Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24395/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on posthumous authorization grounds, remands case for unresolved procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24395/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's claim that a posthumous authorization for a public employee's external role was invalid. While the court acknowledged the legal requirement for prior authorization under Article 53 of Legislative Decree 165/2001, it found the lower court's reasoning insufficient. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Tribunal of Lecce to address remaining procedural issues regarding contestation timeliness and subjective error elements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 53, co. 9 d.lgs. 165/2001; Art. 97, 98 Cost.: The requirement for prior authorization of external roles by public employees cannot be cured by subsequent ratification, necessitating a remand when other procedural defects remain undetermined.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment authorization posthumous ratification procedural defects remand to lower court compatibility of duties

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 53, co. 7 e 9, del d. lgs. 165/2001
3 c.p.c.) dell’art. 53, co. 7 e 9, del d. lgs. 165/2001, in combinato disposto con gli artt.
artt. 97 e 98 Cost.
165/2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost. e con esso si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto idonea l’autorizzazione postuma dell’incarico;
art. 360 n. 3 c.p.c.
il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 19 gennaio 2022, n. 1623
Cass. 2 settembre 2020, n. 18206
1623; Cass. 2 settembre 2020, n. 18206);

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to che l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito indichi come destinatario l’avv. Milli non determina alcuna invalidità, proprio perché quel difensore era appunto il domiciliatario in Lecce e quindi, risultando anche il successivo compimento della giacenza, l’effetto notificatorio si ha per realizzato e non si deve disporre alcuna rinnovazione;

2. il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 53, co. 7 e 9, del d. lgs. 165/2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost. e con esso si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto idonea l’autorizzazione postuma dell’incarico;

3. il motivo è fondato, avendo questa S.C. già ritenuto che «lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione derivante dal conferimento di siffatti incarichi da parte di enti pubblici economici o di soggetti privati, in assenza di autorizzazione, non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio nei confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente» (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1623; Cass. 2 settembre 2020, n. 18206);

4. la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio, in quanto avendo il giudice di appello definito solo uno dei profili agitati in causa, facendo leva sul principio della “ragion più liquida”, restano da definire gli altri (tardività della contestazione; difetto di elemento soggettivo per errore) i quali, potendo comportare analisi di fatto, non sono idonei ad essere decisi in questa sede;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Lecce i