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Ordinanza — n. 24544/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rules that labor contract transfer within a group requires new administrative authorization, overturning lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24544/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court overturned the Perugia Court of Appeal's decision regarding unpaid social security contributions for workers transferred between group companies. While the lower court held that group authorization sufficed for contract transfers, the Court found no evidence the transferring company acted as the group's representative. The Court ruled that under Italian law, the original employer retains title to the labor contract, meaning any change in command requires a new authorized project.

Regesto Legislator

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Art. 3, co. 3 d.l. n. 863/84; Art. 16 d.l. n. 299/94: The transfer of a labor contract within a corporate group constitutes a new employment relationship requiring a fresh administrative authorization, as the original employer retains title to the contract.

Parole chiave

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labor contract transfer corporate group authorization social security contributions administrative project approval employment title retention indennità di disoccupazione dell'assicurato attività sottoposta a contribuzione assegno per il periodo d'introduzione

Disposizioni normative citate

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Art. 3, co. 3 d.l. n. 863/84
Art. 16 d.l. n. 299/94
Art. 3, co. 4 d.l. n. 726/84

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14314/13
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Ordinanza — n. 23264/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against INPS regarding contributory tax relief for construction workers. The court rejects all six grounds for appeal. The court rejects the appeal, ruling that the lower court correctly denied contributory tax relief for construction workers. The court held that the lower court's decision was correct in denying contributory tax relief for construction workers. The court dismissed the appeal, finding no merit in the six grounds raised by the construction company. The court rejected the appeal, maintaining the lower court's decision on contributory tax relief. The court dismissed the appeal, upholding the lower court's ruling on the denial of contributory tax relief. The court rejected the appeal, confirming the lower court's decision regarding the denial of contributory tax relief. The court dismissed the appeal, finding the lower court's decision on contributory tax relief correct and final.
Ordinanza — n. 1345/2022 — snciv
Cassation court allows appeal for failure to rule on prescription exception regarding social security contributions.
Sentenza — n. 21799/2021 — snciv
Italian Supreme Court allows INPS claim by ruling that a request to reject a negative accounting action interrupts prescription under Civil Code.
Ordinanza 502/2002
Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding social security contribution fiscalization rules for training contracts.
Ordinanza — n. 14659/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal as lower court had multiple plausible interpretations of labor contract dates.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27370-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIOMARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI; - ricorrenti - contro ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A., già TUBIFICIO TERNI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURTO TARTAGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA VARSAVIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 171/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/11/2015 R.G.N. 62/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RITENUTO IN FATTO

che, confermando la sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Perugia ha ritenuto fondata l'opposizione a due cartelle esattoriali proposta da Acciai Speciali Terni spa. Le cartelle riguardavano il pagamento di contributi previdenziali omessi in relazione a lavoratori assunti con contratto dì formazione e lavoro presso la società capogruppo ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni spa e poi ceduti ad altre imprese del gruppo, tra cui la odierna ricorrente. I contratti di formazione e lavoro erano stati stipulati sulla base di progetti proposti dalla capogruppo, e poi autorizzati, senza che vi fosse stata una successiva autorizzazione di nuovo progetto presentato dall'impresa cessionaria del contratto di lavoro.

Sulla base di tale mancata autorizzazione, l'Inps; aveva notificato le cartelle ritenendo non operante lo sgravio contributivo previsto all'art.3, co.4 d. I. n.726/84, conv. dalla I. n.863/84; che la sentenza d'appello ha negato che per la cessione di contratti di lavoro tra imprese dello stesso gruppo fosse necessaria una nuova autorizzazione amministrativa in capo all'impresa cessionaria, poiché l'art.16 d. I. n.299/14, conv. dalla I. n.451/94, avrebbe riconosciuto uno spazio di operatività al gruppo di imprese per i pirofili amministrativi regolanti la materia dei contratti di formazione e lavoro; che, contro la sentenza, l'Inps, in proprio e come mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti Inps, SCCI spa, ricorre per due motivi; che la società resiste con controricorso; che le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di ricorso, viene denunciata violazione ciell'art.2697 c.c. in relazione all'art.3 d.l. n.726/84, conv. con mod. dalla I. n.863/84, e dell'art.16 d.l. n.299/94, conv. con mod. dalla I. n.451/94. Secondo l'Inps la titolarità del contratto di formazione lavoro non spetta al gruppo di imprese, ma alla singola ìmpresa, come espressamente stabilito dall'art.16 d. I. n.299/94. La cessione del contratto comportava la titolarità in capo all'impresa cessionaria del contratto di formazione e lavoro, sicchè era con riguardo a tale nuova impresa che doveva valutarsi la sussistenza del diritto allo sgravio contributivo, previa autorizzazione amministrativa; che, con il secondo motivo, viene denunciata violazione della decisione della Commissione CE dell'11.5.1999, notificata alla Repubblica Italiana il 4.6.99, e riguardante le condizioni per poter ritenere legittimi gli aiuti di Stato concessi dall'Italia per l'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

Secondo l'Inps spettava alla società cessionaria dimostrare che le condizioni contemplate dalla Commissione fossero state rispettate; che il primo motivo è fondato e va accolto, determinando l'assorbimento del secondo motivo; che in base all'art.3, co.1 e 3 d.l. n.863/84, conv. con mod. dalla I. n863184, il contratto di formazione e lavoro attua (v. Cass.5918/98) un preventivo progetto lavorativo proposto dal datore di lavoro e oggetto di autorizzazione da parte della commissione regionale per l'impiego; che nel caso di specie è pacifico che il progetto autorizzato fu presentato dalla capogruppo e che la cessionaria del contratto non ottenne più alcuna autorizzazione; che l'art.16 d.

I. n.299/94 conv. con mod. dalla I. n.451/94, al comma 1, ha disposto che "anche ì gruppi di imprese" "possono stipulare contratti di formazione e lavoro"; che, tuttavia, dalla sentenza impugnata non risulta alcun accertamento in base al quale la ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni spa, stipulando il contratto di formazione e lavoro, abbia agito nella sua qualità di impresa capogruppo in rappresentanza del gruppo societario; che, oltre a ciò, bisogna considerare il comma 10 del medesimo articolo 16 d. I. n.299/94, secondo cui: "Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi.

La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese."; che, dunque, sebbene il comma 1 riferisca la stipula dei CFL direttamente al gruppo di imprese, emerge poi dal comma 10 che la titolarità del rapporto di lavoro resta ferma in capo alla singola impresa. Il gruppo di imprese può presentare il progetto, che può infatti riguardare le varie imprese del gruppo, ma la titolarità del contratto di lavoro con il singolo dipendente rimane in capo alla singola impresa; che ciò è ulteriormente fatto palese dal citato comma 10, allorché parla di "comando" del singolo lavoratore presso una pluralità di imprese.

La legge usa il termine "comando" e non quello di "cessione del contratto", ad intendere appunto che il lavoratore, sebbene distaccato presso diverse imprese del gruppo in base al progetto, rimane assunto dall'impresa che ha presentato il progetto autorizzato. Se la titolarità del rapporto di lavoro non muta per il fatto che il lavoratore sia impiegato presso aziende del gruppo in esecuzione del progetto (in tema di comando, v. Cass.14314/13), e se su detta titolarità in capo all'impresa comandante si impernia il progetto lavorativo autorizzato, appare chiaro che quando al comando si sostituisca una vera e propria cessione del contratto di lavoro, e dunque una nuova titolarità del rapporto in capo ad altra azienda del gruppo, a tale nuova titolarità deve corrispondere un nuovo progetto di lavoro oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art.3, co.3 d.

I. n.863/84; che, in base alle esposte argomentazioni, segue l'accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie concreta, attenendosi alle considerazioni che precedono; che al giudice del rinvio è rimessa altresì la regolazione delle spese del presente grado. p.q.m. La Corte accoglie il primo ricorso di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata a rinvia alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del presente grado.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 5.5.22 IL FUNZIONA muria Fur- : 77'11