Italian Supreme Court dismisses appeal regarding CAS housing contribution denial due to late property reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by three individuals against the Court of Appeal's decision denying them the autonomous housing system contribution (CAS). The appellants argued that their property's delayed reclassification from category F to B after the statutory deadline should have entitled them to the benefit. The court held that such a delay could only justify compensation for damages, not the extension of the contribution period, which remained fixed for category B properties. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 OPCM n. 4013/2012; Art. 7 DL n. 43/2000: A delay in reclassifying a property does not justify extending the statutory deadline for housing contribution benefits, as it may only constitute grounds for damages.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 10225-2017 proposto da: COLISTA FABIO ANTONIO, COLISTA ALESSANDRA, BIORDI ANNA PAOLA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell'avvocato STEFANO NOTARMUZI, rappresentati e difesi dall'avvocato FEDERICO CINQUE; - ricorrenti - contro COMUNE DELL'AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso R.G.N.. 10225/2017 LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO DE NARDIS; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1001/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 24/11/2016 R.G.N. 887/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Presidente Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:
1. la Corte di appello di L'Aquila ha accolto il gravame del Comune in epigrafe e, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda con la quale gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione (cd. «CAS»), da gennaio a settembre 2014, per un importo pari ad euro 9.000,00, in relazione all'immobile da loro abitato, al momento del terremoto del 6 aprile 2009, e danneggiato dal sisma;
2. in estrema sintesi, la Corte di appello, a fondamento della decisione, ha posto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio;
3. per i giudici, il ritardo con il quale era stata effettuata la (ri)classificazione dell'immobile dei ricorrenti (da «F» in «B») non giustificava il diritto al contributo di autonoma sistemazione, per un periodo diverso ed ulteriore rispetto alla data ultima di R.G.N. 10225/2017 riconoscimento del contributo medesimo che, per gli immobili classificati in fascia «B», era stata fissata al 30 giugno 2012; per la Corte del merito, il ritardo avrebbe potuto «costituire titolo ai fini del risarcimento del danno [...]» ma non giustificava l'azione proposta;
4. il beneficio, dopo il termine del 30 giugno 2012, era stato mantenuto solo per gli immobili classificati, in base al livello di danno, in categoria «E» e per quelli di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ATER (azienda territoriale Edilizia Residenziale) e dei Comuni, anche se classificati nelle categorie «B» e «C»;
5. il beneficio non era dunque prorogabile in favore degli istanti: l'unità immobiliare degli stessi era classificata in categoria «B» e non rientrava tra gli immobili di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dell'ATER o del Comune;
6. avverso la decisione, hanno proposto ricorso per cassazione, Colista Fabio Antonio, Anna Paola Biordi e Alessandra Colista, con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria;
7. ha resistito il Comune in epigrafe. DIRITTO CONSIDERATO CHE;
8. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 13 OPCM nr. 4013 del 2012 nonché del D.L. nr. 43 del 2000, art. 7, 9. secondo la prospettazione difensiva, la proroga andava estesa anche all'immobile dei ricorrenti poiché l'abitazione era perfettamente assimilabile alle tipologie edilizie indicate nelle norme in rubrica;
10. il motivo è infondato; R.G.N. 10225/2017 11. come esattamente osservato dalla Corte di appello, l'atto normativo ha limitato la proroga del beneficio a coloro che abitavano, alla data del sisma, unità immobiliari di proprietà pubblica e immobili classificati, in relazione al danno sismico subito, in categoria «E»; l'unità immobiliare dei ricorrenti non ha dette caratteristiche e, pertanto, non vi è diritto alla proroga del contributo;
12. la tesi del ricorso che, in sostanza, prospetta un'interpretazione estensiva della normativa, con mantenimento del contributo anche per le abitazioni «assirnilabili» alle tipologie indicate nell'ordinanza -ovvero estensibile all'unità immobiliare dei ricorrenti facente parte di una cooperativa edilizia costituita, per statuto, in conformità alla vigente legislazione sulle case popolari- non ha fondamento giuridico e non tiene conto che si discute di misure eccezionali, legate ad una situazione emergenziale, con precisi vincoli di spesa; come tali, sicuramente insuscettibili di attuazione al di fuori dei casi espressamente stabiliti;
13. con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio;
14. l'omissione è riferita all'omesso esame dello statuto del consorzio per la costruzione di case di abitazione per i soci delle cooperative;
15. le considerazioni di cui al precedente motivo hanno evidente valore assorbente;
16. in ogni caso, le censure in esame si collocano del tutto al di fuori del perimetro del vigente art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., ratione temporis applicabile, come costantemente interpretato da questa Corte (v. principi di Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014, ribaditi dalle stesse sezioni unite v. nr. 19881 del 2014, nr. 25008 del 2014, nr. 417 del 2015 e successive conformi anche R.G.N. 10225/2017 delle sezioni semplici); la Corte di appello ha valutato lo statuto del consorzio, come emerge dalla lettura dell'ultima pagina della sentenza impugnata, ed escluso che la situazione concreta fosse riconducibile alle ipotesi normative;
17. infondato è anche il terzo motivo con cui è censurata - ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - la nullità della sentenza per motivazione apparente; 18. è il caso di ribadire in questa sede che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, nr. 5, cod.proc.civ. (disposta dal D.L. nr. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla legge nr. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione resta confinato alla sola verifica della violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, nr. 4 cod.proc.civ. e danno luogo a nullità della sentenza- di «mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale», di «motivazione apparente» di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà» e di «motivazione perplessa od incomprensibile» (per tutte, in motivazione, Cass. nr. 23940 del 2017 con i richiami ivi indicati);
19. nella fattispecie, la motivazione, per come sinteticamente riportata nello storico di lite, dà conto delle ragioni della decisione, sicché è da escludere una situazione di «anomalia motivazionale»;
20. con il quarto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, disposizioni sulla legge in generale con riferimento alla falsa applicazione dell'art. 13 OPCM nr. 4013 del 2012 e dell'art. 7 del DL nr. 43 del 2013;
21. per quanto è dato comprendere, l'assunto dei ricorrenti è il seguente:R.G.In1. 10225/2017 - la OPCM nr. 4013, emessa il 23 marzo 2012, fissava il termine ultimo per la percezione del CAS al 30 giugno 2012, in relazione alle unità immobiliari, classificate con esito «B»; - l'abitazione dei ricorrenti, dapprima classificata con esito «F» era riclassificata in categoria «B» solo il 18 luglio 2012; dunque, dopo la scadenza del termine del 30 giugno 2012; - la disciplina di riferimento non era, pertanto, quella stabilita dall'art. 13 della OPCM cit. per le abitazioni classificate «B» (ragionevolmente riferita solo alle unità abitative che tale classificazione avevano avuto prima dell'emanazione della OPCM e, soprattutto, prima della scadenza del termine del 30 giugno 2012), ma, per analogia, quella fissata, dal medesimo art. 13, per le abitazioni con classificazione «E» (per le quali, successivi interventi normativi avrebbero poi ulteriormente prorogato il beneficio del contributo rispetto alla data dei 31 dicembre 2012, originariamente fissata);
6. argomentazioni analoghe a quelle espresse in relazione al primo motivo fondano il rigetto anche del quarto motivo. La proposta esegesi delle fonti non ha pregio giuridico. Come osservato dalla Corte di merito, il ritardo nella riclassificazione potrebbe al più comportare una responsabilità risarcitoria, nella ricorrenza dei relativi presupposti, ma non produce gli effetti che pretendono i ricorrenti;
7. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va dunque rigettato, con le spese liquidate, come da dispositivo, secondo soccombenza;
8. sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per R.G.J. 10225/2017 esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore i