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Ordinanza Interlocutoria — n. 23756/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders notification to necessary co-litigant third party to join proceedings under Art. 331 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23756/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the notification of the appeal to the third-party garnishee, the Corporate Pension Fund, which was previously absent from the proceedings. The appellant bank argued that the third party must be joined as a necessary co-litigant because the garnishment judgment involved their assets. The court ruled that the cause is indivisible under Article 331 of the Code of Civil Procedure, necessitating the third party's participation before the appeal can be fully examined.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; The cause is indivisible when a third party is a necessary co-litigant in proceedings regarding the validity or legality of a garnishment, requiring their notification to join the proceedings.

Parole chiave

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necessary co-litigant indivisible cause garnishment proceedings third party notification Corporate Pension Fund Art. 331 c.p.c. procedural joinder contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9527/87
Cass. 9571/97
Cass. 3899/20
Cass. 13533/21
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15663-2016 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati CLAUDIO SCOGNAMIGLIO e RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 2317 PIRAINO NICOLETTA; - intimata - avverso la sentenza n. 897/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/12/2015 R.G.N. 214/2015; \ , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Ritenuto che La Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'opposizione all'esecuzione proposta da Piraino Nicoletta, ex dipendente del Monte dei Paschi di Siena, avverso due pignoramenti presso terzi notificati dallo stesso Monte dei Paschi e aventi ad oggetto le somme accumulate presso la Cassa di Previdenza Aziendale per il personale del Monte dei Paschi a titolo di contribuzione in funzione del trattamento pensionistico complementare. La sentenza era resa nel litisconsorzio di debitore, creditore e terzo pignorato - quest'ultimo rimasto contumace; il ricorso per cassazione non è stato notificato al terzo pignorato Cassa di Previdenza Aziendale per il personale del Monte dei Paschi; il terzo pignorato deve reputarsi litisconsorte necessario nei giudizi sulla legittimità o validità del pignoramento (Cass.9527/87, Cass.9571/97, Cass.3899/20; v. anche Cass.13533/21), sicchè la causa appare inscindibile ai sensi dell'art.331 c.p.c., applicabile alle ipotesi di litisconsorzio necessario sia sostanziale che processuale; ritenuto necessario fissare il termine per la notifica del ricorso al terzo pignorato; p.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo; concede termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso a Cassa di Previdenza Aziendale per il personale del Monte dei Paschi.

Roma, così deciso all'adunanza camerale del 9.6.