Cassation court dismisses INPS appeal against employer, ruling earthquake suspension applies only to pre-existing employment relationships.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court judgment that suspended social contributions for an employer. The employer argued the suspension applied to all workers hired during the emergency period following the 2002 Molise earthquake. The court rejected this, holding that the suspension provision only covers existing employment relationships at the time of the seismic events, not new hires made subsequently.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt.7 O.P.C.M. n.3253/2002; The suspension of social contribution obligations applies strictly to employment relationships existing at the time of the seismic events and does not extend to new hires made subsequently.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 16513-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrenti - contro ROYAL GREEN S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 75/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 26/06/2015 R.G.N. 65/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
RITENUTO IN FATTO
che, riformando la sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Campobasso ha accolto l'appello della società Royal Green srl che si era opposta al pagamento di una cartella esattoriale notificata dall'Inps e avente ad oggetto contributi non versati relativamente ad alcuni lavoratori. Costoro erano stati assunti dalla società in epoca successiva al 31.10.2002, data del sisma che colpì alcune zone del Molise; che riteneva la Corte d'appello che la sospensione del pagamento dei contributi disposta dall'art.7 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (0.P.C.M.) del 29.11.2002, n.3253, dovesse valere sia per i lavoratori già assunti alla data del sisma, sia per quelli assunti successivamente ma entro il periodo di vigenza dell'ordinanza, poi prorogato con altre ordinanze; che, contro la sentenza, l'Inps, in proprio e come mandataria della società di cartolarizzazione dei crediti, SCCI spa, ricorre per un motivo; che la società rimaneva intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di ricorso, viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art.7 0.P.C.M. del 29.11.2002, n.3253. La sentenza avrebbe fornito un'interpretazione errata dell'art.7, il quale, sospendendo l'obbligo contributivo, non poteva riguardare i rapporti di lavoro non ancora sorti alla data del sisma, rispetto ai quali l'assunzione era stata frutto di una libera scelta non condizionata dal terremoto; che il motivo appare manifestante fondato; che i primi due commi dell'art.7 0.P.C.M. n.3253 così dispongono: "1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'S novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.
2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa."; che questa Corte (ord. n.18697/19; v. poi anche Cass.28742/19, ove è accolta la medesima interpretazione) ha avuto modo di affermare che, parlando di "sospensione", la disposizione ha riguardo a un termine in corso e che determinerebbe altrimenti effetti giuridici, sicché è evidente la stretta relazione logica e giuridica esistente tra il versamento dei contributi e il relativo adempimento, e la sussistenza del rapporto di lavoro da cui l'obbligazione contributiva trae origine quale fatto generatore dell'obbligo contributivo soggetto a sospensione.
Come ancora rilevato nella citata ordinanza, va stigmatizzata la differenza esistente tra la finalità di mera sospensione dell'adempimento di obblighi già esistenti e una pretesa finalità di eccettuazione dall'obbligo contributivo per imprese che hanno deciso di procedere a nuove assunzioni, evidentemente previa positiva valutazione di economicità di tale scelta. Si tratta infine di una disposizione eccezionale rispetto alla quale non è dato all'interprete ricorrere ad interpretazioni estensive; che da tale orientamento non v'è motivo di discostarsi, non offrendo il ricorso argomenti giuridici capaci di confutarne la fondatezza; che la sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente grado. p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese del presente grado. Roma, deciso all'adunanza camerate del 5.5.22 Dr.s IL CANCELLERE ESPERTO Dott. Enrico S