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Ordinanza — n. 24542/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against INPS, ruling employer was 'operant' during earthquake despite seasonal shutdown.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24542/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed Marcello Ghizzoni's appeal against the INPS, ordering the lower court to retry the case. Ghizzoni argued he could not qualify for a 40% contribution reduction because his business was deemed non-operant during the 2009 earthquake due to a winter shutdown. The court held that the employer was considered 'operant' because the business normally functioned in the affected area, regardless of temporary seasonal interruptions.

Regesto Legislator

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Legge n. 412/1991, art. 14, comma 4; O.P.C.M. n. 3574/2009, art. 2, comma 1: An employer is considered 'operant' during a seismic event if the business normally exercised activity in the affected area, even if temporarily suspended due to seasonal conditions.

Parole chiave

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seismic contribution suspension employer operant status seasonal business interruption INPS contribution reduction earthquake relief measures interruzione d'esercizio cessazione dell'esercizio indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Law no. 412 of 1991, article 14, paragraph 4
412 del 1991, art. 14, comma 4, modificato dall'art.
O.P.C.M. no. 3574 of 9 April 2009, article 2, paragraph 1
3574 del 9 aprile 2009, art. 2, comma 1, in relazione a circolare INPS nr.
Law no. 183 of 2011, article 33, paragraph 28
183 del 2011, art. 33, comma 28, per avere la Corte di merito ritenuto che nei suoi confronti non potesse trovare applicazione il beneficio della riduzione al 40% dell'importo dovuto per contributi, con dilazione di pagamento in 120 rate mensili decorrenti dal gennaio 2012, di cui all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassation no. 28363 of 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 1037-2016 proposto da: GHIZZONI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VERBANIA 2/B, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA VIOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO CESARE PRIMERANO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, 2022 in persona del Presidente e legale rappresentante 1603 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.G.N. 1037/2016 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 952/2025 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 09/10/2015 R.G.N. 750/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Presidente Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. FATTO RILEVATO CHE:

1. con sentenza depositata il 9.10.2015, la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da Marcello Ghizzoni avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all'INPS contributi previdenziali relativi agli anni 2009 e 2010;

2. avverso tale pronuncia, Marcello Ghizzoni ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

3. l'INPS ha resistito con controricorso. DI RITTO CONSIDERATO CHE:R.G.N. 1037/2016 4. con l'unico motivo di censura, parte ricorrente denuncia violazione della legge nr. 412 del 1991, art. 14, comma 4, modificato dall'art. 1 del D.L. nr. 6 del 1993, conv. in legge nr. 63 del 1993, in ordine alla comunicazione unica per la nascita di imprese e avvio, modifiche o cessazione dell'attività di imprese, in relazione a circolare INPS nr. 41 del 2010; della 0.P.C.M. nr. 3574 del 9 aprile 2009, art. 2, comma 1, in relazione a circolare INPS nr. 59 del 21.4.2009; della legge nr. 183 del 2011, art. 33, comma 28, per avere la Corte di merito ritenuto che nei suoi confronti non potesse trovare applicazione il beneficio della riduzione al 40% dell'importo dovuto per contributi, con dilazione di pagamento in 120 rate mensili decorrenti dal gennaio 2012, di cui all'art. 33 ult. cit., atteso che, avendo essa comunicato all'INPS l'interruzione della propria attività dal 30 novembre 2008 al 12 ottobre 2009, non poteva dirsi «operante» alla data del sisma del 6.4.2009, ai sensi e per gli effetti della 0.P.C.M. nr. 3574 del 2009 cit., art. 2, comma 1; 5.il motivo è fondato, in conformità ad altro precedente di questa sezione (Cass. nr. 28363 del 2021) al quale il Collegio intende, in questa sede, assicurare continuità;

6. l'O.P.C.M. nr. 3574 del 2009, art. 2, comma 1, ha previsto, per quanto qui rileva, che «ai datori di lavoro [...] operanti alla data dell'evento sismico nei comuni di cui all'art. 1 è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

7. i giudici territoriali, pur dando atto che l'odierno ricorrente negli anni precedenti al sisma aveva egualmente interrotto la propria attività lavorativa nel periodo invernale ( dal 1990 in poi), procedendo al licenziamento e alla successiva riassunzione di tutte le maestranze, hanno nondimeno reputato che l'attività R.G.N. 1037/2016 dovesse ritenersi «non operante» alla data del sisma, non valutando che tale interruzione potesse dirsi necessitata in relazione alle particolari condizioni climatiche insistenti nella provincia;

8. come osservato nel precedente citato, la ratio della sospensione del pagamento dei contributi e dei premi va ricercata nell'intento di agevolare le imprese già in attività nell'area colpita dal sisma al fine di consentire la ripresa dell'attività produttiva e il mantenimento della pregressa occupazione, così da sostenere il reddito della zona interessata dall'evento calamitoso;

9. conseguentemente, ciò che all'uopo rileva è che l'impresa (intesa nella sua componente oggettiva e soggettiva di mezzi di produzione e forza-lavoro) preesistesse ed esercitasse «normalmente» la propria attività produttiva nell'area interessata dall'evento sismico;

10. pertanto, poiché nella specie risultava «pacifico e documentato» che l'impresa, da circa venti anni, esercitava la propria attività produttiva con le medesime modalità nell'area interessata dall'evento calamitoso, essa poteva e doveva considerarsi «operante» alla data del sisma, restando irrilevante la circostanza che la sua attività non fosse in atto nel preciso momento del suo verificarsi;

11. i giudici di merito non si sono attenuti all'anzidetto principio di diritto; pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa R.G.N. 1037/2016 composizione, che provvederà anche sulle spese del gi