Decreto — n. 22894/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo nella causa vertente tra: BIGUCCI DEBORA+ALTRI, elettivamente domiciliatiin Roma, Via Ippolito Nievo 61 presso lo studio dell’avvocato MariaGrazia PIACCIANO, rappresentati e difes i d all’avvocato Domenico DE ANGELIS, giusta delega in atti; ricorrenti contro AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Livenza 3 presso lo studio dell’avvocato Massimo LOTTI, rappresentata e difesa dall’ avvocato Fabrizio DAVERIO , giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 833/2019 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 15.11.2019 N.R.G. 182/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 22894/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvederesulle spese; Rilevato altresì che non ricorronoi presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta inter pretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o nella causa vertente tra: BIGUCCI DEBORA+ALTRI, elettivamente domiciliatiin Roma, Via Ippolito Nievo 61 presso lo studio dell’avvocato MariaGrazia PIACCIANO, rappresentati e difes i d all’avvocato Domenico DE ANGELIS, giusta delega in atti; ricorrenti contro AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Livenza 3 presso lo studio dell’avvocato Massimo LOTTI, rappresentata e difesa dall’ avvocato Fabrizio DAVERIO , giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 833/2019 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 15.11.2019 N.R.G. 182/2019.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvederesulle spese; Rilevato altresì che non ricorronoi presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta inter pretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, spese liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, espese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge. Roma,20 luglio 2022 Il Presidente Guido RAIMONDI