Supreme Court dismisses appeal due to waiver caused by Constitutional Court ruling on legislative delegation excess.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant waived the right to proceed. The appellant argued that the lower court incorrectly abrogated a tax exemption law, but this claim became moot after the Constitutional Court ruled the enabling legislation unconstitutional for excessive delegation. Consequently, the court dismissed the case without examining the merits of the legal arguments regarding the tax exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 1 d.lgs. n. 179/2009: When a Constitutional Court ruling declares a legislative delegation unconstitutional, parties may waive the appeal to avoid further costs, extinguishing the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso 25809-2016 proposto da: FALLIMENTO NUOVA AIDIRU SOCIETA' AGRICOLA A R.L. N.823/2014, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO l, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MACARIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 645/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/07/2016 R.G.N. 970/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. R.G. 25809/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 25 luglio 2016 n. 645, la Corte d'appello di Firenze - sezione lavoro - accoglieva il gravame dell'Inps e riformava la sentenza del tribunale di Grosseto - sezione lavoro - che aveva accolto la domanda della Nuova Aidiru società agricola srl volta a richiedere il diritto all'esenzione contributiva in favore dei datori di lavoro agricoli previsto dall'art. 8 della legge n. 991/52, norma che il giudice di primo grado ha escluso che fosse stata implicitamente abrogata dalla legge n. 67/88 e ne aveva ritenuto la persistente vigenza anche ai sensi del d.lgs. 179/2009, accertando quindi, il diritto della società agricola a beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei contributi - relativamente alla quota parte a carico del datore di lavoro di cui all'art. 8 legge n. 991 cit. - e conseguentemente a ripetere le somme indebitamente versate a tale titolo dal settembre 2002 al settembre 2012, con condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento di C 473.545,24.
A supporto della decisione di accoglimento del gravame, la Corte d'appello ha, invece, ritenuto - in adesione all'orientamento della S.C. - che la norma che riconosceva i predetti sgravi contributivi e cioè l'art. 8 della legge n. 991/52 fosse stato implicitamente abrogato dalla legge 11 marzo 1988 n. 67 che fa riferimento alla sola definizione di territori montani contenuta nell'art. 9 del DPR n. 601/73 e in quanto la previsione di un regime generalizzato di totale esenzione contributiva era stato abbandonato dal legislatore, proprio a partire dalla citata legge n. 67 del 1988; pertanto, il suddetto art. 8 della legge n. 991 cit., non poteva essere incluso tra le norme "salvate" da mantenere in vigore, di cui all'art. 1 comma 3 lett.
d) del d.lgs. n. 179/09 (allegato 1), atteso il carattere meramente ricognitivo di quest'ultimo intervento legislativo (cfr. Corte Cost. n. 346/10). Avverso la sentenza della Corte d'appello, il fallimento Nuova Aidiru società agricola srl (nel frattempo subentrato alla società ricorrente) ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il fallimento ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 8 della legge n. 991/52 e dell'art. 9 della legge n. 67/88 e ss.mm., in combinato disposto con l'art. 15 delle preleggi, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto implicitamente abrogato l'art. 8 della legge n. 991/52, che riconosceva gli invocati sgravi contributivi a favore delle aziende agricole operanti in territori montani.
Con il secondo motivo di ricorso, il fallimento ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 8 della legge n. 991/52 e della legge n. 179/09, in combinato disposto con l'art. 15 delle preleggi, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto la natura meramente ricognitiva dell'art. 1 comma 3 lett.
d) del d.lgs. n. 179/09, che, quindi, non poteva includere tra le norme "salvate" l'art. 8 legge n. 991 cit. (sugli sgravi in favore delle aziende agricole) che era stato già implicitamente abrogato dall'art. 9 della legge n. 67/88. In via preliminare e dirimente, va rilevato come il ricorrente abbia rinunciato al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., per carenza d'interesse sopravvenuta alla prosecuzione della controversia, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 182 del 2018, intervenuta nelle more del presente giudizio, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 179/2009 per eccesso di delega, nella parte in cui aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore dell'art. 8 della legge n. 991/52 che è la norma di cui era stata chiesta l'applicazione in causa.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale intervenuta quando il giudizio era stato già incardinato. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071. del 2018).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara estinto il giudizio per rinuncia. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di con