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Ordinanza — n. 24135/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against administrative performance pay, ruling judges cannot substitute merit evaluation for public administration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24135/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by the Sicilian Regional Administration against a lower court's order for performance-based pay. The administration argued that the judge exceeded jurisdiction by substituting its own merit evaluation for that of the public administration, violating procedural rules. The court agreed, holding that while the evaluation procedure was flawed, the judge could not bypass the administration's discretionary power to assess results and must remand the case for a proper evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1 cod. proc. civ.; Art. 39 c.c.r.l.; The judicial body reviewing administrative performance pay must stop at the illegality of the evaluation procedure and cannot substitute its own merit assessment for that of the public administration, which retains exclusive discretionary power.

Parole chiave

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performance-based pay public administration merit evaluation judicial substitution discretionary power procedural illegality remand for new trial valutazione dell'amministrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1 cod. proc. civ.
E (in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 39 c.c.r.l.
178/2016; riteneva la Corte territoriale fondata la pretesa creditoria del Genchi confermando il giudizio di prime cure che aveva ritenuto l’illegittimità della valutazione operata dall’amministrazione regionale in ordine ai risultati conseguiti per violazione dei criteri generali di cui all’art. 39 c.c.r.l.
Art. 3 e 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E
178/2016; riteneva la Corte territoriale fondata la pretesa creditoria del Genchi confermando il giudizio di prime cure che aveva ritenuto l’illegittimità della valutazione operata dall’amministrazione regionale in ordine ai risultati conseguiti per violazione dei criteri generali di cui all’art. 39 c.c.r.l.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 39 c.c
178/2016; riteneva la Corte territoriale fondata la pretesa creditoria del Genchi confermando il giudizio di prime cure che aveva ritenuto l’illegittimità della valutazione operata dall’amministrazione regionale in ordine ai risultati conseguiti per violazione dei criteri generali di cui all’art. 39 c.c.r.l.
art. 323 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26615/2019
19469/2016 Pag.e/o erronea riguardo al raggiungimento degli obiettivi, valutazione rimessa al potere discrezionale della medesima PA (si veda, in termini, Cass. n. 26615/2019 ed il principio ivi affermato al punto 3.5., qui condiviso);
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Testo completo

unciato la seguente Oggetto: Dirigente ente locale Retribuzione di risultato R.G.N.19469/2016 Cron. Rep. CC 15/06/2022 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19469/2016 R.G. proposto da: REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE REGIONE SICILIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro GENCHI GIOACCHINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 25, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO BARRILE; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 178/2016 depositata il 21/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere CATERINA MAROTTA. Rilevato che:

1. con ricorso al Tribunale del Lavoro di Palermo il Dott. Gioacchino Genchi, già dirigente della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (ARTA), R.G.N. 19469/2016 Pag.Dipartimento Territorio e Ambiente, chiedeva l’emissione di ingiunzione contro l’amministrazione regionale per il pagamento di somme a titolo di retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 41 del c.c.r.l. dell’Area della dirigenza, pari al 30 per cento delle retribuzioni di posizione di cui all’art. 5 lett. c), del medesimo c.c.r.l., per l’importo complessivo di euro 9.296,35;

2. il Tribunale accoglieva il suddetto ricorso, emettendo il consequenziale decreto ingiuntivo;

3. in sede di opposizione il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’Assessorato opponente a corrispondere a Genchi Gioacchino la somma di euro 9.296,35 oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per retribuzione di risultato anno 2006;

4. l’Amministrazione regionale proponeva impugnazione che veniva respinta dalla Corte d’appello di Palermo con la sentenza n. 178/2016; riteneva la Corte territoriale fondata la pretesa creditoria del Genchi confermando il giudizio di prime cure che aveva ritenuto l’illegittimità della valutazione operata dall’amministrazione regionale in ordine ai risultati conseguiti per violazione dei criteri generali di cui all’art. 39 c.c.r.l. e delle regole procedimentali; premetteva la Corte territoriale che l’Amministrazione Regionale aveva approvato con decreto D.G.G. i criteri generali di valutazione dei dirigenti del Dipartimento per gli esercizi 2004-2006 contenenti una minuziosa previsione delle fasi della procedura e dei livelli di risultato per ciascun obiettivo, ancorando, dunque, l’esercizio della discrezionalità al rispetto di regole procedimentali ed a rigorosi parametri oggettivi; richiamava la nota dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica della regione Siciliana del 16/9/2010 secondo cui il processo valutativo si era fermato alla fase di prima istanza mancando di fatto il giudizio conclusivo di valutazione cui si sarebbe dovuti pervenire con una rituale formalizzazione del provvedimento supportato da elementi di giudizio certi, verificabili, motivati e condivisi; rilevava, in assonanza con la suddetta nota, che vi era stata da parte dell’Amministrazione laviolazione dei previsti criteri generali e delle regole procedimentali; evidenziava che nella specie, proprio per tale mancato rispetto di criteri generali e delle regole generali i dirigenti responsabili erano stati rinviati a giudizio per il reato di cui all’art. 323 cod. pen.; respingeva, sulla base degli esiti istruttori, le censure dell’Amministrazione aventi ad oggetto l’affermazione del primo giudice del raggiungimento da parte del Genchi del punteggio minimo di 70,00 per la valutazione positiva della prestazione dirigenziale e la conseguente erogazione dell’indennità di risultato nonché raggiungimento degli obiettivi contrattuali assegnati al Genchi nel 2006;

R.G.N. 19469/2016 Pag.riteneva che la circostanza che il Genchi avesse sottratto competenze assessoriali sottoscrivendo illegittimamente direttive, poteva rilevare ai fini della ‘bassa’ valutazione attribuita dall’Amministrazione in relazione alle aree “analisi e programmazione e gestione e realizzazione” ma non poteva inficiare il punteggio attribuito in relazione ad altri obiettivi; riteneva irrilevante, ai fini della valutazione dei risultati conseguiti nel 2006, la revoca dell’incarico dirigenziale intervenuta alcuni anni dopo;

5. per la cassazione della sentenza le Amministrazioni regionali hanno proposto ricorso affidato ad un motivo;

6. Gioacchino Genchi ha resistito con controricorso. Consideratoche:

1. con l’unico motivo le Amministrazioni denunciano:difetto di giurisdizione - eccesso di potere giurisdizionale per violazione della sfera di merito riservata alla pubblica amministrazione -Violazione degli artt. 3 e 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1 cod. proc. civ.; censurano la sentenza impugnata perché, nonostante risultasse provato che il Genchi non aveva affatto raggiunto gli obiettivi prefissati, ha riconosciuto al predetto il diritto alla retribuzione di risultato attribuendogli il punteggio utile a tal fine, con ciò sostituendosi all’amministrazione datrice di lavoro nella valutazione di merito riguardo al raggiungimento degli obiettivi;

2. si deve preliminarmente dare atto che questa sezione semplice è legittimata alla piena decisione ai sensi dell’art. 360, n. 1, cod. proc. civ. sulle questioni di giurisdizione in materia di pubblico impiego, in forza di decreto di assegnazione del Primo Presidente in data 10-14 settembre 2018;

3. tanto premesso, il motivo è fondato nei sensi qui di seguito evidenziati; 3.1. correttamente la Corte territoriale ha proceduto all’accertamento del rispetto da parte della PA dei criteri generali e delle regole procedimentali previsti per pervenire alla valutazione finale del dirigente (si vedano l’art. 39 del c.c.r.l. per il personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana relativo al quadriennio 2002-2005 ed il decreto del D.D.G. del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente n. 488/2005 diffusamente analizzati nella sentenza) e, con giudizio in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità, ha ritenuto, nello specifico, che i suddetti criteri e le regole procedurali fossero stati violati (“essendosi il procedimento valutativo fermato alla prima istanza, mancando di fatto il giudizio conclusivo di valutazione”); 3.2. tuttavia, il giudice del merito si sarebbe dovuto fermare a tale accertata illegittimità del procedimento valutativo per violazione delle regole fissate, non potendo procedere oltre, sostituendosi alla PA ed effettuando direttamente la valutazione omessa R.G.N. 19469/2016 Pag.e/o erronea riguardo al raggiungimento degli obiettivi, valutazione rimessa al potere discrezionale della medesima PA (si veda, in termini, Cass. n. 26615/2019 ed il principio ivi affermato al punto 3.5., qui condiviso);

4. da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui sopra e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;

5. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e ri