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Ordinanza — n. 25056/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, allowing COGIP to keep reduced payment terms for Etna zone contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25056/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Second Instance judgment that had granted COGIP Infrastrutture S.p.A. a suspension of payment terms for social security contributions due to the Etna eruption. While the INPS argued the company's location excluded it from the emergency relief, the court ruled that the legislative amendment crystallized the original decree's benefits for all designated municipalities. Consequently, the lower court's decision to deny the suspension was overturned, and the case was remanded for a new ruling on the specific payment obligations.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1011, I. n. 296/2006; Art. 5, I. n. 2248/1865: The legislative amendment regarding the Etna emergency effectively crystallized the benefits of the original suspension decree for all designated municipalities, excluding the possibility of applying the prior, more restrictive emergency regulations.

Parole chiave

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Etna volcanic emergency social security contributions payment suspension terms legislative crystallization municipal designation remand to appellate court tax relief benefits credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 1011, I. n. 296/2006
3442/2005, in relazione all'art. 1, comma 1011, I. n. 296/2006, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'art.
Art. 5, I. n. 2248/1865
25105/2002, 10727/2003, 20433/2005, 24637/2006, 29768/2008 e 33020/2008, in relazione all'art. 5, I. n. 2248/1865, all.
O.P.C.M. n. 3555/2006
che, con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'O.P.C.M. n. 3555/2006 e dei d.P.C.M.
d.P.C.M. nn. 25105/2002, 10727/2003, 20433/2005, 24637/2006, 29768/2008 e 33020/2008
3555/2006 e dei d.P.C.M. nn. 25105/2002, 10727/2003, 20433/2005, 24637/2006, 29768/2008 e 33020/2008, in relazione all'art.
d.l. n. 245/2002 (conv. con I. n. 286/2002)
2, comma 2, e 4, comma 1, d.l. n. 245/2002 (conv. con I. n. 286/2002), nonché degli artt.
O.P.C.M. n. 3254/2002
O.P.C.M. n. 3282/2003
O.P.C.M. n. 3442/2005

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26372 del 2017
3442/2005; che tale ultima censura appare fondata, dovendosi ritenere - sulla scorta di Cass. n. 26372 del 2017 - che, con l'art.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 14726-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINOSGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO;- ricorrenti - contro COGIP INFRASTRUTTURE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PISANA 13, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA D'AMICO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO CAPPELLANI; - controricorrente - nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già SERIT SICILIA S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 601/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/06/2015 R.G.N. 804/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 5.6.2015, la Corte d'appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da COGIP Infrastrutture s.p.a. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi dovuti nel periodo novembre 2002-marzo 2004, ritenendo che l'impresa rientrasse, in ragione del comune ove ha sede legale (Tremestieri Etneo), nel novero dei beneficiari della sospensione dei termini di pagamento dei contributi disposta a seguito degli eventi sismici ed eruttivi dell'Etna; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che COGIP Infrastrutture s.p.a. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'O.P.C.M. n. 3555/2006 e dei d.P.C.M. nn. 25105/2002, 10727/2003, 20433/2005, 24637/2006, 29768/2008 e 33020/2008, in relazione all'art. 5, I. n. 2248/1865, all. E, per avere la Corte di merito ritenuto che l'O.P.C.M. n. 3555/2006 (erroneamente indicata con il n. 289/2006 a pag. 5 della sentenza impugnata), con la quale era stato rideterminato l'elenco dei comuni beneficiari della sospensione dei termini di pagamento dei contributi in analogia con quello indicato nell'O.P.C.M. n. 3442/2005, che era stata annullata dal giudice amministrativo, fosse stata emanata in carenza di potere per essere insussistenti i presupposti dell'emergenza in relazione alla regolamentazione retroattiva della sospensione dei termini di pagamento, che originariamente aveva invece riguardato tutti i datori di lavoro della Provincia di Catania; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, d.l. n. 245/2002 (conv. con I. n. 286/2002), nonché degli artt. 5, comma 1, 0.P.C.M. n. 3254/2002, 14, comma 2, 0.P.C.M. n. 3282/2003, 1, comma 1, 0.P.C.M. n. 3442/2005, in relazione all'art. 1, comma 1011, I. n. 296/2006, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'art. 1, comma 1011, cit., nel circoscrivere ai comuni individuati dalla 0.P.C.M. n. 3442/2006 il beneficio del pagamento in misura ridotta, non avesse inteso legificare il contenuto della precedente 0.P.C.M. n. 3442/2005; che tale ultima censura appare fondata, dovendosi ritenere - sulla scorta di Cass. n. 26372 del 2017 - che, con l'art. 1, comma 1011, I. n. 296/2002, il legislatore è intervenuto a ridisciplinare le situazioni di omissione e ritardo nel pagamento dei tributi e dei contributi conseguenti alla sospensione dei termini precedentemente disposta dalle ordinanze adottate nel periodo dell'emergenza sismica e vulcanica, individuando nei "destinatari" della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005, cit., i ck beneficiari della possibilitàliefinire la propria posizione entro il 30.6.2007, "relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione"; che tale agevolazione deve ormai ritenersi l'unica spettante in dipendenza degli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato la zona etnea, essendosi la norma di legge posta in continuum con la precedente normazione di carattere eccezionale, cristallizzando in una norma di rango primario la regolazione di situazioni ormai distanti dal verificarsi dell'emergenza, ancorché da questa dipendenti, mediante rinvio materiale e recettizio alle disposizioni dell'ordinanza emergenziale n. 3442/2005, più volte cit. (così ancora Cass.n. 26372 del 2017, cit.); che, non rientrando il comune in cui la parte controricorrente ha sede legale nel novero dei destinatari del beneficio (Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant'Alfio, Acicatena), la pretesa di continuare a fruire del beneficio della sospensione e successiva rateazione, per come originariamente disposte dall'O.P.C.M. n. 3254/2002, deve reputarsi ormai sprovvista di base normativa; che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il primo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in R