Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 22894/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22894/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22894/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o nella causa vertente tra: BIGUCCI DEBORA+ALTRI, elettivamente domiciliatiin Roma, Via Ippolito Nievo 61 presso lo studio dell’avvocato MariaGrazia PIACCIANO, rappresentati e difes i d all’avvocato Domenico DE ANGELIS, giusta delega in atti; ricorrenti contro AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Livenza 3 presso lo studio dell’avvocato Massimo LOTTI, rappresentata e difesa dall’ avvocato Fabrizio DAVERIO , giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 833/2019 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 15.11.2019 N.R.G. 182/2019.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 22894/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvederesulle spese; Rilevato altresì che non ricorronoi presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta inter pretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali ripetibili assunzione delle spese anticipo delle spese riduzione delle tasse procedura straordinaria di fissazione dei contributi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o nella causa vertente tra: BIGUCCI DEBORA+ALTRI, elettivamente domiciliatiin Roma, Via Ippolito Nievo 61 presso lo studio dell’avvocato MariaGrazia PIACCIANO, rappresentati e difes i d all’avvocato Domenico DE ANGELIS, giusta delega in atti; ricorrenti contro AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Livenza 3 presso lo studio dell’avvocato Massimo LOTTI, rappresentata e difesa dall’ avvocato Fabrizio DAVERIO , giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 833/2019 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 15.11.2019 N.R.G. 182/2019.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvederesulle spese; Rilevato altresì che non ricorronoi presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta inter pretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, spese liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, espese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge. Roma,20 luglio 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI