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Decreto — n. 23676/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and orders RFI to pay costs due to lack of procedural grounds for double contribution.

Numero d'incarto Decreto — n. 23676/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinct and ordered the appellant, RFI, to pay procedural costs to the respondent. The respondent argued that the double contribution should apply, but the court found no procedural prerequisites met. The decision rests on the principle that this exceptional sanction requires strict interpretation and cannot be extended by analogy.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The double contribution is a strict sanction applicable only to typical rejections, precluding its extension via analogy or extensive interpretation.

Parole chiave

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double contribution strict interpretation procedural prerequisites exceptional sanction no analogy allowed procedural extinction costs allocation condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12/11/2015, n. 23175
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Testo completo

o nella causa vertente tra: R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro NOTO ROBERTO, domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto CARAPELLE, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 1332/2019 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 17.09.2019 N.R.G. 243/2018.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese in favore del controricorrente, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; Rilevato altresì che non ricorrono i presuppostiprocessuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibil e, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, spese liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi,spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Roberto Carapelle antistatario. Roma, 22 luglio 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI