Cassation court rules that labor contract transfer within a corporate group requires new administrative authorization under Italian social security law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Perugia Court of Appeal's decision regarding unpaid social security contributions for transferred labor contracts within a corporate group. While the lower court held that group authorization sufficed for internal transfers, the Cassation court clarified that the single enterprise presenting the authorized project retains sole title to the labor relationship. Consequently, a subsequent transfer of the contract to another group entity constitutes a new title requiring fresh administrative authorization, making the original contribution exemption invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 co. 3 d.l. n. 863/84; Art. 16 d.l. n. 299/94: Although group enterprises may present training contracts, the labor relationship title remains with the single enterprise presenting the project; therefore, transferring the contract to another group entity requires a new authorized project.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24126-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA 1619 SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO; - ricorrenti - contro ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A., già SOCIETA' DELLE FUCINE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RCMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 176/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/10/2015 R.G.N. 61/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
RITENUTO IN FATTO
che, confermando la sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Perugia ha ritenuto fondata l'opposizione a cartella esattoriale proposta da Acciai Speciali Terni spa. La cartella riguardava il pagamento di contributi previdenziali omessi in relazione a lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro presso la società capogruppo ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni spa e poi ceduti ad altre imprese del gruppo, tra cui la odierna ricorrente. I contratti di formazione e lavoro erano stati stipulati sulla base di progetti proposti dalla capogruppo, e poi autorizzati, senza che vi fosse stata una successiva autorizzazione di nuovo progetto presentato dall'impresa cessionaria del contratto di lavoro.
Sulla base di tale mancata autorizzazione, l'Inps aveva notificato la cartella ritenendo non operante lo sgravio contributivo previsto all'art.3, co.4 d. I. n.726/84, conv. dalla I. n.863/84; che la sentenza d'appello ha negato che per la cessione di contratti di lavoro tra imprese dello stesso gruppo fosse necessaria una nuova autorizzazione amministrativa in capo all'impresa cessionaria, poiché l'art.16 d. I. n.299/14, conv. dalla I. n.451/94, avrebbe riconosciuto uno spazio di operatività al gruppo di imprese per i profili amministrativi regolanti la materia dei contratti di formazione e lavoro; che, contro la sentenza, l'Inps, in proprio e come mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti Inps, SCCI spa, ricorre per due motivi; che la società resiste con controricorso, che ha illustrato con successiva memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di ricorso, viene denunciata violazione dell'art.2697 c.c. in relazione all'art.3 d.l. n.726/84, conv. con mod. dalla I. n.863/84, e dell'art.16 d.l. n.299/94, conv. con mod. dalla I. n.451/94. Secondo l'Inps la titolarità del contratto di formazione lavoro non spetta al gruppo di imprese, ma alla singola impresa, come espressamente stabilito dall'art.16 d. I. n.299/94. La cessione del contratto comportava la titolarità in capo all'impresa cessionaria del contratto di formazione e lavoro, sicchè era con riguardo a tale nuova impresa che doveva valutarsi la sussistenza del diritto allo sgravio contributivo, previa autorizzazione amministrativa; che, con il secondo motivo, viene denunciata violazione della decisione della Commissione CE dell'11.5.1999, notificata alla Repubblica Italiana il 4.6.99, e riguardante le condizioni per poter ritenere legittimi gli aiuti di Stato concessi dall'Italia per l'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Secondo l'Inps spettava alla società cessionaria dimostrare che le condizioni contemplate dalla Commissione fossero state rispettate; che il primo motivo è fondato e va accolto, determinando l'assorbimento del secondo motivo; che in base all'art.3, co.1 e 3, d. I. n.863/84, conv. con mod. dalla I. n.863/84, il contratto di formazione e lavoro attua (v. Cass.5918/98) un preventivo progetto lavorativo proposto dal datore di lavoro e oggetto di autorizzazione da parte della commissione regionale per l'impiego; che nel caso di specie è pacifico che il progetto autorizzato fu presentato dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni spa e che la cessionaria del contratto non ottenne più alcuna autorizzazione; che l'art.16 d.
I. n.299/94 conv. con mod. dalla I. n.451/94, al comma 1, dispone che "anche i gruppi di imprese" "possono stipulare contratti di formazione e lavoro"; che, tuttavia, dalla sentenza impugnata non risulta alcun accertamento in base al quale la ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni spa, stipulando il contratto di formazione e lavoro, abbia agito nella sua qualità di impresa capogruppo in rappresentanza del gruppo societario; che, oltre a ciò, bisogna considerare il comma 10 del medesimo articolo 16 d. I. n.299/94, secondo cui: "Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, í progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi.
La titolarità del rapporto resta ferma In capo alle singole imprese."; che, dunque, sebbene il comma 1 riferisca la stipula del CFL direttamente al gruppo di imprese, emerge poi dal comma 10 che la titolahtà del rapporto di lavoro resta ferma in capo alla singola impresa. Il gruppo di imprese può presentare il progetto, che può infatti riguardare le vane imprese del gruppo, ma la titolarità del contratto di lavoro con il singolo dipendente rimane in capo alla singola impresa; che ciò è ulteriormente fatto palese dal citato comma 10, allorché parla di "comando" del singolo lavoratore presso una pluralità di imprese.
La legge usa il termine "comando" e non quello di "cessione del contratto", ad intendere appunto che il lavoratore, benchè distaccato presso diverse imprese del gruppo in base al progetto, rimane assunto dall'impresa che ha presentato il progetto autorizzato. Se la titolarità del rapporto di lavoro non muta per il fatto che il lavoratore sia impiegato presso aziende del gruppo in esecuzione del progetto (in tema di comando, v. Cass.14314/13), e se su detta titolarità in capo all'impresa comandante si impernia il progetto lavorativo autorizzato, appare chiaro che quando al comando si sostituisca una vera e propria cessione del contratto di lavoro, e dunque una nuova titolarità del rapporto in capo ad altra azienda del gruppo, a tale nuova titolarità deve corrispondere un nuovo progetto di lavoro oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art.3, co.3 d.
I. n.863/84; che, in base alle esposte argomentazioni, segue l'accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie concreta, attenendosi alle considerazioni che precedono; che al giudice del rinvio è rimessa altresì la regolazione delle spese del presente grado. p.q.m. La Corte accoglie il primo ricorso di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata a rinvia alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anch