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Sentenza — n. 24749/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 24749/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24749/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e SENTENZA sul ricorso 21219-2016 proposto da: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 1591 contro RUSSO ENNIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO MONTEMARANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPINA URGO; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1466/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2016 R.G.N. 866/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 132 c.p, artt. 429 c.p, art. 13 legge n. 1338/1962, art. 2909 c.c; Sentenza — n. 24749/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 10.200,00, di cui C 10.000,00 per compensi, per parte controricorrente, e in C 1.200,00, di cui C 1.000,00 per compensi, per l'INPS, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Parole chiave

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compensazione della rendita restituzione delle indennità di disoccupazione calcolo dell'indennità rimborso dei contributi rendita di invalidità retroattiva ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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art. 132 c.p
1338/1962, ed altresì contraddittorietà, insufficienza e illogicità della motivazione in violazione dell'art. 132 c.p.c.
artt. 429 c.p
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 429 c.p.c.
art. 13 legge n. 1338/1962
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 2909 c.c
Risultano pertanto inconferenti le censure di violazione dell'art. 2909 c.c.
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 21219-2016 proposto da: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 1591 contro RUSSO ENNIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO MONTEMARANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPINA URGO; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1466/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2016 R.G.N. 866/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato MARIA PAOLA GENTILI per delega verbale Avvocato ROBERTO PESSI; udito l'Avvocato GIUSEPPINA URGO per delega verbale Avvocato ENNIO RUSSO; udito l'Avvocato EMANUELE DE ROSE. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 12.3.2016, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. a corrispondere a Ennio Russo la somma di C 110.272,91, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento del danno da pregressa omissione contributiva.

La Corte, in particolare, ha anzitutto ricordato che con sentenza n. 22598/2004, resa inter partes dal Tribunale del medesimo capoluogo e confermata in parte qua dalla sentenza n. 432/2009 del medesimo giudice territoriale, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., previo accertamento della natura retributiva della c.d. indennità estero corrisposta nel periodo 1988-1996 e del suo mancato assoggettamento a contribuzione, era stata condannata a risarcire a Russo il danno derivante dal parziale omesso versamento contributivo, da liquidarsi in separata sede; indi, recependo le conclusioni rassegnate dal CTU nominato in fase di gravame, ha liquidato il danno pensionistico in misura pari all'importo necessario a costituire presso l'INPS la riserva matematica utile a garantire al lavoratore nel frattempo collocato in quiescenza la rendita vitalizia reversibile ex art. 13, I. n. 1338/1962.

Avverso tali statuizioni Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. Ennio Russo ha resistito con controricorso, mentre l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 414 e 442 c.p.c. nonché degli artt. 2116, 2697 e 2909 c.c. e dell'art. 13, I. n. 1338/1962, ed altresì contraddittorietà, insufficienza e illogicità della motivazione in violazione dell'art. 132 c.p.c. dell'art. 118 att. c.p.c., per avere la Corte di merito deciso la vicenda sulla scorta di fatti tardivamente allegati e senza considerare che il ricorso introduttivo del giudizio non conteneva l'illustrazione di tutti gli elementi necessari alla dimostrazione del pregiudizio patito dall'odierno controricorrente in dipendenza dell'omissione contributiva, tenuto conto che la prova di quest'ultimo non era di per sé desumibile dal passaggio in giudicato della sentenza con cui essa era stata genericamente condannata al risarcimento del danno pensionistico.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 429 c.p.c. e 16, I. n. 412/1991, per avere la Corte territoriale riconosciuto, sulla somma liquidata, anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nonostante che il danno non avesse ad oggetto pregressi crediti di lavoro, ma crediti di natura previdenziale. Ciò posto, va premesso che i giudici territoriali, nel motivare l'accoglimento del gravame dell'odierno controricorrente, hanno dato atto che egli, già nel ricorso introduttivo del presente giudizio, aveva compiutamente allegato sia l'ammontare delle retribuzioni complessivamente percepite durante gli anni di servizio all'estero, sia l'importo della pensione attualmente in godimento, sia che l'omissione contributiva già accertata nel corso del precorso giudizio inter partes gli aveva comportato un danno, chiedendo conseguentemente che tale danno venisse liquidato in misura pari alla riserva matematica necessaria a costituire in suo favore la rendita vitalizia reversibile ex art. 13, I. n. 1338/1962, e ne hanno conseguentemente derivato che egli avesse allegato in maniera inequivocabile il pregiudizio patito, ossia "l'aver conseguito una pensione di importo inferiore al dovuto in quanto calcolata sulla base di versamenti contributivi inferiori a quelli dovuti, non più suscettibili di essere versati in quanto prescritti" (così la sentenza impugnata, pag. 5); indi, "tenuto conto del fatto che nel corso del precedente grado di giudizio era stata acquisita documentazione proveniente dall'INPS da cui si evinceva che l'importo necessario alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962, sulla base di domanda presentata dal russo in data 30.4.2010 ai sensi del comma 5 dell'articolo citato, era pari ad euro 120.575,43", hanno reputato che l'odierno controricorrente avesse altresì assolto all'onere della allegazione e della prova degli "elementi atti a dimostrare, anche in via presuntiva, la sussistenza di siffatto pregiudizio" (ibid., pag. 7), e - facendo proprie le risultanze della CTU disposta in sede di gravame, che aveva accertato che, per effetto dell'omissione contributiva, la pensione spettante all'odierno controricorrente aveva subito una decurtazione di C 8.385,39 e che l'ammontare della somma necessaria a costituire la corrispondente riserva matematica era pari a C 110.272,91 - hanno condannato l'odierna ricorrente a rifondere alla parte controricorrente tale ultimo importo, maggiorandolo di rivalutazione monetaria e interessi.

Questo essendo il dictum della sentenza impugnata, reputa il Collegio che essa non meriti le censure rivoltele: è sufficiente al riguardo rilevare che, lungi dall'appiattirsi tautologicamente sull'efficacia del precedente giudicato inter partes, i giudici territoriali hanno compiutamente verificato l'idoneità delle allegazioni e delle prove (anche indiziarie) offerte dall'odierno controricorrente a suffragare la domanda risarcitoria spiegata nel presente procedimento; e, mentre deve ribadirsi che tale attività valutativa della domanda e delle prove, rientrando nella discrezionalità propria del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo (così da ult.

Cass. n. 11103 del 2020), deve per converso escludersi che, valorizzando la documentazione acquisita dall'INPS nel precedente grado di giudizio, la Corte abbia violato le norme di cui agli artt. 414 e 442 c.p.c.: una volta accertato che il ricorso introduttivo aveva allegato il danno pensionistico patito (e valga qui ricordare che l'allegazione di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio ben può risultare dall'esame complessivo del ricorso introduttivo, senza che all'uopo occorrano formule solenni o sacramentali: cfr. Cass. n. 17991 del 2018), è sufficiente ricordare che, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, ove i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (così da ult.

Cass. n. 33393 del 2019). Risultano pertanto inconferenti le censure di violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 2697 e 2116 c.c. e 13, I. n. 1338/1962, non potendo imputarsi alla sentenza alcun fraintendimento della portata della pregressa pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno derivante dal parziale omesso versamento contributivo, stante l'avvenuto accertamento del danno effettivamente patito dall'odierno controricorrente; e non miglior sorte merita la censura di cui al secondo motivo, essendo consolidato il principio secondo cui, in materia di risarcimento del danno da omissione contributiva richiesto e liquidato - come nella specie - in misura corrispondente alla somma versata dal lavoratore all'INPS per la costituzione della rendita vitalizia a norma dell'art. 13, I. n. 1338/1962, trova applicazione la disposizione dell'art. 429, comma 3°, c.p.c., sul maggior danno da svalutazione monetaria, poiché l'omissione contributiva costituisce violazione di un'obbligazione scaturente dal rapporto di lavoro e dà luogo ad un credito di valore (giurisprudenza consolidata fin da Cass. nn. 10528 del 1997 e 3773 del 1999).

Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 10.200,00, di cui C 10.000,00 per compensi, per parte controricorrente, e in C 1.200,00, di cui C 1.000,00 per compensi, per l'INPS, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,