Cassation court dismisses appeal and orders costs due to lack of procedural grounds for double contribution payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinct and ordered the appellant to pay procedural costs to the respondents. The key fact was that the statutory requirement for the 'double contribution' payment applies only to typical rejection scenarios, not this case. Consequently, the court ruled the measure is exceptional and strictly interpreted, precluding its extension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; The double contribution payment is a sanction of strict interpretation applicable solely to typical rejection cases and cannot be extended by analogy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avvocato Luigi FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo TOSI, giusta delega in atti; ricorrente contro CASTUCCI LUIGI, CASERTA FEDERICO e PETRUCCI DIEGO,domiciliatIope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese dagli avvocati Mirella CAFFARATTI e Luca PIGOZZI, giusta delega in atti; controricorrenti Avverso la sentenza n. 681/2019 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 04.10.2019 N.R.G. 60/2019.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese in favore dei controricorrenti; Rilevato altresì che non ricorrono i presuppostiprocessuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzion atoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favoredei controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi,spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge. Roma,22 luglio 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI