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Ordinanza — n. 24862/2022 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal as withdrawn due to Constitutional Court ruling invalidating the relevant tax exemption law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24862/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant voluntarily withdrew it following a new Constitutional Court decision. The appellant, an agricultural company, had previously challenged the Inps's rejection of a tax exemption based on Article 8 of Law 991/1952 for mountain areas. The court ruled that the withdrawal was valid and necessary given the intervening Constitutional judgment which declared the legislative framework for such exemptions unconstitutional.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 104 Cost.: The Supreme Court extinguishes a cassation appeal declared withdrawn by the appellant when a subsequent Constitutional Court ruling invalidates the legal basis of the contested norm.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal Constitutional Court ruling agricultural tax exemption mountain area benefits extinguishment of proceedings esenzione dal pagamento dei contributi deducibilità dei contributi di mantenimento prestazione speciale a carattere non contributivo

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
In via preliminare e dirimente, va rilevato come il ricorrente abbia rinunciato al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., per carenza d'interesse sopravvenuta alla prosecuzione della controversia, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.
Art. 104 Cost.
Art. 360 c.p.c.
15 delle preleggi, in relazione all'art. 360 primo comma n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 1 d.lgs. n. 179/2009
991 cit., non poteva essere incluso tra le norme "salvate" da mantenere in vigore, di cui all'art. 1 comma 3 lett.
Art. 8 della legge n. 991/52
- che la norma che riconosceva i predetti sgravi contributivi e cioè l'art. 8 della legge n. 991/52 fosse stato implicitamente abrogato dalla legge 11 marzo 1988 n.
Art. 9 comma 5 della legge n. 67/88
991/52 e dell'art. 9 comma 5 della legge n. 67/88 e ss.mm ., in combinato disposto con l'art.
art. 112 c.p
art. 390 c.p
In via preliminare e dirimente, va rilevato come il ricorrente abbia rinunciato al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., per carenza d'interesse sopravvenuta alla prosecuzione della controversia, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 182/2018
Cass. n. 20697/2021
Cass. n. 3542/2017
Cass. n. 13636/2015
Cass. n. 23175/2015
Cass. n. 19071/2018
Corte Cost. n. 346/2010
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 25762-2016 proposto da: TENUTE DEL CERRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lc studio dell'avvocato GIOVANNI CONTESTABILE, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO SALTO, ORONZO MAZZOTTA, ALESSANDRO MARRI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 635/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/07/2016 R.G.N. 927/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 25762/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 26 luglio 2016 n. 635, la Corte (l'appello di Firenze - sezione lavoro - respingeva il gravame proposto dalla società agricola Tenute del Cerro spa e confermava la sentenza del tribunale di Siena - sezione lavoro - che aveva rigettato la domanda della medesima società agricola Tenute del Cerro spa volta a richiedere l'accertamento del diritto a beneficiare dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali- relativamente alla quota parte a carico del datore di lavoro - prevista dall'art. 8 della legge n. 991/52 e conseguentemente a ripetere le somme indebitamente versate a tale titolo.

Il tribunale ha respinto la domanda non ritenendo fondato l'assunto sulla perdurante vigenza dell'art. 8 della legge n. 991152, perché ha ritenuto che la legge n. 67/1988 avesse implicitamenttea'ig A supporto della decisione di rigetto del gravame, la Corte d'appello ha r-i4vecc, ritenuto - in adesione all'orientamento della S.C. - che la norma che riconosceva i predetti sgravi contributivi e cioè l'art. 8 della legge n. 991/52 fosse stato implicitamente abrogato dalla legge 11 marzo 1988 n. 67 che fa riferimento alla sola definizione di territori montani contenuta nell'art. 9 del DPR n. 601/73 e in quanto la previsione di un regime generalizzato di totale esenzione contributiva era stato abbandonato dal legislatore, proprio a partire dalla citata legge n. 67 del 1988; pertanto, il suddetto art. 8 della legge n. 991 cit., non poteva essere incluso tra le norme "salvate" da mantenere in vigore, di cui all'art. 1 comma 3 lett.

d) del d.lgs. n. 179/09 (allegato 1), atteso il carattere meramente ricognitivo di quest'ultimo intervento legislativo (cfr. Corte Cost. n. 346/10). Avverso la sentenza della Corte d'appello, società agricola Tenute del Cerro spa ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 8 della legge n. 991/52 e dell'art. 9 comma 5 della legge n. 67/88 e ss.mm ., in combinato disposto con l'art. 15 delle preleggi, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto implicitamente abrogato l'art. 8 della legge n. 991/52, che riconosceva gli invocati sgravi contributivi a favore delle aziende agricole operanti in territori montani.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza per omesso esame delle eccezioni e delle censure relative agli errori denunciati in cui era incorsa la sentenza di primo grado nell'interpretare le norme di cui alla rubrica del primo motivo che erano state sollevate in appello dalla società ricorrente e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art.24 comma 2 Cost., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. In via preliminare e dirimente, va rilevato come il ricorrente abbia rinunciato al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., per carenza d'interesse sopravvenuta alla prosecuzione della controversia, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 182 del 2018, intervenuta nelle more del presente giudizio, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 179/2009 nella parte in cui aveva ritenuto indispensabille la permanenza in vigore dell'art. 8 della legge n. 991/52 che è la norma di cui era stata chiesta l'applicazione in causa.

Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale intervenuta quando il giudizio era stato già incardinato. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr. Cass. n. 20697 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017; v. anche Cass. n. 13636 del 2015; Cass. nn. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara estinto il giudizio per rinuncia. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio