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Ordinanza — n. 24812/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses INPS appeal claiming appellate court violated procedural duty to suspend pending litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24812/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a Rome Court of Appeal decision that denied judicial set-off due to pending litigation. The INPS argued the appellate court violated procedural rules by failing to order a suspension of the main proceedings. The court held that the duty to rule on the entire claim does not extend to granting interim or ordinatorial measures like suspensions, which are distinct from substantive judgments.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; Art. 295 cod. proc. civ.: The obligation of the judge to rule on the entire claim does not encompass the duty to grant interim or ordinatorial measures such as suspending proceedings.

Parole chiave

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infrapetizione sospensione giudizio compensazione giudiziale dovere giudice procedura civile sospensione del diritto all'indennità soppressione delle rendite di invalidità mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
civ.- la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per infrapetizione poiché la Corte di appello di Roma avrebbe omesso di provvedere in merito alla domanda, proposta in via gradata dall'istituto, di sospendere il giudizio, ex art.
Art. 295 cod. proc. civ.
per infrapetizione poiché la Corte di appello di Roma avrebbe omesso di provvedere in merito alla domanda, proposta in via gradata dall'istituto, di sospendere il giudizio, ex art. 295 cod.proc.civ., in attesa della definizione del giudizio per Cassazione;
Art. 360 nr.4 cod. proc. civ.
con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto -ai sensi dell'art. 360 nr.4 cod. proc. civ.- la violazione dell'art.
Art. 1243 cod. civ.
per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello ha osservato che il credito opposto in compensazione dall'Inps non era né certo, né liquido sicché non poteva operare la compensazione giudiziale ex art. 1243 cod.civ.
art. 1243 cod.civ
per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello ha osservato che il credito opposto in compensazione dall'Inps non era né certo, né liquido sicché non poteva operare la compensazione giudiziale ex art. 1243 cod.civ.
art. 112 cod. proc. civ
civ.- la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
art. 295 cod.proc.civ
per infrapetizione poiché la Corte di appello di Roma avrebbe omesso di provvedere in merito alla domanda, proposta in via gradata dall'istituto, di sospendere il giudizio, ex art. 295 cod.proc.civ., in attesa della definizione del giudizio per Cassazione;

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 5246 del 2006
Cass. nr. 5246 del 2006; Cass.
Cass. nr. 15353 del 2010
5246 del 2006; Cass. nr. 15353 del 2010; Cass.
Cass. nr. 4120 del 2016
15353 del 2010; Cass. nr. 4120 del 2016; in motiv., § 5 Cass.
Cass. nr. 11802 del 2020
4120 del 2016; in motiv., § 5 Cass. nr. 11802 del 2020);
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Testo completo

te Ud. 03/03/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 18808-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.F.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE1 N.R.G. 18808/2016 MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro LA CASCINA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PONTEFICI n. 3, presso lo studio dell'avvocato NICO PANIO, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE BIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 148/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2016 R.G.N. 4967/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l'Inps al pagamento, in favore dell'odierna società controricorrente, di euro 33.751,00 oltre interessi legali dal 20 maggio 2008 al saldo; ha dichiarato, N.R.G. 18808/2016 invece, cessata la materia del contendere per la domanda di pagamento di euro 3.201,61;

2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello ha osservato che il credito opposto in compensazione dall'Inps non era né certo, né liquido sicché non poteva operare la compensazione giudiziale ex art. 1243 cod.civ. A tale riguardo, ha rilevato che la sentenza accertativa del credito da compensare era stata impugnata in cassazione ed il giudizio era pendente;

3. avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, anche nella qualità indicata in epigrafe, cpn un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, la società in epigrafe; DIRITTO CONSIDERATO CHE:

4. con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto -ai sensi dell'art. 360 nr.4 cod. proc. civ.- la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per infrapetizione poiché la Corte di appello di Roma avrebbe omesso di provvedere in merito alla domanda, proposta in via gradata dall'istituto, di sospendere il giudizio, ex art. 295 cod.proc.civ., in attesa della definizione del giudizio per Cassazione;

5. il motivo è infondato;

6. va ricordato, infatti, che il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., va riferito appunto alla domanda, e dunque all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio;

7. ne discende che non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione da parte del giudice di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. N.R.G. 18808/2016 proc. civ. (cfr. Cass. nr. 5246 del 2006; Cass. nr. 15353 del 2010; Cass. nr. 4120 del 2016; in motiv., § 5 Cass. nr. 11802 del 2020);

8. in applicazione dell'esposto principio, consegue il rigetto del ricorso;

9. le spese liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza, sono distratte in favore dell'avvocato Raffaele Bia, dichiaratosi antistatario;

10. sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.250,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Raffaele Bia. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dov