Decreto — n. 23680/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro DI PALMA DOMENICO,domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatoe difeso da ll’ avvocato Roberto CARAPELLE , giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 873/2019 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 18.06.2019 N.R.G. 619/2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 23680/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 873/2019 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 18.06.2019 N.R.G. 619/2018.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro DI PALMA DOMENICO,domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatoe difeso da ll’ avvocato Roberto CARAPELLE , giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 873/2019 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 18.06.2019 N.R.G. 619/2018.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario; Rilevato altresì che non ricorrono i presuppostiprocessuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, spese liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi,spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Roberto Carapelle, antistatario. Roma, 22 luglio 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI