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Ordinanza — n. 24861/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating a fact already decided by the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24861/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the contested issue had already been examined and resolved negatively by the Court itself during a previous proceeding. The appellant argued that the lower court incorrectly assigned the burden of proof regarding corporate continuity and novelty, yet the Court held that re-opening this specific factual assessment violated the principle of finality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it seeks to re-litigate a factual issue already definitively settled by the Supreme Court in a prior decision on the same subject matter.

Parole chiave

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inadmissibility appeal re-litigation facts burden of proof corporate continuity finality principle rimborso dei contributi attività sottoposta a contribuzione responsabilità previdenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 5 c.p.c.
Art. 416, para. 2 c.p.c.
Art. 366, para. 1, no. 4 c.p.c.
Il secondo e terzo motivo sono inammissibili sia perché il secondo non specifica il tipo di vizio denunciato, ex art. 366 primo comma n.
Art. 2697 c.c.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente contesta le argomentazioni dell'Inps, perché contraddittorie, ai sensi dell'art. 2697 c.c. anche in riferimento all'art.
Art. 2191 c.c.
anche in riferimento all'art. 2191 c.c., sul fatto che la ditta individuale Marcello Zani, pur cancellata fosse invece ancora esistente ed in rapporto di continuità con la soc.
Art. 13, para. 1, quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
art. 2697 c.c
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente contesta le argomentazioni dell'Inps, perché contraddittorie, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
art. 2191 c.c
anche in riferimento all'art. 2191 c.c., sul fatto che la ditta individuale Marcello Zani, pur cancellata fosse invece ancora esistente ed in rapporto di continuità con la soc.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 24147-2016 proposto da: C.F.C. S.R.L. IN LQUIDAZIONE VOLONTARIA, (già SOCIETA' ING. MARCELLO ZANI S.R.L.), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato PAOLA VOLTERRANI, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO PITINGOLO; - ricorrente - contro 1624 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO; - controricarrenti - avverso la sentenza n. 501/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/04/2016 R.G.N. 1001/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 24147/16 Rilevato che: Con sentenza del giorno 19 aprile 2016 n. 501, la Corte d'appello di Reggio Calabria - sezione lavoro - rigettava, in sede di rigvp, \rI'.2piello incidentale della CFC srl in liquidazione, avverso la sentenza del~ di Crotone, in funzione di giudice del lavoro del 18.3.1005, con la quale, per quanto ancora d'interesse, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda originaria di condanna dell'Inps al rimborso degli importi versati in relazione al suo diritto agli sgravi contributivi, previsti dall'art. 18 del DL n. 918 del 1968 conv. nella legge n. 1089 del 1968 e dal DL n. 429 del 1971 conv. nella legge n. 589 del 1971, in riferimento ai lavoratori già assunti dall'impresa individuale (gestita dall'Ing.

Marcello Zani) e prima della trasformazione in srl (Ing. Marcello Zani srl che poi aveva assunto la denominazione CFC srl). 6-tu In sede di appello, la sentenza delit=a del lavoro era stata riformata con l'accoglimento dell'appello incidentale della società contribuente, in riferimento al diritto a percepire gli sgravi contributivi oggetto di controversia, per i lavoratori già in forza presso l'impresa individuale; ma poi a seguito di ricorso dell'Inps, la cassazione aveva accolto il predetto ricorso, perché la Corte d'appello pur affermando che la identità tra la CFC srl e la Marcello Zani srl risultava dalla certificazione della camera di commercio da cui risultava il mutamento di denominazione, non vagliava - secondo la S.C. - la sussistenza della novità in senso oggettivo dell'azienda in ragione delle prove offerte dal datore di lavoro, su cui grava l'onere della prova degli elementi costitutivi del diritto; infatti, la Corte territoriale riconosceva i benefici contributivi solo in base ai DM 10 (che sono modelli compilati dal datore di lavoro per denunciare all'Inps le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti) prodotti dalla Zani srl, nonché in base ai conteggi del consulente di parte, senza adeguata e specifica motivazione che fosse riscontrata da dati fattuali, circa l'incremento occupazionale.

Avverso la sentenza della Corte d'appello resa in sede di rinvio, CFC srl, in liquidazione ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di difetto di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c., per illogicità e contraddittorietà rispetto ai presupposti fattuali, perché erroneamente la Corte d'appello, in presenza della tardiva eccezione sollevata dall'Inps (perché proposta oltre il termine di cui all'art. 416 secondo comma c.p.c.) dell'insussistenza del diritto allo sgravio per l'esistenza della continuità fra le due aziende (ditta Marcello Zani e Ing.

Marcello Zani srl) ed assenza di novità nell'assunzione dei lavoratori (per i quali si chiedeva lo sgravio contributivo) ha posto a carico della ricorrente l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per poter beneficiare del predetto sgravio, quando la stessa aveva già dimostrato l'esistenza di nuove assunzioni nel periodo di riferimento (attraverso la produzione delle denunce obbligatorie di assunzione Mod. DM/10 mensili, oltre ai Mod. DM 10M/V riepilogativi annuali). Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura che la Corte di appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, aveva ritenuto che non sussistesse la novità dell'azienda in senso oggettivo della CFC srl in liquidazione, circostanza che avrebbe giustificato gli sgravi contributivi, oggetto di controversia.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente contesta le argomentazioni dell'Inps, perché contraddittorie, ai sensi dell'art. 2697 c.c. anche in riferimento all'art. 2191 c.c., sul fatto che la ditta individuale Marcello Zani, pur cancellata fosse invece ancora esistente ed in rapporto di continuità con la soc. Ing. Marcello Zani srl. Il primo motivo è inammissibile, in quanto la questione posta era stata già esaminata e superata in senso negativo per la società ricorrente dalla Cassazione in sede di esame del ricorso dell'Inps e non può essere riproposta nuovamente in sede di rinvio.

Il secondo e terzo motivo sono inammissibili sia perché il secondo non specifica il tipo di vizio denunciato, ex art. 366 primo comma n. 4 c.p.c., sia perché sollevano censure sull'accertamento di fatto relativo alla medesima identità o alla novità tra le due aziende, richiedendo la società ricorrente, inoltre, una nuova ma inammissibile valutazione sull'oggetto sociale delle due aziende (cfr. pp. 9-10 del ricorso). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente a pagare all'Inps le spese di lite che liquida nell'importo di C 7.000,00, oltre C 200,00, per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma,