Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24636/2022 — snciv Generato dall'IA

Court partially reforms appeal ruling on automatic conversion of generic project contracts to subordinate labor relations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24636/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court partially overturned the Milan Court of Appeal's decision regarding the conversion of generic project contracts into subordinate labor relations. While the appellate court had refused conversion for workers hired before specific legislative changes due to lack of proof, the Supreme Court held that generic projects automatically convert to indefinite-term subordinate contracts under the law. Consequently, the main appeal was accepted and the case remanded for further proceedings, while the incidental appeal was dismissed as inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69 d. Igs. n. 276/03; Art. 61 d. Igs. n. 276/03: When a project contract lacks specific objectives, timelines, or methods, it is automatically converted into a subordinate labor contract regardless of the date of employment.

Parole chiave

Generato dall'IA
automatic conversion generic project contracts subordinate labor relations labor law interpretation remand for retrial contratto di previdenza suddivisione della previdenza professionale riduzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 d. Igs. n. 276/03
Art. 61 d. Igs. n. 276/03
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 348 ter, ult. co. c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater, J.P.R. n. 115/02

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.17707/20
Cass.17127/16, Cass.17707/20).
Cass.27543/20
Cass.17127/16
Cass.17127/16, Cass.17707/20).
Corte Cost. nn.115/94 e 121/93
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 12624-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO1633 MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti principali - contro SOCIETA' LOMBARDA DI ARCHEOLOGIA S.R.L., in persona - del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 68, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZANELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO SBARRA; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - ricorrenti principali - controricorrenti incidentali - nonchè contro EQUITALIA NORD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 245/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/05/2015 R.G.N. 3028/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RITENUTO IN FATTO

In parziale riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.245/15 la Corte d'appello di Milano, per quanto rileva in questa sede„ pur confermando la revoca di una cartella esattoriale emessa dall'Inps e notificata da Equitalia Nord spa per il pagamento di contributi previdenziali dovuti in riferimento a vari lavoratori occupati presso la Società Lombarda di Archeologia srl, in forza di contratti di lavoro a progetto, ha escluso, nonostante la genericità del progetto, la conversione ex lege dei rapporti in contratti di lavoro subordinato, trattandosi di rapporti antecedenti l'entrata in vigore dell'arti, co.24, I. n.92/12, e ha concluso che per tali lavoratori, ad eccezione di tre di essi, non fosse stata raggiunta la prova, a carico dell'Inps„ degli elementi caratterizzanti la subordinazione.

Ha poi confermato la ritenuta improcedibilità della domanda giudiziale di compensazione dei crediti già versati alla gestione separata con quelli dovuti alla gestione lavoratori dipendenti. Ha infine confermato la decisione di prime cure di non applicabilità dell'arti, co.1208 I. n. 296/06, poiché la società aveva proceduto alla stabilizzazione dei lavoratori prima dell'accertamento ispettivo dell'Inps. Contro la sentenza, l'Inps, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, SCCI spa, ricorre per un solo motivo.

La Società Lombarda di Archeologia srl ha proposto ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale, illustrato da memoria, avverso il quale l'Inps ha resistito con controricorso. Equitalia Nord spa è rimasta intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'unico motivo di ricorso l'Inps impugna in parte qua la sentenza e denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.61 e 69 d. Igs. n.276/03, dell'art. 1, co.24 e 25, I. n.92/12, degli artt.2728, 2729, 2947 c.c., nonché dell'art.12, col preleggi. Sostiene che, anche prima dell'entrata in vigore dei commi 24 e 25 I. n.92/12, l'art.69 d. Igs. n.276/03 debba interpretarsi nel senso che, in caso progetto non specifico, il contratto si converte di diritto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza alcun obbligo per l'Istituto di dimostrare la ricorrenza in concreto degli elementi della subordinazione.

Il ricorso incidentale condizionato della società deduce, come primo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt.61 e 62 d. Igs n.276/03. La sentenza avrebbe errato nel ritenere generici i progetti e, in particolare, nel richiedere che il progetto debba indicare anche i modi e i tempi di raggiungimento dell'obiettivo finale. Gli artt.61 e 62 d. Igs. n.276/03 non richiederebbero alcuna menzione specifica dei modi e dei tempi necessari a raggiungere l'obiettivo finale. Il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell'art.69, co.1 d.

Igs. n.276/03. Secondo la resistente, l'interpretazione proposta dall'Inps, ove accolta, comporterebbe un problema di costituzionalità dell'art.69. La conversione ex lege da contratto di lavoro autonomo, quale è il contratto di lavoro a progetto, a contratto di lavoro subordinato, violerebbe il principio di intangibilità del tipo legale del contratto. Il ricorso principale è manifestamente fondato. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, reso proprio sul testo dell'art.69 d. Igs. n.276/03 vigente prima dell'intervento dell'art. 1, co.24 e 25 I. n. 92/12, il regime sanzionatorio previsto dall'art.69 contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi: al comma 1, è sanzionato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", e restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria; mentre al comma 2 è disciplinata l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (Cass.12820/16, Cass.17707/20, Cass.27543/20).

Nel caso di specie, essendo stata accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non si doveva far luogo ad alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro sì fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando bensì la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. Cass.17127/16, Cass.17707/20). Né tale interpretazione, conforme poi a quella recata co. 24 I n.92/12, pare incorrere in problemi di costituzionalità. Diversamente da quanto argomentato nel ricorso incidentale, le pronunce della Corte Costituzionale menzionate dalla società (Corte Cost. nn.115/94 e 121/93) non affermano la copertura costituzionale del principio di indisponibilità del tipo legale, bensì l'indisponibilità dei diritti che spettano in forza del tipo legale contratto di lavoro subordinato, e che trovano copertura costituzionale.

Ora è chiaro che, l'interpretazione qui accolta dell'art.69 d. Igs. n.276/03, operando la conversione ex lege in rapporto di lavoro subordinato, non sottrae alcun diritto al lavoratore, ma afferma in suo capo proprio quelli discendenti dal rapporto di lavoro subordinato. Il primo motivo di ricorso incidentale condizionato è inammissibile. Sebbene rubricato come violazione di legge (art.360, co.1, n.3 c.p.c.) il corpo del motivo censura l'accertamento in punto di fatto compiuto dal giudice di merito. La Corte d'appello ha ritenuto che i vari progetti non fossero specifici, come invece richiesto dall'art.61 d.

Igs. n.276/03, risolvendosi nella descrizione della finalità da conseguire mediante l'attività specialistica dei lavoratori, ma senza alcuna determinazione dei tempi e dei modi di raggiungimento dell'obiettivo o risultato finale. Laddove il motivo di ricorso censura il fatto che non dovevano essere previsti i modi e i tempi di raggiungimento dell'obiettivo, esso viene a censurare la valutazione di genericità dei progetti compiuta dalla Corte, e quindi la motivazione della sentenza. Poiché peraltro la questione di fatto relativa alla specificità o meno dei progetti era stata risolta allo stesso modo dal tribunale, il motivo di ricorso risulta inammissibile ai sensi dell'art.348 ter, ult. co. c.p.c.

Il secondo motivo dì ricorso incidentale è da rigettare per quanto già dianzi esposto nell'escludere i dubbi di legittimità costituzionale. La sentenza d'appello va dunque cassata per la parte attinta dal ricorso principale e, per essere necessari ulteriori accertamenti da compiere, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente /47/ grado. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso principale e, rigettato il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente grado; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso incidentale condizionato, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, (J.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte controricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dov