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Ordinanza — n. 24757/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific legal arguments and prejudice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24757/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the workers' challenge to a lower court ruling that reinstated their employment after a company transfer. The court found the appeal defective because the appellants failed to demonstrate a specific procedural prejudice regarding the 'Fornero' trial procedure and did not properly articulate the legal violations under Article 2112 of the Civil Code. Consequently, the court ruled that the arguments lacked the necessary specificity required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the appellant fails to indicate a specific procedural prejudice suffered or fails to deduce legal violations with the required specificity regarding the contested facts and legal interpretations.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific procedural prejudice Article 2112 Civil Code Fornero trial procedure cassation specificity disdetta della locazione commerciale convenzione di risoluzione licenziamento collettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invero al fine della valida censura della ricostruzione fattuale alla base del decisum occorreva la deduzione e dimostrazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
civ., che la decisione era frutto di omesso esame di un fatto, nel senso di fatto storico- fenomenico, decisivo, oggetto di discussione tra le parti, evocato nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 366, comma 1, n, 6 cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co.
Art. 1, comma 48 legge n. 92/2012
Fornero della domanda proposta dai lavoratori nei confronti della società cessionaria, osservando che tale domanda era fondata, ai sensi dell'art. 1, comma 48 legge n.
Art. 2112 cod. civ.
era subentrata nella titolarità dei rapporti di lavoro dei ricorrenti in conseguenza di cessione ex art. 2112 cod. civ.; per l'effetto ha annullato il licenziamento intimato ai lavoratori, originari ricorrenti, dal curatore fallimentare di Terme di Stabia s.p.a.
art. 2112 cod. civ
era subentrata nella titolarità dei rapporti di lavoro dei ricorrenti in conseguenza di cessione ex art. 2112 cod. civ.; per l'effetto ha annullato il licenziamento intimato ai lavoratori, originari ricorrenti, dal curatore fallimentare di Terme di Stabia s.p.a.
art. 1, comma 48 legge n. 92/2012
Fornero della domanda proposta dai lavoratori nei confronti della società cessionaria, osservando che tale domanda era fondata, ai sensi dell'art. 1, comma 48 legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6754/2020
Cass. n. 17570/2020
Cass. n. r- 287/2016
17570/2020, Cass. n. r- 287/2016, Cass.
Cass. n. 635/2015
r- 287/2016, Cass. n. 635/2015, Cass.
Cass. n. 25419/ 2014
635/2015, Cass. n. 25419/ 2014, Cass.
Cass. n. 16038/ 2013
25419/ 2014, Cass. n. 16038/ 2013, Cass.
Cass. n. 3010/2012
16038/ 2013, Cass. n. 3010/2012), deduzioni che difettano del tutto nel caso di specie; invero, le doglianze articolate da parte ricorrente non investono la ricognizione della fattispecie astratta in relazione al significato ed alla portata applicativa dell'art.
Cass. Sez. Un. n. 5013 /2014
Cass. n. 22325/2014
3758/2009, Cass. n. 22325/2014, Cass.
Cass. n. 1448/2015
Cass. n. 3758/2009
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 17350-2019 proposto da: SOCIETA' IMMOBILIARE NUOVE TERME S.P.A. (SINT) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 290, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANA LIGUORI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO D'APONTE; - ricorrente - 2022 contro ABENANTE CARLO, AGOZZINO ALFONSO, ANNUNZIATO LUCIA, BALDINFLLI GIUSEPPE, BARBATO MAURIZIO, BONIFACIO CINZIA, CALVANICO 3ALVATORF, CASCONE ANNA, C.,LAI\10 SALVATORE, CELORO FELICE GIOVANNI, CIPOLLA TIZIANA, CONTALDI EMILIA, CRISCUOLO VERONICA, D'AMMORA MARIO, DE LUCA GIANLUIGI, DE MARTINO ELIODORO, DE SIMONE CATELLO, DI CAPUA ELISA, DI NOCERA SALVATORE, ELEFANTE ALFONSO, ESPOSITO DI CESARIELLO STEFANIA FRANCA, ESPOSITO DIEGO, GALLO CARMELA, LONGOBARDI ANTONIO, MARTONE MARIO, MASTURSI CORRADO, NASTRO CIRO, OTTONE LILIANA, SANTANIELLO ANTONIETTA, SICIGNANO FRANCESCO, STAIANO VINCENZO, TARTAGLIONE CARMINE, VINGIANI ANTONIO, VISCONTI VINCENZO, ZURLO CAROLINA, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO BRIZZI; - controricorrenti - nonchè contro TERME DI STABIA S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 2297/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 2488/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. con sentenza n. 2297/2019 la Corte di appello di Napoli, in accoglimento del reclamo principale proposto dai lavoratori Carlo Abenante ed altri, respinto il reclamo incidentale della Società Immobiliare Nuove Terme s.p.a., in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che la Società Immobiliare Nuove Terme s.p.a. era subentrata nella titolarità dei rapporti di lavoro dei ricorrenti in conseguenza di cessione ex art. 2112 cod. civ.; per l'effetto ha annullato il licenziamento intimato ai lavoratori, originari ricorrenti, dal curatore fallimentare di Terme di Stabia s.p.a. ed ordinato alla Società Immobiliare Nuove Terme s.p.a. di ripristinare i rapporti di lavoro, con la integrale ricostruzione giuridica ed economica, dalla data della intervenuta cessione;

2. preliminarmente la Corte distrettuale ha respinto l'eccezione di inammissibilità/improponibilità con il rito cd. Fornero della domanda proposta dai lavoratori nei confronti della società cessionaria, osservando che tale domanda era fondata, ai sensi dell'art. 1, comma 48 legge n. 92/2012, sul medesimo fatto costitutivo dell'azione esperita nei confronti del Fallimento delle Terme di Stabia s.p.a., rappresentato dalla "retrocessione" dell'azienda dal Fallimento della società Terme di Stabia s.p.a. alla Società Immobiliare Nuove Terme s.p.a., fatto che secondo la prospettazione dei ricorrenti era alla base della procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991 attivata dal Fallimento della Società Terme di Stabia; ha ulteriormente osservato che la soluzione adottata si palesava come quella più coerente con il valore fondante dell'ordinamento processuale, di attuazione della garanzia di effettività di tutela ex art.24 Cost. che è quella di assicurare il diritto delle parti ad una pronunzia di merito; i ha, quindi, ritenuto, all'esito di analitica disamina degli elementi in atti, che la Convenzione del 2.8.1972, stipulata tra la Società Immobiliare Nuove Terme s.p.a. e la società Terme di Stabia s.p.a. non fosse qualificabile come mero contratto di locazione di immobili ma avesse ad oggetto un complesso di beni organizzati per lo svolgimento di attività economica; da tanto derivava che l'istanza presentata dalla Società Immobiliare Nuove Terme s.p.a. ex art. 93 I. fall. andava qualificata come dichiarazione di recesso dal contratto di fitto di azienda, con la conseguenza che una volta intervenuta la restituzione di tale complesso alla originaria cedente per effetto di autorizzazione disposta dal Giudice delegato con ordinanza del 12.5.2015, la Società Immobiliare Nuove Terme s.p.a. era subentrata, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. nella titolarità dei rapporti di lavoro relativi a tale complesso aziendale; ciò aveva comportato la illegittimità del licenziamento intimato agli originari ricorrenti nell'ambito di procedura collettiva dal curatore del Fallimento di Terme di Stabia s.p.a. , il quale era divenuto privo del relativo potere in conseguenza della (retro)cessione dell'azienda, con obbligo a carico della cessionaria Società Immobiliare Nuove Terme s.p.a di ripristino del rapporto di lavoro con integrale ricostruzione giuridica ed economica dalla data della intervenuta cessione;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Società Immobiliare Nuove Terme s.p.a., in liquidazione sulla base di due motivi; i lavoratori intimati hanno resistito con tempestivo controricorso; il Fallimento della società Terme di Stabia s.p.a. non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata per la parte ricorrente memoria di costituzione di nuovo difensore; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 47 e 48, legge n. 92/2012 censurando la sentenza impugnata per avere affermato la applicabilità alla concreta fattispecie del cd. rito Fornero, in assenza del relativo presupposto rappresentato dalla contestazione della legittimità del licenziamento riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 18 St. lav. e non anche, come in concreto avvenuto, dall'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per effetto di una vicenda traslativa riconducibile all'ambito regolato dall'art. 2112 cod. civ.;

2. con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. censurando la valutazione degli elementi di prova acquisiti nel giudizio nel senso della configurabilità di una cessione di azienda anziché di mera restituzione di un compendio di beni immobili, oggetto di precedente contratto di locazione;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile alla luce della consolidata giurisprudenza della S.C. secondo la quale la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942/ 2008, Cass. SS.UU. n. 3758/2009, Cass. n. 22325/2014, Cass. n. 1448/2015); perché essa assuma rilevanza invalidante occorre infatti che la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso (sullo specifico tema del rito Fornero v.

Cass. n. 6754/2020);tale onere non è stato in concreto osservato in quanto parte ricorrente non ha denunziato alcuno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa e più in generale alle proprie prerogative difensive, connesso alla decisione della causa sulla base di norme processuali, in tesi non alla stessa applicabili;

4. il secondo motivo è inammissibile; 4.1. la denunzia di violazione di norma di diritto riferita all'art.2112 cod. civ. non è articolata con modalità conformi alle indicazioni del giudice di legittimità secondo il quale il vizio di violazione di legge va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17570/2020, Cass. n. r- 287/2016, Cass. n. 635/2015, Cass. n. 25419/ 2014, Cass. n. 16038/ 2013, Cass. n. 3010/2012), deduzioni che difettano del tutto nel caso di specie; invero, le doglianze articolate da parte ricorrente non investono la ricognizione della fattispecie astratta in relazione al significato ed alla portata applicativa dell'art. 2112 cod. civ. bensì la ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa delle quali chiedono un diverso apprezzamento, sollecitando in definitiva un controllo estraneo al sindacato di legittimità; 4.2. invero al fine della valida censura della ricostruzione fattuale alla base del decisum occorreva la deduzione e dimostrazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., che la decisione era frutto di omesso esame di un fatto, nel senso di fatto storico- fenomenico, decisivo, oggetto di discussione tra le parti, evocato nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 366, comma 1, n, 6 cod. proc. civ. ( ex plurímis Cass Sez.

Un. n. 5013 /2014), deduzione neppure astrattamente formulata;

5. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 8.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri