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Ordinanza — n. 24548/2022 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling contributory benefits apply to new business reactivating former company workers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24548/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the INPS's cassation appeal against a lower court ruling that awarded social security contributions to Auto Italia Group. The INPS argued the new company was merely a continuation of the old one, but the court found the asset structures and ownership were entirely different. Consequently, the court determined the new entity created new jobs rather than automatically inheriting the old ones, making the contributory benefits applicable.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 1 e 4 della legge n. 223/91; Art. 2112 c.c.: The court established that contributory benefits for reactivating a company do not apply when the new entity is distinct from the old one, lacking the necessary continuity of employment relationships required by Article 2112 of the Civil Code.

Parole chiave

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contributory benefits company reactivation employment continuity social security contributions asset structure analysis labor mobility civil code art 2112 disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 8 comma 1 e 4 della legge n. 223/91
Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell'art. 8 comma 1 e 4 della legge n. 223/91 e dell'art.
Art. 15 comma 6 della legge n. 264/1949
223/91 e dell'art. 15 comma 6 della legge n. 264/1949, nonché degli artt.
Artt. 2555 e ss. c.c.
264/1949, nonché degli artt. 2555 e ss. c.c., in relazione all'art.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n.
Art. 2112 c.c.
Secondo il tribunale, i lavoratori in questione avrebbero avuto comunque diritto alla assunzione alle dipendenze della Auto Group srl in forza dell'art. 2112 c.c., disposizione che garantisce la continuità dell'occupazione anche in caso di affitto di azienda.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.
art. 2112 c.c
Secondo il tribunale, i lavoratori in questione avrebbero avuto comunque diritto alla assunzione alle dipendenze della Auto Group srl in forza dell'art. 2112 c.c., disposizione che garantisce la continuità dell'occupazione anche in caso di affitto di azienda.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 17838/15
Cass. nn. 17838/15, 1763/21, secondo le quali l'agevolazione non compete solo nelle ipotesi di automatico trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato esistenti al momento della cessione, effettuato ai sensi dell'art.
Cass. nn. 1763/21
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 22913-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO 1641 SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrenti - contro AUTO ITALIA GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE MARIANI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 299/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/03/2016 R.G.N. 779/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 22913/16 Rilevato che: Con sentenza del 31 marzo 2016 n. 299, la Corte d'appello di Firenze accoglieva l'appello di Auto Italia Group srl (precedentemente denominata Auto One srl), avverso la sentenza del tribunale di Pisa che rigettava la domanda di accertamento negativo avanzata dalla società datrice di lavoro confermando così la legittimità della pretesa di pagamento di € 185.841,00 per contributi e sanzioni, vantata dall'ente previdenziale sulla base del verbale ispettivo del 26.6.2013 che accertava che la medesima società aveva fruito indebitamente dall'ottobre 2008 al settembre 2010 delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8 della legge n. 223/91, in relazione all'assunzione dalle list:e di mobilità di n. 21 lavoratori, tutti licenziati nel giugno 2008 dalla Autovega srl, società posta in liquidazione e quindi ammessa al concordato preventivo (poi omologato in data 9.7.2009).

Secondo il tribunale, i lavoratori in questione avrebbero avuto comunque diritto alla assunzione alle dipendenze della Auto Group srl in forza dell'art. 2112 c.c., disposizione che garantisce la continuità dell'occupazione anche in caso di affitto di azienda. Da parte sua, invece, la Corte d'appello a supporto delle ragioni di accoglimento del gravame di Auto Italia Group srl, per quanto ancora d'interesse, ha ritenuto che ad esclusione del caso in cui debba riconoscersi la prosecuzione senza soluzione di continuità degli originari rapporti di lavoro, non vi è alcuna norma che impedisca ad un nuovo imprenditore di riattivare un'azienda dismessa, legittimamente fruendo dei benefici in questione, qualora assuma i lavoratori in mobilità, in quanto comunque produttore di nuova occupazione e di nuove strutture economiche.

Nella specie, la Corte territoriale ha accertato come non vi fosse coincidenza fra gli assetti proprietari e le compagini sociali dell'impresa cessata (Autovega srl) e l'impresa subentrante (Auto Italia Group srl), la quale costituiva una nuova e diversa impresa, con nuovi capitali e nuovi soci che erano disposti a riattivare un'azienda in crisi che aveva già licenziato tutto il personale. t, Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'InpsXricorrchiger cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre la società Auto Italia Group srl resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell'art. 8 comma 1 e 4 della legge n. 223/91 e dell'art. 15 comma 6 della legge n. 264/1949, nonché degli artt. 2555 e ss. c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla fruizione degli sgravi contributivi, benché le due realtà imprenditoriali costituissero un'unica azienda in senso oggettivo e perché aveva ritenuto di limitare l'obbligo di assunzione di cui all'art. 8 quarto comma della legge n. 223/91 alla sola ipotesi di assunzione di lavoratori con diritto di precedenza da parte dello stesso datore di lavoro che ha proceduto alla mobilità.

Il motivo di ricorso è infondato, in quanto la Corte di appello ha accertato che i licenziamenti erano già avvenuti per cessazione di attività da parte della Autovega srl che era in liquidazione e successivamente in concordato preventivo (come da accordo sindacale) e l'affitto di azienda era intervenuto (con l'interposizione degli organi della procedura concordataria) quando era già cessata l'attività da parte della medesima Autovega srl; quindi, i rapporti di lavoro oggetto di assunzione non erano giuridicamente pendenti al momento del trasferimento d'azienda e non potevano proseguire in via automatica, ex art.2112 c.c., nel senso che non sussisteva alcun obbligo di legge alla riassunzione da parte dell'imprenditore cessionario.

Pertanto, la prossimità temporale tra i licenziamenti e il trasferimento d'azienda non poteva dirsi volto ad eludere la normativa sulla riassunzione obbligatoria, ma era invece espressione di una nuova iniziativa imprenditoriale che andava sia a creare nuovi posto di lavoro che a salvaguardare un'occupazione non più esistente presso l'azienda cessata: per gli ulteriori accertamenti in fatto, cfr. p. 5 della sentenza impugnata (cfr. Cass. nn. 17838/15, 1763/21, secondo le quali l'agevolazione non compete solo nelle ipotesi di automatico trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato esistenti al momento della cessione, effettuato ai sensi dell'art. 2112 c.c. e senza soluzione di continuità in capo al cessionario).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. LU 4c€. a Condanna l'InpVp pagare ad Auto Italia Group srl le spese di lite che liquida nell'importo di 11.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Rom