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Ordinanza — n. 24382/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as moot due to a 2020 conciliation agreement ending all labor disputes between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24382/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal moot because a 2020 conciliation agreement between Telecom Italia and Giuseppe Pancaldi resolved all outstanding labor disputes. Although the lower court had previously ruled in favor of the employee regarding unpaid wages from an illegal transfer, the parties subsequently agreed to extinguish all pending proceedings. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the merits of the wage claim or the procedural arguments raised by the company.

Regesto Legislator

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Art. 378 c.p.c.; When parties reach a conciliation agreement resolving all disputes regarding a prior employment relationship, the subject matter of the litigation ceases to exist, rendering further judicial intervention unnecessary and the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cessazione materia contendere verbale conciliazione sindacale mancanza interesse processuale estinzione procedimenti pendenti retribuzioni non percepite retribuzione non pagata compensazione delle ore straordinarie restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 378 c.p.c., è stato depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 23.6.2020.
art. 378 c.p
CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 378 c.p.c., è stato depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 23.6.2020.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16150 del 2010
Cass. n. 2063 del 2014
16150 del 2010, Cass. n. 2063 del 2014).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3782-2019 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI; - ricorrente - contro PANCALDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE N. 209, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N. 3782/2019 Cron. Rep. Ud. 28/06/2022 CC e difeso dagli avvocati FRANCESCO CIRILLO, ERNESTO MARIA CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 772/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/07/2018 R.G.N. 495/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 772 del 2018, la Corte di appello di Bologna, confermando la pronuncia di primo grado e richiamando propri provvedimenti specifici, ha rigettato il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Telecom Italia s.p.a., ritenendo sussistente il diritto dl Giuseppe Pancaldi al pagamento delle retribuzioni non percepite per il periodo dicembre 2015-febbraio 2016 conseguenti alla illegittimità del trasferimento di azienda accertata dalla medesima Corte territoriale (sentenza n. 934 del 2014, confermata in sede di legittimità);

2. avverso questa decisione la società propone ricorso in Cassazione affidato a due motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso. CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 378 c.p.c., è stato depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 23.6.2020. Osserva il Collegio che nella specie deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno inteso definire tutto il contenzioso pendente ed ogni diritto, nessuno escluso, connesso al pregresso rapporto di lavoro, dandosi atto che le parti chiederanno l’estinzione dei procedimenti pendenti per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite (punto 11 dell’accordo).

Con il detto verbale, quindi, le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere fra le parti stesse che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass.n. 16150 del 2010, Cass. n. 2063 del 2014). Infine, non deve provvedersi sulle spese che sono state regolate tra le parti. P.Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, nulla per le spese. Così