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Ordinanza — n. 24811/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific procedural error citations and improper suspension request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24811/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically cite procedural errors in the lower court's judgment. The appellant argued the first-instance court violated notification rules and failed to address a forgery claim, but the summary of these arguments was too general for the Supreme Court to review. Consequently, the request for suspension of proceedings was also rejected as outside the Court's jurisdiction, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 4 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The Court of Cassation requires specific and self-sufficient citations of procedural errors in appeals; general summaries or requests for suspension of proceedings are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grounds procedural errors suspension of proceedings art. 360 c.p.c. art. 366 c.p.c. summary of facts falsificazione di marche ufficiali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 4 c.p.c.
con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr 4 cod.
Art. 366 c.p.c. nn. 4 e 6
Art. 342 c.p.c.
Art. 434 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
civ.- il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; in particolare dell'art. 112 e dell'art.345 cod.proc.civ.
Art. 345 c.p.c.
art. 366 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23834 del 2019
18772/2016 individuare i vizi lamentati nei suoi termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così, ex multis, Cass. n. 23834 del 2019);
Cass., sez.un., nr. 29172 del 2020
inammissibile è, infine, l'istanza di sospensione del giudizio di legittimità, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass., sez.un., nr. 29172 del 2020; Cass.
Cass. nr. 35496 del 2021
29172 del 2020; Cass. nr. 35496 del 2021);
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 18772-2016 proposto da: CASCONE ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA n.59, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO FIORAVANTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO VELLA; - ricorrente - contro DENTSPLY ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2022 domiciliata in ROMA, VIA DI SANT'ELENA n.29, presso 1 N.R.G.18772/2016 lo studio degli avvocati EMANUELA CUSMAI, DAVIDE GALLOTTI, che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1554/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 29/01/2016 R.G.N. 757/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva la domanda di Alessandro Cascone volta ad ottenere la nullità del precetto notificato dalla società Dentsply Italia Srl, per omessa notifica del titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo;

2. in particolare, a seguito di consulenza grafologica in ordine alla firma posta in calce all'avviso di ricevimento con il quale era stato notificato il decreto ingiuntivo, il Tribunale, accertato che la sottoscrizione era apocrifa, annullava il precetto; 3.1a Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha invece respinto la domanda di Cascone Alessandro;

4. a fondamento del decisum, la Corte di appello ha richiamato i precedenti di questa Corte e osservato che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale (ove questi abbia dichiarato di aver eseguito la notificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge nr. 890 del 1982), se sottoscritta, fa fede fino a N.R.G. 18772/2016 querela di falso che, nel caso di specie, invece, non era stata proposta;

5. per i giudici, dunque, in difetto di rituale disconoscirnento della firma, la notifica era valida, con conseguente consolidamento della pretesa incorporata nel decreto ingiuntivo;

6. avverso la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione Alessandro Cascone con quattro motivi, formulando, inoltre, richiesta di sospensione del giudizio per pregiudizialità di quello avente ad oggetto la querela di falso;

7. ha resistito, con controricorso, successivamente illustrato con memoria, la società in epigrafe. DIRITTO CONSIDERATO CHE:

8. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr 4 cod. proc. civ.- parte ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento in relazione alla violazione degli artt. 342, 434 nonché 112 cod.proc.civ. Assume che l'appellante società non avrebbe predisposto l'atto di appello nel rispetto delle norme vigenti ovvero come atto cd. «motivato»;

9. con il secondo motivo -ai sensi dell'art.360 nn 3 e 5 cod. proc. civ.- il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; in particolare dell'art. 112 e dell'art.345 cod.proc.civ. e/o del cosiddetto «divieto dei nova» nonché, in punto di valutazione delle prove, degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sullo specifico motivo di difesa, contenuto nella memoria di costituzione di appello, e relativo al fatto che la società proponeva, per la prima volta in appello, difese e/o eccezioni in aperta violazione o in dispregio dell'indicato divieto;

10. con il terzo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr.3 cod. proc. civ.- parte ricorrente deduce vizio di motivazione, N.R.G. 18772/2016 omissione di pronuncia in relazione agli artt. 416, 421 e 437 cod.proc.civ. Per la parte ricorrente, la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sullo specifico motivo di difesa proposto con la memoria di costituzione e concernente la questione, rilevabile anche d'ufficio, della inammissibilità delle difese proposte in primo grado dalla società convenuta e dei documenti prodotti per la tardiva costituzione in giudizio;

11. con il quarto motivo -ai sensi dell'art. 360 nr 4 cod. proc. civ.- il ricorrente deduce ancora omissione di pronuncia sulla richiesta istruttoria e/o sulla richiesta di ammissione di querela di falso incidentale nonché violazione degli artt. 420, 421 e 437 cod.proc.civ. In sede di appello, l'odierno ricorrente, sia pure in via subordinata, aveva chiesto il rigetto delle eccezioni preliminari e formulato espressa richiesta di essere ammesso alla proposizione di querela di falso in ordine al documento controverso di cui alla CTU grafologica espletata in primo grado. Sul punto, la Corte non si era pronunciata e tanto aveva costretto la parte ad attivare autonomo procedimento dinanzi al Tribunale di Nocera avente ad oggetto la querela di falso avverso il presunto documento attestante l'avvenuta notifica del titolo esecutivo. In considerazione, poi, dell'instaurazione di tale ultimo giudizio la parte ha formulato richiesta di sospensione del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 295 e/o 337 cod.proc.civ.;

12. i motivi possono congiuntamente esaminarsi, presentando analoghi profili di inammissibilità;

13. va ricordato che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove siano denunciati, come nella specie, errores in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità dei motivi, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di N.R.G. 18772/2016 individuare i vizi lamentati nei suoi termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così, ex multis, Cass. n. 23834 del 2019);

14. tale principio implica che la parte che assuma, in sede di legittimità, una pronuncia di inammissibilità dell'appello per non essere stata ritualmente censurata la sentenza di primo grado, ovvero ritenga che il giudice dell'impugnazione non si sia pronunciato su eccezioni formulate dalla parte appellata, debba riportare specificamente nel ricorso per cassazione, quanto al primo profilo, tanto il contenuto della sentenza appellata che le censure ad essa rivolte in sede di gravame e, quanto al secondo, gli atti difensivi in base ai quali le eccezioni medesime sono state formulate ( nello specifico, la memoria di costituzione in appello, il verbale di causa in cui era stata proposta in via incidentale la querela di falso) in modo da evidenziare gli errori processuali commessi dal secondo giudice, indicando inoltre precisamente in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti siano reperibili (art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6);

15. nella specie, parte ricorrente ha per contro solo sommariamente riassunto il contenuto degli atti indicati, così non permettendo alla Corte di giudicare della sussistenza o meno dei vizi ascritti alla sentenza impugnata;

16. inammissibile è, infine, l'istanza di sospensione del giudizio di legittimità, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass., sez.un., nr. 29172 del 2020; Cass. nr. 35496 del 2021);

17. sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le spese liquidate, come da dispositivo, secondo soccombenza, con distrazione N.R.G. 18772/2016 in favore degli avvocati Davide Gallotti ed Emanuela Cusmai, dichiaratisi antistatari;

18. sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Davide Gallotti ed Emanuela Cusmai. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, cernma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a que