Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24261/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the specificity of appeal reasons under Article 342 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24261/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds linking the alleged violation of Article 342 of the Civil Procedure Code to the content of the first-instance judgment. Although the appellant cited specific arguments from the appeal, the court found these excerpts insufficient to demonstrate how the lower court's decision lacked specificity. Consequently, the court could not verify the substantive basis of the complaint and dismissed the request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 342 cod. proc. civ.; The appeal must specifically detail the grounds for the lack of specificity of the appeal reasons in relation to the content of the first-instance judgment, as mere reproduction of appeal arguments is insufficient to allow the court to verify the complaint ex actis.

Parole chiave

Generato dall'IA
specificity of appeal reasons Article 342 Civil Procedure Code inadmissibility of cassation appeal lack of specific grounds ex actis verification requirement violazione dei doveri professionali rimborso dell'assicurazione malattie incapacità lavorativa attestata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 342 cod. proc. civ.
Art. 360 nr. 3 enr. 4 cod. proc. civ.
Art. 1 co. 17 L. 228/2012
I, 23/03/2018, n.7371;Cass. 10 gennaio 2012, n.
Art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri
articolo 342 cod.proc.civ
4 cod.proc.civ.― la violazione e/o erronea applicazione dell'articolo 342 cod.proc.civ.
art. 342 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU 22/05/2012, n. 8077
Cassazione civile sez. I, 23/03/2018, n. 7371
Cass. 10 gennaio 2012, n. 86
I, 23/03/2018, n.7371;Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass.
Cass. 21 maggio 2004, n. 9734
86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734, rese nella fattispecie reciproca, in cui il ricorso in cassazione era proposto dall’appellato per lamentare la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello).
Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315
13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto(Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7291/2016 R.G. proposto da : RUSSO LEONARDO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAGOSSI PAOLA (CGSPLA62M48E253R) -ricorrente- contro AZIENDA USL DELLA ROMAGNA già AZIENDA USL DI RIMINI, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA GRAZIOLI 5, presso lo studio dell’avvocato RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA (RSSMRS52C42G535K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1263/2015 depositata il05/01/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere FRANCESCA SPENA. RILEVATO CHE 1.La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 5 gennaio 2016, dichiarava inammissibile l'appello proposto da LEONARDO RUSSO, pediatra di libera scelta dell'AZIENDA USL di RIMINI, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda del RUSSO per la dichiarazione di nullità, annullabilità o risoluzione dei due lodi - nr.1 e nr. 2 dell’anno 2009 - emessi dal collegio arbitrale costituito ai sensi dell'articolo 30 dell’ Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 28 settembre 2006 per i pediatri di libera scelta, che avevano disposto, rispettivamente, la riduzione del 20% del trattamento economico per la durata di mesi tre e la sospensione dal rapporto convenzionale per la stessa durata. 2.La Corte territoriale osservava che il RUSSO nell'atto di appello replicava quanto esposto nel ricorso introduttivo della lite, senza confrontarsi con gli argomenti spesi dal Tribunale nel respingere la domanda; difettava, dunque, il requisito di specificità dei motivi di appello di cui all'articolo 342 cod.proc.civ. 3.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza LEONARDO RUSSO, articolato in un unico motivo di censura, cui ha resistito l'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA- già AZIENDA USL DI RIMINI - con controricorso, illustrato con memoria.

CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo di censura il ricorrente ha denunciato― ai sensi dell'articolo 360 nr.3 enr. 4 cod.proc.civ.― la violazione e/o erronea applicazione dell'articolo 342 cod.proc.civ. 2.Ha evidenziato che la sentenza, per errore materiale, faceva riferimento ad un appello proposto dal signor «LODI», segnalando che il refuso costituiva un indice del fatto che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione era relativa «probabilmente» ad altra controversia.

3. Ha esposto che alla pagina 4 del ricorso d'appello vi era un paragrafo relativo alla sentenza impugnata ed ha dedotto che l'atto era articolato in motivi specifici di impugnazione, consistenti, quanto al primo lodo, nella contraddittorietà degli elementi probatori, nella mancata trascrizione della clausola arbitrale nel lodo, nel vizio di eccesso di mandato e, quanto al secondo lodo, nella violazione dell'articolo 30,comma sette, ACN 23 marzo 2005.

4. Ha lamentato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi su tali censure o si era pronunciato con motivazione carente e/o apparente, con conseguente necessità di riproporle in sede di gravame.

5. Ha invocato il principio secondo cui la specificità dei motivi d'appello non deve essere intesa in senso formalistico richiedendo, piuttosto, la individuazione dell'oggetto della richiesta di riesame.

6. Il ricorso è inammissibile.

7. Ed, invero, anche in caso di denunzia di un vizio processuale il potere di questa Corte di accesso diretto agli atti ai fini della verifica del fatto processuale resta condizionato al previo assolvimento dell’onere della parte ricorrente di rispettare il requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, sicchè l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato ( Cass. SU . 22/05/2012, n.8077).

8. Tale principio trova applicazione anche in ipotesi di denuncia di un errore del giudice di merito nella valutazione dei motivi d’appello; ne consegue che il ricorrente, ove lamenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod.proc.civ., deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi in rapporto al contenuto della sentenza di primo grado (Cassazione civile sez. I, 23/03/2018, n.7371;Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; Cass. 21 maggio 2004, n. 9734, rese nella fattispecie reciproca, in cui il ricorso in cassazione era proposto dall’appellato per lamentare la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello).

9. L’odierno ricorrente non ha esposto in modo specifico il contenuto della sentenza di primo grado, indicando minimi passaggi della motivazione ed ha riprodotto soltanto brevi stralci dei motivi di appello su cui verte la odierna impugnazione.

10. Gli stralci riportati in ricorso, peraltro, non sono idonei a confutare il giudizio di mancanza di specificità dell’appello espresso nella sentenza impugnata; l’ affermazione del vizio motivazionale della sentenza di prime cure, compiuta nelle parti trascritte, non è infatti circostanziata dalla indicazione, nel loro contenuto, degli elementi di prova dai quali sarebbe emersa la contraddittorietà dei lodi ( Si legge, infatti, nello stralcio del ricorso di appello trascritto alla pagina 14 del ricorso in cassazione, in fine: «La sentenza del giudice di prime cure è palesemente viziata nel proprio apparato motivazionale là dove non si avvede, ed anzi respinge la richiesta di nullità di entrambi i lodi arbitrali, della patente contraddittorietà degli stessi. Contraddittorietà desumibile dagli stessi elementi di prova emersi nella loro procedura…»).

11. In sostanza, il ricorso per cassazione non consente a questa Corte di verificare ex actis il fondamento della censura; da ciò consegue la sua inammissibilità.

12. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

13. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto(Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri