Cassation court dismisses INPS appeal, upholding that a genuine business rescue without automatic labor transfer exempts companies from mandatory re-employment obligations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the INPS's cassation appeal against a lower court ruling that partially rejected a company's opposition to a tax notice. The lower court found that the business transfer was a genuine rescue operation where the original company had already liquidated, meaning no automatic labor transfer obligations existed under civil code provisions. The court agreed that the temporal proximity between layoffs and the transfer did not constitute an attempt to evade re-employment laws, as the new entity created distinct productive realities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 comma 4 della legge n. 223/91; Art. 2112 c.c.: The contribution tax reduction for re-employment does not apply when a business transfer occurs after the liquidation of the original company, as there is no automatic transfer of existing labor relations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso 27877-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettLvamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO 1642 SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro EFFEUNO S.R.L., ora FURLA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO, 16/A, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO DEL PUNTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI MONTUSCHI; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 333/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 11/03/2015 R.G.N. 735/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. R.G. 27877/16 Rilevato che: Con ordinanza, ex art. 348 bis c.p.c., del giorno 22 settembre 2016, la Corte d'appello di Firenze dichiarava inammissibile il gravame dell'Inps, avverso la sentenza del tribunale di Firenze che accoglieva parzialmente l'opposizione della Effeuno srl alla cartella esattoriale con la quale era richiesto alla società gli importi meglio indicati nella predetta cartella, sulla scorta di alcuni verbali ispettivi che avevano disconosciuto la sussistenza sia del diritto della società opponente a fruire delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8 comma 4 della legge n. 223/91, per i datori di lavoro che assumono i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (già dipendenti, nella specie, della Denver srl) sia per aver riqualificato come subordinato il rapporto di lavoro formalmente autonomo di alcuni lavoratori.
Per quanto ancora d'interesse, il tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione della Effeuno srl avverso il recupero contributivo delle agevolazioni previste dall'art. 8 comma 4 della legge n. 223/91, perché non era stata posta in essere alcuna operazione fittizia preordinata alla fruizione del beneficio e la cessione d'azienda era stata una vicenda reale che non implicava nessun automatico trasferimento dei lavoratori, ai sensi dell'art. 2112 c.c., perché l'operazione era avvenuta ad attività cessata da parte della Denver srl che aveva licenziato i lavoratori e vi era stata la mediazione dei soggetti pubblici ed era assente qualsiasi intreccio di interessi tra le compagini societarie.
Inoltre, ad avviso del tribunale la nuova iniziativa imprenditoriale poteva essere considerata una realtà produttiva nuova rispetto alla preesistente, perché vi era stata la modifica dell'assetto produttivo e organizzativo e l'assunzione di ulteriore personale nel tempo. La Corte d'appello, in sede di ordinanza di inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., ha rilevato che l'appello non aveva ragionevole possibilità di essere accolto, perché il tribunale con adeguato accertamento istruttorio aveva verificato che si trattava di un genuino salvataggio d'impresa attraverso il subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale che aveva dato vita ad un'azienda differente rispetto a quella cessata.
Avverso la sentenza del tribunale di Firenze, l'Inps e S.C.C.I. spa ricorrono per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre la società Effeuno srl resiste con controricorso, illustrato da memoria. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell'art. 8 comma 1 e 4 della legge n. 223/91 e dell'art. 15 comma 6 della legge n. 264/1949, nonché degli artt. 2555 e ss. c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla fruizione degli sgravi contributivi, benché le due realtà imprenditoriali costituissero un'unica azienda in senso oggettivo e perché aveva ritenuto di limitare l'obbligo di assunzione di cui all'art. 8 quarto comma della legge n. 223/91 alla sola ipotesi di assunzione di lavoratori con diritto di precedenza da parte dello stesso datore di lavoro che ha proceduto alla mobilità.
Il motivo di ricorso è infondato, in quanto il tribunale ha accertato che i licenziamenti erano già avvenuti per liquidazione volontaria della Denver srl (come da accordo sindacale) e l'affitto di azienda (che non ricomprendeva i rapporti di lavoro) era intervenuto quando era già cessata l'attività da parte della stessa Denver srl; quindi, i rapporti di lavoro non erano giuridicamente pendenti al momento del trasferimento d'azienda e non potevano proseguire in via automatica, ex art. 2112 c.c., nel senso che non sussisteva alcun obbligo di legge alla riassunzione da parte dell'imprenditore cessionario.
Pertanto, la prossimità temporale tra i licenziamenti e il trasferimento d'azienda non poteva dirsi volta ad eludere la normativa sulla riassunzione obbligatoria, ma era invece espressione di una nuova iniziativa imprenditoriale che andava sia a creare nuovi posto di lavoro che a salvaguardare un'occupazione non più esistente presso l'azienda cessata (cfr. Cass. nn. 17838/15, 1763/21, secondo le quali l'agevolazione non compete solo nelle ipotesi di automatico trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato esistenti al momento della cessione, effettuato ai sensi dell'art. 2112 c.c. e senza soluzione di continuità in capo al cessionario).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna l'Inps e S.C.C.I. spa, in solido tra loro, a pagare alla società EFFEUNO srl le spese di lite che liquida nell'importo di C 14.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma