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Ordinanza — n. 23181/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinguished per articles 390 and 391 of Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23181/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal process extinguished following the appellant's withdrawal at the chamber hearing. Carlo Del Villano had challenged an appellate judgment against ENAC regarding public employment, but voluntarily renounced the cassation request before the final ruling. The court ruled that the process ends immediately upon acceptance of the withdrawal under the relevant procedural articles, with no further disposition on costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; Upon withdrawal of a cassation appeal, the process is extinguished without further disposition on costs or double unified contribution.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal process extinguishment Civil Procedure Code unified contribution waiver appellant renunciation diritto di ottenere una decisione ritiro dell'azione giudiziaria diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Article 13, paragraph 1 quater, of D.P.R. n. 115 of 2002
Non opera il raddoppio del contributo unificato, in quanto l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27138-2016 proposto da: DEL VILLANO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTURO SALERNI; - ricorrente - contro ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CI VILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA , alla VIA DEI PORTOGHESI 12; Oggetto Pubblico impiego R.G.N. 27138/2016 Cron.

Rep. Ud. 25/05/2022 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 3745/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/06/2016 R.G.N. 2757/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI. FATTO La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3745 del 2016 accoglieva l’appello principale proposto dall’ENAC nei confronti di Carlo Del Villano, respingeva quello incidentale proposto da quest’ultimo nei confronti dell’ENAC, entrambi rispetto alla sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma, e per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza respingeva le domande avanzate da Carlo Del Villano con il ricorso di primo grado.

Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso il Del Villano prospettando sette motivi di ricorso.Resiste con controricorso l’ENAC.In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata. DIRITTO In prossimità dell’adunanza camerale è stata depositatarinuncia al ricorso,che è stata accettata. Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità. Non opera il raddoppio del contributo unificato, in quanto l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012 - che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato -non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio.Così deciso