Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to transcribe the contested municipal decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the request for the autonomous housing contribution. The appellant argued that the lower court failed to verify a specific municipal decree regarding eligibility requirements, but the appeal lacked the necessary specificity mandated by civil procedure law. The court ruled that because the contested municipal deliberation was not transcribed in the appeal record, the court could not examine the substantive arguments, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, nr. 6, cod. proc. civ.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not summarize the content of the cited acts in a manner sufficient to satisfy the requirement of appeal autonomy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18707-2016 proposto da: TADDEI MARIA TERESA, quale procuratrice speciale di TADDEI ANTONIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO BARGONI 78, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA STEMPERINI, rappresentata e difesa dall'avvocato ADRIANO CALANDRELLA; - ricorrente - contro 2022 COMUNE DELL'AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1 R.G.N. 18807/2016 TREMITI 10, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA PACE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO DE NARDIS; - controricorrente - avverso la sentenza n. 101/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 28/01/2016 R.G.N. 349/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Presidente Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:
1. con sentenza depositata il 28.1.2016, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettato la domanda di Maria Teresa Taddei, nella qualità specificata in epigrafe, volta ad ottenere dal Comune di L'Aquila la corresponsione del contributo di autonoma sistemazione (cd. CAS) di cui al110.P.C.M. nr. 3754 del 2009, art. 11, in relazione al periodo 1.10.2012/ 5 febbraio 2013, per l'importo complessivo di euro 3.200,00;
2. avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione Maria Teresa Taddei, deducendo un unico motivo di censura, cui ha resistito il Comune con controricorso; DIRITTO CONSIDERATO CHE:
3. con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell'O.P.C.M. 9 aprile 2009, nr. 3754, art. 11; R.G.N. 18807/2016 4. assume che, all'ordinanza nr. 3754 cit., con cui era stato introdotto il contributo di autonoma sistemazione, era seguita l'ordinanza nr. 3870 del 2010, il cui art. 9 aveva stabilito la necessità di una autocertificazione in merito alla permanenza delle condizioni legittimanti la concessione del CAS, entro la data del 31 agosto 2010, pena la decadenza del beneficio;
5. il Comune di L'Aquila, tuttavia, con la deliberazione di Giunta comunale nr. 378 del 2012, volendo perseguire finalità di razionalizzazione analoghe a quelle di cui all'O.P.C.M. nr. 3870 cit., introduceva, in modo non consentito, requisiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalle fonti indicate e, dunque, illegittimamente, denegava il contributo alla parte ricorrente;
6. il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità;
7. al riguardo, la sentenza impugnata ha escluso profili di invalidità della delibera e, osservato come l'atto adottato dall'ente comunale «partecipa(sse) della stessa esigenza di verifica della OPCM del 2010»;
8. le censure alla statuizione difettano di specificità;
9. invero, il principio di specificità del ricorso, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'articolo 366, nr. 6, cod.proc.civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della ceclu, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non è rispettato quando il motivo di ricorso, pur facendo rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte, non ne riassuma il contenuto in modo puntuale, nelle parti necessarie a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione ( in termini, Cass. nr. 6769 del 2022; v., anche, in argomento, Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022);
10. nella fattispecie, all'evidenza, la verifica di fondatezza dei rilievi richiede l'esame del provvedimento comunale che, tuttavia, R.G.N. 18807/2016 non è trascritto neppure nelle parti salienti (v. Cass. nr. 15065 del 2014); ciò impedisce ogni verifica e determina l'inammissibilità del ricorso;
11. le spese sono liquidate come da dispositivo, con condanna, altresì, della ricorrente al versamento del doppio contributo, ove il pagamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso a