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Sentenza — n. 24046/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal against lower court ruling on civil penalties for late social security payments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24046/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a Bologna appellate court decision that denied civil penalties for late social security contributions. The INPS argued that penalties should apply automatically upon default, while the lower court excused the debtor based on lack of imputability and the failure to mail payment forms. The court ruled that civil penalties are an automatic consequence of non-payment, independent of fault or the debtor's ability to prove non-imputability.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 8, legge 388/2000; Art. 1207 cod. civ.: Civil penalties for late social security contributions are an automatic consequence of non-payment and do not require proof of fault or imputability.

Parole chiave

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civil penalties social security contributions late payment imputability automatic consequence INPS sanctions mora credendi spese di mora

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8 bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L.
Art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.
Con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - l'Istituto ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art.
Art. 116, comma 8, legge nr. 388 del 2000
- l'Istituto ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, della legge nr.
Artt. 1206, 1207, 1208 cod.civ.
art. 1207 cod.civ
La statuizione è criticata dall'INPS che assume come la disciplina dell'art. 1207 cod.civ., non faccia riferimento alcuno alle «sanzioni civili» che, invece, rappresentano una conseguenza automatica dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva e trovano specifica disciplina nella legge nr.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 17650 del 2003
Cass. nr.17507 del 2008
17650 del 2003; Cass. nr.17507 del 2008; Cass.
Cass. nr. 12829 del 2011
nr.17507 del 2008; Cass. nr. 12829 del 2011; Cass.
Cass. nr. 11561 del 2017
12829 del 2011; Cass. nr. 11561 del 2017; Cass nr.
Cass nr. 32237 del 2018
11561 del 2017; Cass nr. 32237 del 2018)- l'applicazione delle sanzioni medesime prescinde da qualsiasi indagine circa l'imputabilità e la colpa dell'inadempimento.
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Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso 24128-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2022 Avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE1 • N.R.G. 24128/2017 MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrente - contro COSTA ALESSANDRO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO FOCHERINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 361/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/04/2016 R.G.N. 1101/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere Dott.

GABRIELLA MARCHESE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSAN.R.G. 24128/2017 1.Con sentenza depositata il 12 aprile 2016, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovute le somme, oggetto di due avvisi di addebito opposti, per sanzioni civili richieste dall'INPS ad Alessandro Costa per il ritardato pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti.

2. La Corte di appello, in estrema sintesi, ha ritenuto non imputabile il ritardo al debitore e ha applicato la disciplina della mora credendi 3. Avverso la pronuncia, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria, cui ha resistito, con controricorso, Alessandro Costa.

4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, nr. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, nr. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.

6. Con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - l'Istituto ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, della legge nr. 388 del 2000, per avere la Corte di appello di Bologna ritenuto che non fossero dovute le sanzioni civili di cui alla indicata disposizione, richieste con gli avvisi di addebito opposti, avendo il debitore messo in - N.R.G. 24128/2017 mora l'INPS, attraverso la tempestiva segnalazione di perdurante attività della società (che giustificava dunque l'iscrizione alla gestione commercianti), con applicazione, pertanto, della disciplina di cui agli artt. 1206 e 1207 cod.civ.

7. La statuizione è criticata dall'INPS che assume come la disciplina dell'art. 1207 cod.civ., non faccia riferimento alcuno alle «sanzioni civili» che, invece, rappresentano una conseguenza automatica dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva e trovano specifica disciplina nella legge nr. 388 del 2000.

8. Il motivo è fondato.

9. Invero le cosiddette «sanzioni civili» -comminate per l'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali- costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall'Istituto previdenziale, con l'ulteriore conseguenza che - secondo giurisprudenza risalente e costante di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. nn. 17650 del 2003; Cass. nr.17507 del 2008; Cass. nr. 12829 del 2011; Cass. nr. 11561 del 2017; Cass nr. 32237 del 2018)- l'applicazione delle sanzioni medesime prescinde da qualsiasi indagine circa l'imputabilità e la colpa dell'inadempimento.

10. I contributi, infatti, maturano e sono dovuti dalla data di iscrizione del lavoratore alla relativa gestione e la loro quantificazione avviene per legge.

11. Coerentemente, si è precisato che l'omesso o tardivo invio al domicilio dell'obbligato dei bollettini postali da utilizzare per il pagamento dei contributi non esclude, nel caso di omesso o tardivo adempimento dell'obbligazione contributiva, la soggezione dell'inadempiente alle sanzioni civili (v. pronunce citate supra). • N.R.G. 24128/2017 12. La sentenza impugnata si discosta dal principio di diritto enunciato - in quanto nega la soggezione alle sanzioni civili, per il tardivo versamento di contributi previdenziali, in dipendenza della ritenuta «non imputabilità» del ritardo e in ragione del «mancato invio dei bollettini necessari ad effettuare il versamento dei contributi dovuti» - e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dall'Istituto ricorrente.

13. Il ricorso, pertanto, dev'essere accolito, con assorbimento del secondo motivo, con cui in via subordinata, l'INPS ha dedotto la violazione degli artt. 1206, 1207, e 1208 cod.civ.

14. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito