Supreme Court allows Inps to claim civil sanctions from contractor due to subcontractor's non-payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation overturned the Bologna Court of Appeal's decision, ruling that the contractor (Cantine Brusa) remains jointly liable for civil sanctions arising from the subcontractor's failure to pay social contributions. While the legislature later amended the law to exclude joint liability for sanctions, the Court held this change does not apply retroactively to the disputed period. Consequently, the Court established that the automatic nature of civil sanctions preserves the contractor's joint liability for the period prior to the legislative modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 comma 2 d.lgs. n. 276/03; Art. 21 comma 1 D.L. n. 5/2012: The principle of joint liability of the contractor for civil sanctions due to the subcontractor's non-payment applies to periods preceding the legislative amendment, as the new norm is not retroactive and the sanctions remain accessory to the contributory debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 19554-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; 2022 - ricorrente - 1339 contro CANTINE BRUSA S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1239/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/02/2016 R.G.N. 938/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. R.G. 19554/16 Rilevato che: Con sentenza del 23 febbraio 2015 n. 1239, La Corte d'appello di Bologna respingeva l'appello dell'Inps e confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Cantine Brusa spa dichiarava, per quanto ancora d'interesse, quest'ultima non tenuta al pagamento delle sanzioni civili connesse all'inadempimento dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali da parte della cooperativa 2M Job rimasta inadempiente nei confronti delle proprie maestranze, nell'ambito dell'appalto prestato in favore di Cantine Brusa spa (alla quale era legata da vincolo di solidarietà nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali verso i propri dipendenti impegnati nell'appall:o, ex art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03).
A sostegno dei propri assunti, anche la Corte del merito riteneva la non debenza delle sanzioni civili da parte dell'appaltante nei casi di omissione nel pagamento dei contributi previdenziali da parte dell'appaltatore. Infatti, la norma di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, milita - ad avviso della Corte territoriale - nel senso di rafforzare non solo l'obbligazione retributiva a favore dei lavoratori dipendenti dalla società appaltatrice la cui prestazione è volta in favore del committente ma anche l'obbligazione contributiva a favore dell'istituto previdenziale consentendo a quest'ultimo di recuperare i contributi presso un soggetto diverso ma senza che ciò possa giustificare a carico del medesimo committente un accollo automatico anche delle sanzioni civili, le quali seppure sono un "accessorio" del credito contributivo, tuttavia, per la loro finalità punitiva sono applicabili ai soli soggetti che si sono resi inadempienti all'obbligo del versamento contributivo, in quanto la sanzione va a colpire solo i soggetti responsabili di tale inadempimento.
La Corte del merito rileva, infine, come l'art. 29 comma 2 d.lgs. 276 cit. è stato modificato dal DL 5/12 conv. in L. 35/12 e stabilisce che dalla solidarietà resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento e questa modifica non avrebbe fatto altro che rendere più chiara e definita un'esclusione che esisteva già prima di tale previsione, posto che nessuna ratio giustificava l'applicazione di sanzioni a carico di chi non era responsabile dell'inadempimento. Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre Cantine Brusa spa non ha spiegato difese scritte.
Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell'art. 29 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 276/03, così come modificato dall'art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251/04, dell'art. 29 comma 2, così come modificato dall'ari:. 1 comma 911 della legge n. 296/06, dell'art. 21 del DL 5/12, conv. nella L. 35/12 e dell'art. 11 comma 1, disp. prel. c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per il mancato riconoscimento della solidarietà passiva del committente con l'appaltatore anche nel pagamento delle sanzioni civili, per l'inadempimento degli obblighi contributivi, in relazione al periodo 16 luglio 2008 - 30 giugno 2009.
Il motivo del ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 35, comma 28, del d.l. 233 del 2006, conv. con modif. in I. n. 248 del 2006, applicabile "ratione temporis", sussiste la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore che va estesa alle sanzioni civili, benché la lettera della legge non lo preveda espressamente, attesa la natura accessoria, automatica e predeterminata delle stesse. Nella vigenza di tale regime non può trovare invece applicazione l'art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in I. n. 35 del 2012, che, per l'omissione contributiva negli appalti ha previsto la responsabilità del solo inadempiente, poichè detta norma, avendo natura innovativa e non interpretativa, non è retroattiva." (Cass. nn. 18259/18, 20849/19).
Inoltre, anche recentemente questa Corte ha statuito che fra l'omissione contributiva e la sanzione vi è un vincolo di interdipendenza funzionale contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento dei contributi (Cass. sez. un. n. 5076/15) e d'altra parte, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 254/14 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03, nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell'appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili e le somme aggiuntive.
Pertanto, la novella dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03 dettata dall'art. 21 del D.L. n. 5 del 2012 (che ha espressamente escluso l'estensione della responsabilità del committente alle sanzioni civili per l'inadempimento contributivo dell'appaltatore) si applica alle vicende contributive avvenute successivamente alla sua entrata in vigore, secondo il principio generale della successione delle leggi nel tempo, in quanto quest'ultima norma innova espressamente la precedente, non limitandosi ad offrire l'interpretazione di quella già esistente.
Per quanto sopra esposto, la Cantine Brusa spa è tenuta solidalmente al pagamento anche delle sanzioni civili in favore dell'Inps, per l'inadempimento contributivo della società appaltatrice Cooperativa 2M Job, relativamente ai lavoratori impegnati nell'appalto in favore della medesima Cantine Brusa spa, per gli anni in contestazione. In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, la quale alla luce del principio di diritto accolto, riesaminerà il merito della controversia Un, 91"2-'z'S--- A'5
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso