Cassation court dismisses appeal regarding peremptory nature of 60-day disciplinary procedure reactivation deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Municipality's appeal against a lower court ruling that declared a disciplinary dismissal illegal. The lower court found the disciplinary procedure, suspended due to a pending criminal judgment, had been improperly reactivated after the statutory 60-day deadline expired. The Supreme Court affirmed that this deadline is peremptory and not merely ordinatorial, meaning failure to comply results in the loss of the disciplinary action regardless of the defense's impact. Consequently, the appeal was dismissed, and the Municipality was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001; Art. 152 cod. proc. civ.: The deadline for reactivating a suspended disciplinary procedure is peremptory and non-ordinatorial, and its expiration causes the loss of the disciplinary action.
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28249-2020 proposto da: COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliatoope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO ANTOLINI; -ricorrente - contro CASTELLANI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAVAROTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIRGINIA BONFANTE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 667/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/03/2020 R.G.N. 849/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2022 dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, che ha concluso per l'accoglimento Oggetto Impiego pubblico Procedimento disciplinare Natura del termine di riattivazioneo ripresa del procedimento sospeso R.G.N.28249/2020 Cron. Rep. Ud.23/06/2022 PU del ricorso; udito l'avvocato MARCO ANTOLINI; uditi gli avvocati FABRIZIO PAVAROTTI e VIRGINIA BONFANTE. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti del Comune di San Zeno di Montagna da Marco Castellani, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato all’originario ricorrente con atto del 27 febbraio 2017.
2. La Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che il procedimento disciplinare, avviato con la contestazione del 9 novembre 2015, era stato sospeso il 23 novembre dello stesso anno e ripreso il 13 febbraio 2017, sul rilievo che era divenuta irrevocabile la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale penale di Verona. La sentenza penale era stata comunicata al Comune il 7 luglio 2016 e, pertanto, la riattivazione del procedimento sospeso era avvenuta quando già era decorso da tempo il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 55-terdel d.lgs. n. 165/2001.
3. Il giudice d’appello, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto perentorio il termine in parola e non ha condiviso le diverse conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale, che dalla natura endoprocedimentale aveva desunto il carattere ordinatorio del termine.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di San Zeno di Montagna sulla base di due motivi,ai quali ha opposto difese con controricorso Marco Castellani.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 152 cod. proc. civ. e sostiene, in sintesi, che la natura del termine fissato dal legislatore per la riattivazione del procedimento disciplinare va accertata tenendo conto del principio di carattere generale, sancito dal richiamato art. 152 cod. proc. civ., secondo cui i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che vengano espressamente dichiarati perentori.
Aggiunge che in tema di procedimento disciplinare è stata esclusa la perentorietà dei termini endoprocedimentali e richiama giurisprudenza di questa Corte, formatasi nella vigenza del testo originario del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui i termini previsti dai contratti collettivi, in assenza di diversa ed espressa previsione, hanno carattere ordinatorio, con la conseguenza che la violazione degli stessi comporta la nullità della sanzione solo qualora l’incolpato denunci l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà della sua difesa. Sostiene, in sintesi, che andrebbe attribuita natura perentoria unicamenteal termine finale di 180 giorni, che garantirebbe da solo l’interesse dell’incolpato alla pronta definizione ed impedirebbe l’effetto paventato dalla Corte territoriale, ossia che il procedimento possa rimanere quiescente per un tempo indefinito.
Evidenzia, infine, che il giudice d’appello ha errato nel trarre argomenti a sostegno della sua decisione dalla motivazione di Cass. n. 12662/2019, che sulla natura perentoria contiene solo un obiter dictum , e richiama, invece, Cass. n. 18128/2016 che, a suo dire, avrebbe limitato la perentorietà ai soli termini iniziale e finale. Invoca, infine, la diversa disciplina dettata dall’art. 55-bis, comma 9-ter, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017, che ha confermato il principio , già desum ibile dal sistema , della natura perentoria dei soli termini sopra indicati.
2. La seconda censura denuncia, sotto altro profilo, la violazione dell’art.55-ter del d.lgs. n. 165/2001, in relazione a quanto previsto dagli artt. 570, 585, 648 cod. proc. pen.e dall’art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.. Il ricorrente deduce che solo la comunicazione del testo integrale della sentenza passata in giudicato fa decorrere il termine previsto dall’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e , pertanto , la Corte territoriale non poteva valorizzare la notificazione del 7 luglio 2016 perché a quella data la sentenza non era ancora passata in giudicato.
3. Il primo motivo è infondato. Nello storico di lite si è evidenziato che il procedimento disciplinare del quale qui si discute è stato avviato dal Comune di San Zeno il 9 novembre 2015 e sospeso il successivo 23 novembre, sicché trova applicazione l’art. 55- terdel d.lgs. n. 165/2001, nel testo inserito dall’art. 69 del d.lgs. n. 150/2009, secondo cui «Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinareè, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura.
La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.». 3.1. Sulla natura perentoria del termine previsto dalla disposizione in commento e sul correlato effetto decadenziale prodotto dal suo mancato rispetto questa Corte si è già espressa con la pronuncia richiamata dal giudice distrettuale (Cass. n. 12662/2019) che non contiene sul punto, come sostenuto dal ricorrente, un mero obiter dictum, perché in quella sede la questione della decadenza dall’esercizio del potere disciplinare era stata espressamente devoluta dai motivi di impugnazione, sia pure in fattispecie nella quale il procedimento era stato ripreso senza attendere la formazione del giudicato penale, sicché la ritenuta natura perentoria del termineprevisto dall’art. 55 ter costituisce un necessario presupposto di tutte le argomentazioni sviluppate nella decisione.
Quel principio, condiviso dal Collegio, deve essere qui ribadito, perché le ragioni poste a fondamento della prima censura non valgono a contrastare l’orientamento già espresso. 3.2. Non è applicabile al procedimento disciplinare l’art. 152 cod. proc. civ. relativo alla natura dei termini fissati per «il compimento degli atti del processo», né può essere invocata la giurisprudenza che ha esteso quella regola anche agli atti del procedimento amministrativo, atteso che nell’impiego pubblico contrattualizzato il procedimento disciplinare non è espressione di un potere autoritativo bensì , come nell’impiego privato e pur con le differenze che derivano dalla natura pubblica del datore, è correlato al potere di direzione e di conformazione della prestazione lavorativa che spetta alla parte datoriale, potere «che comprende in sé quello di reagire alle condotte del lavoratore che integrano inadempimento contrattuale.
La previsione della sanzione disciplinare non è posta a presidio di interessi primari della collettività, tutelabili erga omnes, né assolve alla funzione preventiva propria della pena, sicché l'interesse che attraverso la sanzione disciplinare si persegue è sempre quello del datore di lavoro al corretto adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto» (Cass. n. 25485/2017). 3.3. Parimenti non può essere invocata la giurisprudenza, formatasi nella vigenza del testo originario del d.lgs. n. 165/2001, che, nell’interpretare i CCNL di natura pubblica della prima tornata contrattuale, ha qualificato ordinatorio e non perentorio il termine per l’avvio del procedimento disciplinare, valorizzando l’omessa previsione espressa dell’effetto decadenziale (cfr. fra le tante Cass. n.11987/2016 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione).
Quella giurisprudenza aveva fatto leva sull’assenza di termini imposti dal legislatore e sulla natura contrattuale di quelli previsti dalle parti collettive, sicché ha perso attualità una volta che, a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. n. 165/2001, il legislatore è intervenuto a disciplinare tutte le fasi del procedimento ed ha previsto, all’art. 55 comma 1 del richiamato decreto, il carattere imperativo delle disposizioni inserite dal d.lgs. n. 150/2009 (sino all’art. 55-octies),anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 cod. civ..
A fronte di un termine il cui rispetto è imposto dal legislatore opera, quindi, il diverso principio di diritto alla stregua del quale, affinché il termine stesso possa essere qualificato perentorio,non è necessario che sia espressamente prevista la decadenza, essendo sufficiente che, in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che alla mancata osservanza di esso consegua la perdita del diritto ( Cass. n. 9423/2019; Cass.14840/2018; Cass. n. 16512/2012;
Cass. n. 8680/2000). 3.4. Ciò premesso osserva il Collegio che il termine per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso, una volta definito quello penale, persegue la medesima finalità del termine previsto per la contestazione e garantisce la tempestività dell’azione disciplinare, che , nell’impiego pubblico contrattualizzato, deve essere immediata nel suo inizio e rapida nella conclusione in quanto tutela , non solo l’effettività del diritto di difesa dell’incolpato, ma anche il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione(cfr. in motivazione Cass. n. 18128/2016).
Il termine per la ripresa o il riavvio del procedimento, che attiene ad un procedimento instaurato ma quiescente, non è assimilabile, quanto alla funzione, ai termini endoprocedimentali, che si riferiscono al procedimento attivato, ne scandiscono le diverse fasi e presuppongono l’avvenuta contestazione dell’illecito, ossia un atto che, in caso di sospensione, deve essere rinnovato affinché il procedimento possa essere riattivato e proseguito ai sensi dell’art. 55-bisdel d.lgs. n. 165/2001. Èproprio la necessità della rinnovazione della contestazione, alla quale si riferisce il termine che qui viene in rilievo, che rende evidente come quel termine assolva alla medesima funzione del termine iniziale fissato per l’avvio del procedimento e ne persegua le medesime finalità, sicché i due termini devono essere assimilati anche quanto alla natura, perentoria e non ordinatoria, con la conseguenza che il mancato rispetto determina la decadenza dall’esercizio dell’azione disciplinare, a prescindere dall’accertamento in concreto dell’incidenza della violazione sul diritto di difesa.
Dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale e, pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
4. Il secondo motivo è inammissibile perché tutto incentrato su un presupposto di fatto (il passaggio in giudicato della sentenza penale in un momento successivo a quello della notificazione assunta dalla Corte territoriale quale dies a quo) che contrasta con l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata. Il giudice d’appello, infatti, richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n. 12662/2019 (secondo cui il termine di decadenza non è applicabile nell’ipotesi in cui il procedimento disciplinare venga riattivato prima del passaggio in giudicato della sentenza penale) l’ha ritenuto, in parte qua , inapplicabile alla fattispecie, sul presupposto che la comunicazione integrale della sentenza penale, risalente al 7 luglio 2016, aveva riguardato una pronuncia già irrevocabile (pag. 6 della motivazione).
Il motivo, pur denunciando nella rubrica la violazione degli artt. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 570, 585, 648 cod. proc. pen., in realtà si duole della valutazione della produzione documentale e sollecita un accertamento di merito che esula dalla funzione e dai limiti del giudizio di legittimità.5. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello