Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24370/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; appellant companies formally renounced appeal, court declared case extinct and assigned costs to them.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24370/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct after the appellant companies formally renounced the litigation. Although the lower court had ordered the reinstatement of a worker and awarded damages, the appellants unilaterally withdrew their challenge to the appellate judgment. The court ruled that while the withdrawal was valid, the opposing party did not accept it, meaning the withdrawing companies must bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral renunciation of a cassation appeal is effective upon notification to the parties and produces the effect of extinguishing the proceedings; in the absence of the opposing party's acceptance, the renouncing party bears the litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal unilateral renunciation litigation costs allocation judicial extinction procedural formalities unità del fallimento gruppo di società liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
preliminarmente deve rilevarsi che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dalle ricorrenti e dai loro difensori, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
Art. 391 c.p.c.
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dalle ricorrenti e dai loro difensori, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 390 c.p
preliminarmente deve rilevarsi che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dalle ricorrenti e dai loro difensori, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art.
art. 391 c.p
390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dalle ricorrenti e dai loro difensori, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 27746/2021
Cassation appeal dismissed due to withdrawal; respondent not adhering to withdrawal triggers cost liability on appellant.
Cass. 3971/2015
“accettizio” (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali: Cass. 3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass.
Cass. 9857/2011
Cass. 21894/2009
Cass. 28675/2005
Cass. SSS.UU. 3876/2010
3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass. SSS.UU. 3876/2010; Cass.
Cass. 266/2019
3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.
Cass. 22594/2013
Cass. Sez. U, 1923/1990
266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. U, 1923/1990; Cass.
Cass. 23840/2008
U, 1923/1990; Cass. 23840/2008, 4446/1986);
Cass. 4446/1986
Cass. 27359/2021
Cassation appeal dismissed as withdrawn; unilateral withdrawal extinguishes proceedings without opposing party acceptance.
Cass. 2317/2016
Cass. 27082/2021
Cassation appeal dismissed as extinguished by plaintiff's unilateral withdrawal with counterparty acceptance and settlement agreement.
Cass. 23113/2021
Cassation appeal dismissed as withdrawn; unilateral withdrawal extinguishes proceedings without opposing party acceptance.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29513-2020 proposto da: AIR ITALY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei rispettivi Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO, ENRICO BOURSIER NIUTTA che le rappresentano e difendono; - ricorrenti - contro Oggetto LICENZIAMENTO COLLETTIVO R.G.N. 29513/2020 Cron. Rep. Ud. 11/05/2022 CC CARAMIA DORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato SERGIO GALLEANO, che la rappresenta e difende; - contror icorrente - avverso la sentenza n. 114/2020 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 28/09/2020 R.G.N. 29/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Rilevato che 1. la Corte di appello di Cagliari - Sez. Dist. di Sassari, decidendo sul reclamo proposto da Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) e da Air Italy Fleet Management Companys.p.a.- AIFCM (già Air Italy s.p.a.) e sul reclamo incidentale proposto da Dora Caramia, in parziale riforma della sentenza inter partes del Tribunale di Tempio Pausania, ha confermato l’accertamento dell’unitarietà dell’impresa costituita dalle società Air Italy s.p.a. (già Meridiana Fly s.p.a.) e AIFMC (già Air Italy s.p.a.) e l’ordine di reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, ed ha condannato le reclamanti a corrispondere alla lavoratrice un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto,dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, in misura non superiore a dodici mensilità, oltre accessori di legge (senza ulteriori detrazioni, invece operate in primo grado) ed al versamento dei contribuiti previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;

2. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Air Italy s.p.a. in liquidazione e AIMFC s.p.a. in liquidazione, affidato a 4 motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso ed ha depositato successiva memoria;

3. le soc ietà ricorrenti hanno successivamente notificato alle controparti, in prossimità dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al giudizio ed hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio; la difesa della lavoratrice, nel dare atto dell’avvenuta notificazione della rinuncia, ha insistito per la condanna alle spese, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario; Considerato che 1. preliminarmente deve rilevarsi che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dalle ricorrenti e dai loro difensori, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 27746/2021);

2. essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dalla parte controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma privo del carattere c.d. “accettizio” (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali: Cass. 3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass. SSS.UU. 3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. U, 1923/1990; Cass. 23840/2008, 4446/1986);

3. gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono invero finalizzati solo ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. 27359/2021, 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art. 391 c.p.c. prevede che la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. 27082/2021, 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass.31173/2021);

4. nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia (la controricorrente, come visto, non si è opposta, senza però aderirvi esplicitamente e senza fare riferimento ad una eventuale accettazione della compensazione delle spese di lite, delle quali ha anzi chiesto la liquidazione), deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 10396/2021);

5. in conclusione, il processo di cassazione va dichiarato estinto e le spese vanno poste a carico delle rinunzianti, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Sergio Galleano, difensore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario, senza alcuna statuizione in tema di condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% spese forfettarie, oltre acc