Cassation court dismisses INPS appeal, allowing company to keep Etna earthquake payment suspension benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the first appeal inadmissible due to lack of interest and absorbed the second, but accepted the third ground challenging the legal basis of the payment suspension. The INPS argued that the company's location did not qualify for the special relief, while the company contended it was a beneficiary of the emergency measures following the Etna eruptions. The court ruled that the legislative amendment crystallized the specific list of eligible municipalities, excluding the company's location, thereby invalidating the lower court's decision to extend the benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 1011, I. n. 296/2006; Art. 5, I. n. 2248/1865: The legislative amendment regarding tax payment suspensions following the Etna emergency crystallized a specific list of eligible municipalities, excluding those not on the list from the benefit of reduced payment terms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16625-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLAD'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;- ricorrenti - contro GE.SE. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PISANA 13, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA D'AMICO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO CAPPELLANI; - controricorrente - non chè contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 1357/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 30/12/2015 R.G.N. 141/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 30.12.2015, la Corte d'appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da GE.SE . s.r.l. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi dovuti nel periodo novembre 2002-gennaio 2003, ritenendo che l'impresa rientrasse, in ragione del comune ove ha sede legale (Catania), nel novero dei beneficiari della sospensione dei termini di pagamento dei contributi disposta a seguito degli eventi sismici ed eruttivi dell'Etna; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che GE.SE. s.r.l. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, l'INPS si duole che i giudici territoriali abbiano ritenuto che l'appello non contenesse specifiche critiche alla pronuncia di primo grado con cui il Tribunale aveva accolto l'opposizione proposta dall'odierna controricorrente; che la censura è inammissibile per difetto d'interesse, non avendo i giudici territoriali fatto seguire al rilievo di genericità dell'appello alcuna statuizione d'inammissibilità del gravame; che, con il secondo motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'O.P.C.M. n. 3555/2006 e dei d.P.C.M. nn. 25105/2002, 10727/2003, 20433/2005, 24637/2006, 29768/2008 e 33020/2008, in relazione all'art. 5, I. n. 2248/1865, all.
E, per avere la Corte di merito ritenuto che l'O.P.C.M. n. 3555/2006, con la quale era stato rideterminato l'elenco dei comuni beneficiari della sospensione dei termini di pagamento dei contributi in analogia con quello indicato nell'O.P.C.M. n. 3442/2005, che era stata annullata dal giudice amministrativo, fosse stata emanata in carenza di potere per essere insussistenti i presupposti dell'emergenza in relazione alla regolamentazione retroattiva della sospensione dei termini di pagamento, che originariamente aveva invece riguardato tutti i datori di lavoro della Provincia di Catania; che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, d.l. n. 245/2002 (conv. con I. n. 286/2002), nonché degli artt. 5, comma 1, 0.P.C.M. n. 3254/2002, 14, comma 2, 0.P.C.M. n. 3282/2003, 1, comma 1, 0.P.C.M. n. 3442/2005, in relazione all'art. 1, comma 1011, I. n. 296/2006, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'art. 1, comma 1011, cit., nel circoscrivere ai comuni individuati dalla 0.P.C.M. n. 355/2006 il beneficio del pagamento in misura ridotta, non avesse inteso legificare il contenuto della precedente 0.P.C.M. n. 3442/2005; che tale ultima censura appare fondata, dovendosi ritenere - sulla scorta di Cass. n. 26372 del 2017 - che, con l'art. 1, comma 1011, I. n. 296/2002, il legislatore è intervenuto a ridisciplinare le situazioni di omissione e ritardo nel pagamento dei tributi e dei contributi conseguenti alla sospensione dei termini precedentemente disposta dalle ordinanze adottate nel periodo dell'emergenza sismica e vulcanica, individuando nei "destinatari" della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005, cit., i beneficiari della possibilità '< finire la propria posizione entro il 30.6.2007, "relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione"; che tale agevolazione deve ormai ritenersi l'unica spettante in dipendenza degli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato la zona etnea, essendosi la norma di legge posta in continuum con la precedente normazione di carattere eccezionale, cristallizzando in una norma di rango primario la regolazione di situazioni ormai distanti dal verificarsi dell'emergenza, ancorché da questa dipendenti, mediante rinvio materiale e recettizio alle disposizioni dell'ordinanza emergenziale n. 3442/2005, più volte cit. (così ancora Cass.n. 26372 del 2017, cit.); che, non rientrando il comune in cui la parte controricorrente ha sede legale nel novero dei destinatari del beneficio (Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant'Alfio, Acicatena), la pretesa di continuare a fruire del beneficio della sospensione e successiva rateazione, per come originariamente disposte dall'O.P.C.M. n. 3254/2002, deve reputarsi ormai sprovvista di base normativa; che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il primo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazi