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Decreto — n. 23678/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal and orders appellant to pay costs due to lack of double contribution prerequisites.

Numero d'incarto Decreto — n. 23678/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal process extinguished and ordered the appellant to pay procedural costs to the opposing party. The court found that the statutory prerequisites for applying the 'double contribution' fee were not met because the appeal was not rejected or declared inadmissible. Consequently, the court ruled that this exceptional sanctionary measure must be interpreted strictly and cannot be extended by analogy.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The double contribution fee is an exceptional sanctionary measure subject to strict interpretation and cannot be applied by analogy or extensive interpretation when the appeal is not rejected or declared inadmissible.

Parole chiave

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double contribution fee strict interpretation procedural costs exceptional sanctionary measure appeal extinguishment cpc articles 390 391 no extension by analogy condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.12/11/2015, n. 23175
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Testo completo

o nella causa vertente tra: R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro PONTIERI CESARE+ALTRI, domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’ avvocato Lorenzo FRANCESCHINIS, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 829/2019 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 11.06.2019 N.R.G. 673/2018.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, per tanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrenteal pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi,spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Roma, 22 luglio 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI