile, essendo consolidato il principio secondo cui l'accertamento della sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5462 del 2006
(così, fra le tante, Cass. n. 5462 del 2006), peraltro nella specie nemmeno specificamente prospettato (si vedano le laconiche affermazioni delle ultime quattro righe di pag.
Cass. n. 18697 del 2019
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 19407-2017 proposto da: IMPRESA EDILE INDIVIDUALE VINCENZO DE MAIORIBUS, in persona del suo titolare, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO MANCINI; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 1611 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 143/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/05/2017 R.G.N. 135/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 23.5.2017, la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da Vincenzo De Maioribus, n.q. di titolare dell'omonima impresa edile, avverso l'avviso di addebito con cui l'INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi relativi al periodo gennaio 2003- novembre 2007; che avverso tale pronuncia Vincenzo De Maioribus ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 9-10, I. n. 335/1995, e degli arti. 1988 e 2944 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione dei contributi fosse stata interrotta con il pagamento rateale delle somme a debito fin dal giugno 2006 e con la successiva comunicazione di definizione agevolata dell'accertamento ispettivo effettuato in suo danno; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del d.l. n. 245/2002 e dell'art. 7, 0.P.C.M. n. 3252/2002, e successive proroghe, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'agevolazione della sospensione dei pagamenti dei contributi presupponesse che i rapporti di lavoro presupposti all'obbligazione contributiva fossero in essere al momento del sisma, irrilevante all'uopo restando la loro stipulazione in data successiva;che, con il terzo motivo, strettamente connesso al secondo, il ricorrente si duole di violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per avere in tal modo la Corte di merito interpretato le disposizioni emergenziali in maniera affatto irrazionale; che il primo motivo è inammissibile, essendo consolidato il principio secondo cui l'accertamento della sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, costituisce, come qualsiasi altra valutazione circa l'efficacia interruttiva di un atto, un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti dell'omesso esame circa un fatto decisivo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (così, fra le tante, Cass. n. 5462 del 2006), peraltro nella specie nemmeno specificamente prospettato (si vedano le laconiche affermazioni delle ultime quattro righe di pag. 10 e delle prime tre di pag. 11 del ricorso per cassazione) e comunque nemmeno deducibile, per essere sul punto intervenuta doppia conforme di merito (art. 348- ter, ult. co., c.p.c.); che il secondo e il terzo motivo sono invece infondati, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, potendo essere oggetto di sospensione solo un termine che è in corso e che, senza la sospensione stessa, determinerebbe effetti giuridici, deve ritenersi che la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali disposta dall'O.P.C.M. n. 3252/2002 postulasse la sussistenza a quella data dei rapporti di lavoro da cui l'obbligazione contributiva trae origine, senza che, nel silenzio della legge, si possa ricorrere ad interpretazioni estensive di disposizioni certamente eccezionali, anche in ragione della necessità della loro copertura finanziaria (così Cass. n. 18697 del 2019); che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essere stato enunciato l'anzidetto principio di diritto in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. Così deciso in Ro