Cassation court dismisses Inps appeal on social security contribution reductions, remanding case to appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the Inps's appeal against the Lecce Court of Appeal's judgment regarding social security contribution reductions. The appellate court had granted Recomind S.R.L. benefits based on a collective agreement with a representative union and the proportional hiring of part-time workers. The Court of Cassation found the lower court's factual findings on union representativeness and burden of proof correct, thus rejecting the Inps's legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 della legge n. 448/98; Art. 5 della legge n. 608/96: The court of appeal's factual assessment of union representativeness and the allocation of the burden of proof regarding contribution reduction procedures is binding in cassation if properly motivated.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17483-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio E quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, 1623 EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro RECOMIND S.R.L.; - intimati - avverso la sentenza n. 1362/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/07/2015 R.G.N.3621/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. R.G. 17483/16 Rilevato che: Con sentenza del 14 luglio 2015 n. 1362, la Corte d'appello di Lecce respingeva l'appello dell'Inps e accoglieva l'appello incidentale di Recomind srl avverso la sentenza del 19.5.2010 del Tribunale di Lecce che in parziale accoglimento dell'opposizione a cartella esattoriale, promossa dalla medesima Reconnind srl dichiarava, per quanto ancora d'interesse, quest'ultima tenuta a corrispondere i contributi pretesi dall'Inps per il solo periodo da luglio a dicembre 2001, in virtù dell'insussistenza del diritto ad usufruire degli sgravi contributivi anche per i lavoratori part time.
Da parte sua, invece, la Corte d'appello a supporto delle ragioni di rigetto del gravame dell'Inps, sulla base del combinato disposto di cui all'art. 3 della legge n. 448/98 e dell'art. 5 della legge n. 608/96, alla luce delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che la società Recomind srl avesse applicato effettivamente il contratto di gradualità, sulla base di un accordo stipulato con un sindacato ricompreso tra quelli maggiormente rappresentativi e che avesse diritto ad usufruire anche degli sgravi contributivi. La medesima Corte d'appello ha, inoltre, accolto l'appello incidentale della società Recomind srl, sulla base dell'assunto che l'incremento occupazionale della forza lavoro a tempo pieno ed indeterminato necessario per conseguire lo sgravio triennale era raggiungibile anche con l'assunzione di lavoratori con contratto part time a tempo indeterminato, purché in numero tale da equiparare le analoghe nuove assunzioni di dipendenti con rapporti a tempo pieno attraverso il proporzionamento dell'aumento di organico aziendale e ciò, sulla base del tenore dell'art. 6 lett.
a) della legge n. 448/98. Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inps ylgorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre la società Recomind srl resisecin_consd.b1M-A.S-ì4 N-7-1 A-TA Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., in combinato disposto con l'art. 3 commi 5 e 6 della legge n. 448/1998, con l'art. 1 della legge n. 389 del 1989 e con l'art. 5 comma 1 della legge n. 608 del 1996, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il sindacato cori cui la società Recomind srl aveva stipulato il contratto di riallineamento avesse quella sufficiente rappresentanza su base nazionale per poter sostenere che l'importo della retribuzione concordata potesse soddisfare il cd. minimale contributivo e perché aveva ritenuto che fosse a carico dell'Inps l'onere di fornire la prova della corretta applicazione della procedura di riallineamento.
Con il secondo motivo di ricorso, l'Inps prospetta la violazione dell'art. 3 commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché in violazione delle norme di cui in rubrica, la Corte d'appello aveva ritenuto equipollente all'assunzione di nuovi lavoratori con contratto a tempo pieno, quella di nuovi lavoratori con contratto di lavoro trasformato dal part time al tempo pieno attraverso il proporzionamento dell'aumento di organico aziendale. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, quanto al profilo della sufficiente rappresentatività del sindacato, perché contesta l'accertamento di fatto espresso dalla Corte d'appello sul grado di rappresentatività del sindacato con cui la Recomind srl aveva stipulato il contratto di riallineamento, per poter beneficiare degli sgravi contributivi, profilo di competenza del giudice del merito ed incensurabile in cassazione se congruamente motivato, come nella specie: infatti, la Corte d'appello, ha ritenuto che quanto provato dalla società per avvalorare l'assunto della rappresentatività del sindacato, non fosse stato specificamente contestato dall'Istituto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La medesima censura è fondata, con assorbimento del secondo motivo, quanto all'affermazione della Corte d'appello che fosse a carico dell'Inps l'onere di fornire la prova della corretta applicazione della procedura di riallineamento, in quanto trattandosi di prova del presupposto per fruire dello sgravio era a carico della società opponente che intendeva avvalersene dimostrarne la relativa sussistenza e non certo a carico dell'Istituto previdenziale, come opinato dalla Corte territoriale. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONIEAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione. Così deciso i