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Ordinanza — n. 25060/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses constitutional claim but allows suspension continuity claim against INPS tax notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25060/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the second ground of appeal inadmissible because it was extraneous to the judgment and lacked specific factual support. Conversely, the first ground alleging a discontinuity in social security contribution suspension periods was accepted as violating established case law. Consequently, the contested tax notice was quashed and the case remanded to the Court of Appeal for a new decision.

Regesto Legislator

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O.P.C.M. n. 3253 del 2002; d.P.C.M. 19.12.2005: The principle of continuity of right requires employers in affected areas to enjoy uninterrupted suspension of both contribution payments and related reporting obligations until the specified end dates.

Parole chiave

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social security contributions earthquake suspension periods continuity of right INPS tax notice inadmissible appeal ground remittal to appellate court employer reporting obligations incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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O.P.C.M. n. 3253 del 2002
O.P.C.M. n. 3344 del 2004
O.P.C.M. n. 3496 del 2006
O.P.C.M. n. 3559 del 2006
O.P.C.M. n. 3642 del 2008
d.P.C.M. 19.12.2005
3253 del 2002, 3344 del 2004, 3496 del 2006, 3559 del 2006, 3642 del 2008 nonché del d.P.C.M. 19.12.2005, del d.l.
d.l. n. 263/2006
19.12.2005, del d.l. n. 263/2006, dell'art.
art. 3 d.l. n. 162/2008
263/2006, dell'art. 3, d.l.
art. 6-ter I. n. 31/2008
162/2008, dell'art. 6-ter, I.
art. 6 comma 4-bis d.l. 29.12.2008 conv. con I. n. 2/2009
162/2008, dell'art. 6-ter, I.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17633 del 2019
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 1490-2017 proposto da: VITULLI ERNESTO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MANCINI; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2022 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 1610 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente ') i domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 66/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 06/07/2016 R.G.N. 154/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 6.7.2016, la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato, per quanto rileva in questa sede, l'opposizione proposta da Ernesto Vitulli avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi omessi nell'anno 2008; che avverso tale pronuncia Ernesto Vitulli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle 0.P.C.M. nn. 3253 del 2002, 3344 del 2004, 3496 del 2006, 3559 del 2006, 3642 del 2008 nonché del d.P.C.M. 19.12.2005, del d.l. n. 263/2006, dell'art. 3, d.l. n. 162/2008, dell'art. 6-ter, I. n. 31/2008, e dell'art. 6, comma 4-bis, d.l. 29.12.2008, conv. con I. n. 2/2009, per avere la Corte di merito ritenuto che, diversamente da quella prevista in materia tributaria, la normativa emergenziale seguita agli eventi sismici occorsi nella provincia di Campobasso nel 2002 presentasse una soluzione di continuità tra i vari periodi di sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, tale da non giustificare il mancato pagamento dei contributi per cui è causa; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 3 Cost. per avere la Corte territoriale ritenuto che "la semplice modifica della veste giuridica preclud[esse] l'accesso ai benefici post-sisma in danno di un soggetto economico che, già residente e preesistente nell'area del cratere, sotto forma di ditta individuale, abbia realizzato, attraverso conferimento dell'impresa in una società in nome collettivo, una mera trasformazione e non già una novazione soggettiva" (così il ricorso per cassazione, pag. 2); che, con riguardo a tale ultimo motivo di gravame, va preliminarmente rilevato che, nei confronti dell'odierno ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata giustifica il rigetto dell'opposizione a cartella esclusivamente in relazione alla ritenuta soluzione di continuità tra i periodi in cui ha operato la sospensione dei versamenti contributivi (cfr. pagg. 2-7 della sentenza impugnata); che, sotto altro ma concorrente profilo, deve rilevarsi che il motivo di gravame, benché enunciato negli anzidetti termini a pag. 2 del ricorso per cassazione, non viene successivamente sviluppato nel ricorso, dove, a pagg. 6-12, si censurano unicamente le statuizioni della sentenza concernenti la presunta soluzione di continuità tra i periodi di sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali; che, pertanto, il motivo in esame va dichiarato inammissibile, siccome per un verso estraneo al decisum e, per l'altro, affatto privo di specificità e autosufficienza, non evincendosi da quanto dianzi riportato né quale sarebbe la statuizione della sentenza che s'intende impugnare, né gli elementi di fatto e diritto su cui dovrebbe poggiare la censura; che, viceversa, il primo motivo è fondato, dovendo darsi continuità al principio di diritto già affermato al riguardo da questa Corte, secondo cui i datori di lavoro con sede legale ed operativa nel territorio dei comuni indicati nell'art. 3, 0.P.C.M. n. 3253 del 2002, hanno fruito senza soluzione di continuità del beneficio di sospendere sia il versamento dei contributi sia gli adempimenti connessi ai versamenti contributivi (quali la presentazione dei modelli di denuncia mensile) sino al 31.12.2005, mentre con esclusivo riguardo ai versamenti contributivi il termine di sospensione è stato ulteriormente prorogato sino al 31.12.2008, per modo che l'obbligo di presentazione delle denunce mensili ricominciava a decorrere da febbraio 2006 (data di scadenza della presentazione della denuncia mensile concernente il mese di gennaio), mentre l'obbligo di versamento dei premi e contributi previdenziali è stato sospeso sino al 31.12.2008 (così Cass. n. 17633 del 2019); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così decis