Cassation Court dismisses INPS appeal regarding mandatory prorogation of mobility allowance for specific ex-employees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that recognized a worker's right to a prorogued mobility allowance. The worker, an ex-employee of Pertusola Sud, successfully argued for inclusion in the list of beneficiaries based on a specific government decree extending the mobility period from 2005 to 2006. The court held that this right was directly imposed by law and administrative decree, making the INPS's failure to include the worker in the list a non-faulty administrative omission rather than a compensable error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 286; D.M. 16 maggio 2005 n. 36108: The right to a prorogued mobility allowance is a statutory entitlement for eligible ex-employees, and the social security institution's failure to include them in the official list does not constitute a fault requiring compensation.
Parole chiave
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e SENTENZA sul ricorso 11446-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati .2022 ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; 1587 - ricorrente - contro SYNDIAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 21, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA ROMANA GRASSO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro BONTEMPO DI FALCO VINCENSIO FRANCISCO; - intimato - nonchè contro MINISTERO DEL LAVORO, E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso ope legis dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1058/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/11/2015 R.G.N. 554/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere Dott.
DANIELA CALAFIORE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.g. n. 11446/2016 FATTI DI CAUSA Con genten7a n. 10SR del 7015; la Corte d'appello di Catan7aro ha parzialmente accolto, nei riguardi dell'INPS, l'impugnazione proposta da Francisco Vincensio Bontempo Di Falco nei confronti dell'INPS, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di Syndial s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale di Crotone di rigetto del ricorso proposto dal medesimo Bontempo Di Falco al fine di ottenere pagamento dell'indennità di mobilità per il periuuo Lui lupi • - LI CI II laggiu 2005 e gennaio 2‘5107.
La domanda era stata proposta sul presupposto dell'espletamento di attività iavorativa aiie dipendenze deiia s.p.a. Pertusoia Sud (società che aveva subito ne-I fr-nr.Fnere-s-3-sinni flnIl ..41 r”-^,rin Fn.-rr, -n eli. nl t— I -2 LI rirli,n \ e Ani' 11111.11-11/4/11111 irr nrs e,rse-‘11^ 1114 ,...9111-11 ll1/4.1114 aLl1/4/11 ,.... liste dei lavoratori in mobilità dal mese di dicembre 2002 ad aprile 2005, ma non dal maggio 2005 al gennaio 2007, periodo in relazione al quale il lavoratore aveva chiesto inutilmente al Ministero del lavoro l'iscrizione, a seguito della avvenuta concessione della proroga della mobilità ai sensi della legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 410.
Il lavoratore, denunciata riiiegittima mancata sua iscrizione nelle liste, aveva chiesto di accertare ia responsabilità dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione, e la condanna tipo ChCICCi AHA erngA7InnP riPillnriPnn0 rli mnbilità per il riteth perihrin n!tr-P che al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale relativa. La Corte. territoriale, dopo asv'er evide.nziato che. Il primo giudice ave'via rigettato la domanda in ragione dell'effetto estintivo della pretesa derivante dalla transazione intervenuta tra il lavoratore ed Enichem s.p.a. (poi Syndial s.p.a.), avente ad oggetto la rinuncia all'impugnativa del licenziamento collettivo intimato e ad ogni diritto consequenziale, a fronte di un cospicuo incentivo all'esodo, ha ritenuto infondate le eccezioni di improcedibilità dell'appello e di decadenza ai sensi deiVart. 47 d.p.r. n. 639 dei 1970 , alla iuce 'dei carattere risarcitorio deila pretesa; ha quindi OLLL1L¼J ne! merito la rihrhAnriR, nei soli confronti riawiNpqi posto che l'Arrorrin transattivo ormai definitivo perché non impugnato, poteva svolgere effetti nei soli confronti della società sottoscrittrice, succeduta alla datrice di lavoro.
R.g. n. 11446/2016 L'INPS è stato invece ritenuto responsabile della mancata percezione del trattamento di mobilità, in quanto il diritto soggettivo del lavoratore a percepire la prestazione non scaturiva unicamente dall'iscrizione negli appositi elenchi, ma anche dall'esistenza di altri presupposti di fatto che andavano accertati in quanto nei loro confronti la pubblica amministrazione I ese.rcita atti'vqt.à. vallitati‘.13 Cliscrezionale. In particol1.3re, ne! e•n di specie, la Corte d'appello ha valorizzato il fatto che il verbale d'intesa sottoscritto il 7 marzo 2006 presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prevedeva la necessità di prorogare il trattamento di mobilità in favore dei lavoratori ex Pertusola sud fino al 31 dicembre 2006 <per il numero di lavoratori che risulterà indicato negli elenchi INPS> e, dunque, sarebbe spettato all'istituto predisporre e vidimare gli elenchi dei beneficiari, tra i quali senz'altro si sarebbe ic.ro.v•ato il [J' onte rn p o De Falco che a'v'ev.a fruito dell'indennità di mobilità per 24 mesi dalla data dea risoluzione HPI rapporto .
Né tale diritto poteva dirsi escluso per l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 7 I. n. 223 del 1991, giacché il verbale d'intesa prevedeva per la erogazione dell'indennità in deroga il solo requisito normativo fattuale della precedente erogazione. Infine, poiché dagli estratti contributivi versati in atti, emergeva la corresponsione del trattamento di mobilità sino al mese di n-laggio 2005, la Code Lerritemiaie iía ridotto l'imporlo richiesto. Avverso tale sentenza, ricorre l'INPS sulla base di un motivo, illustrato da memoria.
Syndial s.p.a., ora denominata ENI REWIND s.p.a., ha resistito con controricorso e successiva memoria. Il Ministero ha rilasciato procura non svolgendo attività difensiva. Francisco Vincensio Bontempo Di Falco è rimasto intimato. TI P.G.,. ai sensi dell'art. 73, comma 8 bis, dl. n. 137 del 2020 conv. in I.n. 176 del 2020, ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONER.g. n. 11446/2016 Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 1, comma 410, della legge n. 266 del 2005, dell'art. 1 del decreto interministeriale 16 maggio 2005 n. 36:108 e dell'art. 1 del decreto interministeriaie 2 agosto 2006, n. 39212, nonché degii artt. 7, commi primo e sec.ond O C 9, comma sesto, ,1 li iegge n. 223 del .1.C_)91, Oiii.re che degii articoli 2043; 1223 e 1227 cod. civ.
Iiricorrente deduce che il Bonternpo non si trovava neiie LUI IUILIUIII i lel-ebbal le nprfriiir r1II nrnrnna ripll'inriPnnit rii rpnhilit in riprnna Ai Fzincj pll'Arl- rf comma 410, I. n. 266 del 2005, perché era stato posto in mobilità ordinaria da Syndial s.p.a., in data 30 aprile 2003 e sino al 30 aprile 2005, ed aveva intrattenuto il rapporto con Syndial s.p.a. dopo la cessazione dell'attività della Pertusola Sud. Su tale presupposto in fatto, l'Istituto rileva che il trattamento di mobilità del Bontempo di Falco era correttamente cessato il 30 aprile 2005, con conseguente cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
Con il verbale di intesa dei / marzo 2006, di attuazione della previsione della legge di nn r ,11 310U1111C1 UC1 LAJUU, CI 0 3LCILCI 0111 1UU110 01IC U1 y01 IILLOGIVIII 311 IUGR-C111 10 competenza ne!!' individuare i lavoratori da inserire negli elenchi da inviare alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero, mentre all'INPS era stato assegnato il compito solo formale di vidimare gli elenchi in ciascuna pagina. Pertanto, nessuna responsabilità poteva essere ricondotta all'INPS, né era emersa alcuna condotta colposa allo stesso addebitabile.
Il motivo è infondato. Si assume un vizio di violazione delle disposizioni sopra indicate in ragione del fatto che la misura dell'indennità di mobilità in proroga, dalle stesse prevista, non poteva riguardare il Bontempo Di Falco, il quale era stato messo in mobilità dalla Syndial s.p.a. e non dalla Pertusola Sud s.p.a. e, quindi, non risultava compreso nella categoria di lavoratori indicati quali beneficiari della prestaziorie in deroga, LUE1CeSSd in virtù ueti dfl.1 , CU( id 410, I. n. 266/2005 e dell'inserimento nell'elenco dei lavoratori per cui è stata chiesta i! 7 marzo 2006 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la proroca della mobilità..R.g. n. 11446/2016 Tuttavia, con ciò evidenziandosi un profilo di inammissibiità per difetto di specificità e pertinenza con il decisum (art. 366 c.p.c.) la circostanza in fatto posta a base del motivo non emerge dalla sentenza impugnata, né il ricorrente ha indicato in quale luogo e tempo essa sia stata introdotta nel processo.
La sentenza impugnata, in particolare, muove dal diverso fatto, essenziale per lo sviluppo logico della decisione, che il Bontempo Di Falco era stato 4..11-. . I... . Ulpel IUCI Ile UCIIICI rei LUbUICI e-- JUU UVE U - ggetto di varie rYÌUUll ILCIZiUI II giuridiche, P tale qualità è stata ritenuta sufficiente Ari integrare il presupposto in fatto contemplato dai decreti interministeriali che hanno attuato le previsioni della legge di stabilità 2006. Il motivo, dunque, non riesce ad incrinare il processo di sussunzione operate dalla sentenza impugnata.
Inoltre, va ricordato, per ciò che attiene ai contenuti della fattispecie astratta, e guardando al profilo della imputabilità all'INPS del mancato riconoscimento dell'indennità di mobilità in oggetto, che è consolidato il principio secondo cui la spettanza dell'indennità di mobilità, così come di ogni altra prestazione previdenziale per la 'cui miaturazione sia rickliesta l'iscrizione in speciali liste o p!pnchi, pulì pqgprp AcrprtAtA giudice di merito indipendentemente dAHA previa iscrizione nelle (o dall'avvenuta cancellazione dalle) liste o elenchi, mediante accertamento incidenter tantum della ricorrenza dei relativi presupposti di fatto (Cass. n. 10219 del 2004;
Cass. 10742 del 2022). Pertanto, essendo l'INPS il soggetto tenuto alla erogazione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 I. n. 223 del 1991, non assume rilievo il fatto che il verbale di intesa del 7 marzo 2006, di attuazione della previsione della legge di stabilità del 2006, avesse individuato le organizzazioni sindacali quali responsabili della individuazione dei lavoratori da inserire negli elenchi da Inviare alla Direzione gerìerale degli ammortizzatori sociali del M'rìero, mentre fosse stato AggegnM:d il compito di vidimare gli PiPnrni in ciascuna pagina.
In partice,,lare, v„ia ric.ordato che !a /1 ignng n t.. 94,4, 1 nnn-Irn il• V' M, t.Au u • .....v .111 410, ha previsto che, < [...] il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di R.g. n. 11446/2016 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006 e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciaie[...]>.
Tale previsione va, dunque, integrata con il decreto ministeriale n. 36108 del 16 maggio 2005, relativo appunto alla concessione della proroga del au.aiiiento di mobilità, previsto dall'articolo 1, col-rima 410, della ieyye 23 dirprnhrp 9005, n. 766, in favore riPgii ex rlipPhriPnti della società ppringniA Sud di Crotone. Il decreto ha autorizzato, per il periodo dal primo gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 marzo 2006, in favore di un numero massimo di 43 ex dipendenti della società Pertusola Sud di Crotone, i cui nominativi sono indicati nell'elenco diiegatO di SUprdLeildi.0 dccordo, già fruitori dei trattamento in questione fino a! 31 dicembre 9005, ai sensi den'art. 1 punto c) del decreto n. 36108 del 16 nnaaaio 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Dalle ricordate disposizioni origina i! diritto prngA7innp riP!!'indann0 ril mobilità in proroga invocato dal Bontempo Di Falco. La sentenza impugnata ha, correttamente, ritenuto ammissibile e fondato l'accertamento incidentale del suo diritto ad essere incluso nell'elenco allegato all'accordo sopra indicato ed il ricorso non ha idoneamente incrinato l'accertamento, in capo al Bontempo Di Falco, della condizione di ex dipendente della società Pertusola Sud di Crolone belleriLidriU cieiià misura iii proroga e, quindi, id pronuncia non merita le cens, .re svolte da! ricorrente.
E', poi, appena ii caso di precisare che a fronte deii'accertamento dei diritto ad ottenere il trattarnento in proroga da parte deWINPS, trattandosi di obtAigo imposto Alinnpg direttamente daHa legge P dal riprrptn che la ctecgA richiama, che si traduce in un diritto del lavoratore interessato, non occorre ricercare alcuna colpa in capo all'INPS in ordine alla mancata inclusione negli elenchi dei dipendenti beneficiari.• R.g. n. 11446/2016 Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della società controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a tito