Cassation court dismisses INPS appeal, upholding mandatory INPGI transfer for journalists who failed to opt for INPS within six months.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that ordered the transfer of pension contributions to the INPGI. The INPS argued that the law did not mandate this transfer and that the employee's silence implied acceptance of the INPS scheme, but the court found this reasoning legally incorrect. The court held that the specific statute for journalists requires an explicit opt-in for the INPS within six months, and silence automatically triggers the mandatory transfer to the INPGI.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 I. n. 388/00; Art. 38 I. n. 416/81: The silence of a journalist regarding the option to maintain pension contributions at INPS within six months constitutes a manifest refusal, automatically triggering mandatory transfer to the INPGI.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12067-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO; 2022 - ricorrente - 1194 contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell' avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro CAPANNINI FABRIZIO, CAPANNINI FEDERICA, nella qualità di eredi di DI PALMA IRIDE; - intimati - avverso la sentenza n. 3494/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2015 R.G.N. 10113/20A udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n.3494/15, la Corte d'appello di Roma conferma la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'Inps a trasferire all'Inpgi i contributi previdenziali dovuti, e versati, in relazione alla posizione assicurativa di Di Palma Iride, giornalista pubblicista e dipendente dell'Inps. Riteneva la Corte che Di Palma Iride, ai sensi dell'art.76 I. n.388/00, non avesse manifestato, entro il termine di sei mesi, l'opzione per il mantenimento dei contributi presso l'Inps e che dunque in forza della stessa norma operasse la gestione sostitutiva dell'Inpgi. Contro la sentenza, l'Inps ricorre per un solo motivo. L'Inpgi resiste con controricorso e ha presentato memoria. Gli eredi di Di Palma Iride sono rimasti intimati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'unico motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art.76 I. n.388/00, nonché degli artt.1175 e 1375 c.c., e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto controverso decisivo per il giudizio. Secondo l'Inps, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, l'art.76 I. n.388/00 non ha previsto, in favore dei giornalisti pubblicisti, una gestione previdenziale obbligatoria, né ha indicato quale sia l'ente "preferito", Inps o Inpgi, in mancanza di opzione da parte del lavoratore. Andava inoltre considerato che l'inerzia della lavoratrice protratta per cinque anni senza nulla eccepire circa il versamento della contribuzione presso l'Inps, valeva come accettazione per fatti concludenti dell'accredito dei contributi presso la gestione ordinaria, in conformità ai principi di correttezza e buona fede.
Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte, in due precedenti pronunce (Cass.11407/16, Cass.15162/19), ha affermato che l'art.76 I. n.388/00 ha esteso il regime sostitutivo dell'Inpgi in favore dei giornalisti pubblicisti, attribuendo loro la facoltà di optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Inps entro il termine di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2001, sicché l'omesso esercizio di tale facoltà comporta l'automatica iscrizione all'Inpgi. In particolare, si è specificato (v. Cass.15162/19) che la piana lettura dell'art.38 I. n.416/81, come modificato dall'art.76, co.1, secondo periodo, della I. n.388/00 (/ giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale), unitamente all'art.76, co.2 (l'opzione di cui all'art.38 della legge 5 agosto 1981, n.416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge), sta univocamente a significare che la scelta poteva riguardare esclusivamente il mantenimento dell'iscrizione presso l'Inps, sicchè il difetto dell'esercizio di tale opzione non poteva che comportare il passaggio alla gestione dell'Inpgi.
Quanto al rilievo per cui il silenzio serbato dalla lavoratrice doveva intendersi come accettazione tacita a mantenere i contributi presso la gestione Inps, alla luce del principio di buona fede, va rilevato che, proprio in forza dell'art.76 I. n.388/00, il silenzio serbato per sei mesi doveva ritenersi perciò stesso manifestazione di volontà, ma contraria al mantenimento dell'iscrizione presso l'Inps (v. ancora Cass.15162/19). Il preteso vizio di motivazione della sentenza è poi dedotto in modo inammissibile, facendo riferimento ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in conformità al precedente testo dell'art.360, co.1 n.5 c.p.c.
Tuttavia, ratione temporis (la sentenza d'appello è del 2015), risulta applicabile l'attuale formulazione del n.5 sui cui (più stringenti) requisiti nulla dice il motivo di ricorso. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'Inps nei confronti dell'Inpgi. Nulla sulle spese nei confronti degli eredi Capannini Fabrizio e Capannini Federica, siccome rimasti intimati. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso; condanna l'Inps a rifondere le spese di lite in favore dell'Inpgi liquidate, per il presente grado, in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
Roma, deci 'adunanza camerale del 8.4.22 Il Preside IL CANCELLIERE Dr.ssa ana Mancino ESPERTO /