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Sentenza — n. 24771/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows family allowance claim against Calabria Region, overturning lower court's dismissal based on INPS exclusivity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24771/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed Angela Tridico's appeal against the Calabria Region's refusal to pay family allowances. While the lower court dismissed the claim by asserting INPS exclusivity and invalidating a regional agreement, the Court found the regional court erred in applying established precedent regarding public utility workers. Consequently, the decision was quashed and the case remanded to the Reggio Calabria Court of Appeal to determine the Region's liability.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.lgs. n. 468/1997; Art. 8 d.lgs. n. 81/2000: The regional administration is the proper defendant for family allowances in public utility cases, overriding INPS exclusivity when regional agreements transfer funding obligations.

Parole chiave

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family allowances public utility workers regional liability INPS exclusivity remand for retrial social benefits administrative dispute responsabilità previdenziale

Disposizioni normative citate

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Art. 8, d.lgs. n. 468/1997
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, d.lgs. n. 468/1997, e dell'art.
Art. 8, d.lgs. n. 81/2000
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, d.lgs.
Art. 1, comma 7, d.l. n. 148/1993

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6181/2016
Cass. n. 34553 del 2019
Cass. n. 11118 del 2021
Cass. n. 6201 del 2022
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso 27641-2016 proposto da: TRIDICO ANGELA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato PASQUALE DI IACOVO; - ricorrente - 2022 contro REGIONE CALABRIA;- intimata - avverso la sentenza n. 511/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/05/2016 R.G.N. 684/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 24.5.2016, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Angela Tridico volta a conseguire gli assegni al nucleo familiare asseritamente dovutile quale lavoratrice di pubblica utilità per il periodo marzo 2002- giugno 2007. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la Regione Calabria non avesse legittimazione a contraddire in ordine alla pretesa fatta valere in giudizio, essendo piuttosto l'INPS l'unico soggetto tenuto alla corresponsione dei compensi spettanti ai lavoratori di pubblica utilità, e che a diverse conclusioni non poteva giungersi nemmeno considerando la convenzione stipulata tra la Regione Calabria e il Comune di Rossano, presso il quale la lavoratrice aveva svolto la sua attività, riguardando essa i compensi da corrispondere per l'impiego eccedente il limite orario posto a carico del soggetto utilizzatore.

Ricorre per la cassazione di tali statuizioni Angela Tridico, deducendo due motivi di censura. La Regione Calabria è rimasta intimata. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, d.lgs. n. 468/1997, e dell'art. 8, d.lgs. n. 81/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che la Regione Calabria non fosse legittimata a contraddire in ordine alla pretesa fatta valere in giudizio: a suo avviso, infatti, rileverebbe in contrario l'avvenuto trasferimento alla Regione medesima delle risorse del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, d.l. n. 148/1993 (conv. con I. n. 236/1993) in conseguenza di apposita convenzione stipulata con il Ministero del lavoro.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale rilevato che dalla documentazione prodotta in atti risultava non solo l'avvenuta stipula della convenzione con il Ministero del lavoro, di cui al motivo precedente, ma altresì che la stessa Regione Calabria, con nota del 20.10.2000, aveva riconosciuto a proprio carico l'obbligo di corresponsione degli assegni familiari, adducendo a giustificazione per l'inadempimento la mancanza di disponibilità finanziarie. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, i considerazione dell'intima connessione delle censure, e sono fondati, dovendo darsi continuità all'orientamento già espresso da questa Corte, che pronunciando in fattispecie analoghe, ricostruito il quadro normativo e valutate le convenzioni stipulate dalla stessa Regione con il Ministero del Lavoro, ha individuato nell'amministrazione regionale la destinataria della pretesa creditoria del lavoratore il quale ritenga che, in aggiunta all'emolumento a lui spettante, debbano essere corrisposti gli assegni per il nucleo familiare, fermo restando, per contro, che, nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale in materia di lavori socialmente utili e di lavori di pubblica utilità, sull'ente utilizzatore non gravano gli oneri per il pagamento dell'assegno, al di fuori di quelli relativi all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi nonché di quelli attinenti all'importo integrativo per le ore eccedenti (così Cass. nn. 6181/2016, 34553 del 2019, 11118 del 2021 e, da ult., 6201 del 2022).

Pertanto, non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera