Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs despite lack of acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the collective dismissal judgment extinguished following the appellants' formal withdrawal. Although the appellant companies withdrew their appeal, the court noted the controricurrent (the employee) did not explicitly accept the withdrawal. Consequently, the court ruled that the withdrawal was unilateral and effective, but the withdrawing parties must bear the litigation costs incurred by the other side.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal is effective upon notification to the parties, extinguishing the proceedings and the interest to contest the judgment, even without the controricurrent's explicit acceptance, though the withdrawing party remains liable for the opponent's costs if acceptance is absent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29517-2020 proposto da: AIR ITALY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei rispettivi Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 23, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO che le rappresentano e difendono; - ricorrenti - contro Oggetto LICENZIAMENTO COLLETTIVO R.G.N. 29517/2020 Cron. Rep. Ud. 11/05/2022 CC MARTELLI ILARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato SERGIO GALLEANO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 116/2020 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 29/09/2020 R.G.N. 13/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere Dott.
GUALTIERO MICHELINI. Rilevato che 1. la Corte di appello di Cagliari - Sez. Dist. di Sassari, decidendo sul reclamo proposto da Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) e da Air Italy Fleet Management Companys.p.a.- AIFCM (già Air Italy s.p.a.) e sul reclamo incidentale proposto da Ilaria Martelli, in parziale riforma della sentenza inter partes del Tribunale di Tempio Pausania, ha confermato l’accertamento dell’unitarietà dell’impresa costituita dalle società Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) e AIFMC (già Air Italy s.p.a.) e l’ordine di reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, ed ha condannato le reclamanti a corrispondere alla lavoratrice un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, oltre accessori di legge (senza ulteriori detrazioni, invece operate in primo grado) ed al versamento dei contribuiti previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;
2. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Air Italy s.p.a. in liquidazione e AIMFC s.p.a. in liquidazione, affidato a 4 motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso ed ha depositato successiva memoria;
3. le società ricorrenti hanno successivamente notificato alle controparti, in prossimità dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al giudizio ed hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio; la difesa della lavoratrice, nel dare atto dell’avvenuta notificazione della rinuncia, ha insistito per la condanna alle spese, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Considerato che 1. preliminarmente deve rilevarsi che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondenteai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dalle ricorrenti e dai loro difensori, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 27746/2021);
2. essa è produttiva d i effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma privo del carattere c.d. “accettizio” (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali: Cass. 3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass. SSS.UU. 3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. U, 1923/1990; Cass. 23840/2008, 4446/1986);
3. gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono invero finalizzati solo ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. 27359/2021, 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art. 391 c.p.c. prevede che la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. 27082/2021, 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass.31173/2021);
4. nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia (la controricorrente, come visto, non si è opposta, senza però aderirvi esplicitamente e senza fare riferimento ad una eventuale accettazione della compensazione delle spese di lite, delle quali ha anzi chiesto la liquidazione), deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 10396/2021);
5. in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto e le spese vanno poste a carico delle rinunzianti, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Sergio Galleano, difensore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario, senza alcuna statuizione in tema di condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% spese forfettarie, oltre ac