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Ordinanza — n. 22848/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding exclusive ASL authority to issue safety violation fines over labor inspectorate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22848/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Labor's appeal against a lower court ruling that confirmed the Labor Inspectorate's authority to issue fines for safety violations. The Ministry argued that only the Local Health Authority (ASL) had exclusive jurisdiction, citing general inspection powers. The court held that the specific statutory provision regarding accident registers grants exclusive sanctioning power solely to the ASL, excluding concurrent jurisdiction for the Labor Inspectorate in this context. Consequently, the lower court's decision upholding the Inspectorate's power was deemed legally correct and the appeal was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 23, comma 2, d.lgs. n. 626/1994; Art. 4, comma 5, lett. o, d.lgs. n. 626/1994: The exclusive power to sanction violations of the accident register regulation belongs solely to the Local Health Authority, excluding concurrent jurisdiction for the Labor Inspectorate in this specific matter.

Parole chiave

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Labor Inspectorate Jurisdiction Local Health Authority Powers Workplace Safety Sanctions Accident Register Regulation Concurrent Competence D.Lgs 626/1994 Cassation Dismissal infortuni sul lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 2, d.lgs. n. 626/1994
626 del 1994, "ratione temporis" applicabile, costituisce, ai sensi della prima parte di detto comma, misura necessaria "per la sicurezza e la salute dei lavoratori"; e, a tale riguardo, l'art. 23 del citato d.lgs.
Art. 4, comma 5, lett. o, d.lgs. n. 626/1994
300 del 25 luglio 2012 (per un importo di C 5.177,82, comprensivo di spese di notifica), emessa - nei confronti di Filippo Pisani, quale trasgressore, e del "Bar Gorgona di Nardi Andrea & C s.n.c.", quale obbligata in solido - dalla DTL di Pisa, per la violazione dell'art. 4, comma 5, lett.
Art. 12, 15, 6, comma 1, lett. m), 21, comma 1, I. n. 833/1978
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
626 del 1994 ("ratione temporis" applicabile) può essere sanzionata solo dalla ASL territorialmente competente e non anche dall'ispettorato del lavoro; nulla sulle spese, in difetto di prova della tempestiva notifica del controricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 16157-2016 proposto da: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI PISA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrenti - 2022 contro 1212 SEASIDE CAFE DI NARDI ALESSANDRO & C. S.N.C. (già BAR GORGONA DI NARDI ANDREA & C. S.N.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, PISANI FILIPPO, elettivamente domiciliati in ROMA SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NASO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2168/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/12/2015 R.G.N. 1693/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI DI PAOLA; Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Pisa con la quale era stata accolta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 300 del 25 luglio 2012 (per un importo di C 5.177,82, comprensivo di spese di notifica), emessa - nei confronti di Filippo Pisani, quale trasgressore, e del "Bar Gorgona di Nardi Andrea & C s.n.c.", quale obbligata in solido - dalla DTL di Pisa, per la violazione dell'art. 4, comma 5, lett. o, del d.lgs. n. 626 del 1994 ("id.est.": mancata tenuta sul luogo di lavoro del prescritto registro infortuni a disposizione dell'organo di vigilanza); per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Direzione Territoriale del Lavoro di Pisa, affidato ad un motivo; la "Seaside Cafe di Nardi Alessandro & C. s.n.c." (già "Bar Gorgona di Nardi Andrea & C. s.n.c.") e Filippo Pisani hanno resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con l'unico articolato motivo i ricorrenti - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 delle preleggi, 6, comma 1, lett. m), e 21, comma 1, della I. n. 833 del 1978, 13 e 18 della I. n. 689 del 1981, 3 del d.l. n. 463 del 1983, conv. dalla I. n. 638 del 1983, 4, 23, 89 e 98 del d.lgs. n. 626 del 1994, 1, 7 e 13 del d.lgs. n. 124 del 2004, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si dolgono che il giudice di appello abbia riconosciuto la competenza esclusiva della ASL ad emettere l'ordinanza ingiunzione e non anche quella concorrente della DTL, avuto riguardo, in particolare, alle disposizioni di cui agli artt. 3 del d.l. n. 463 del 1983 (ove è previsto, tra l'altro, che agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro "sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni") e 7 del d.lgs. n. 124 del 2004 (ove è previsto, tra l'altro, che "Il personale ispettivo ha compiti di:

a) vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato ...;

f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali"). Ritenuto che: il motivo va disatteso, poiché la tenuta sul luogo di lavoro del prescritto registro infortuni di cui all'art. 4, comma 5, lett. o, del d.lgs. n. 626 del 1994, "ratione temporis" applicabile, costituisce, ai sensi della prima parte di detto comma, misura necessaria "per la sicurezza e la salute dei lavoratori"; e, a tale riguardo, l'art. 23 del citato d.lgs. (così come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 242 del 1996) prevede, per quanto qui interessa, che "1.

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro é svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio"; l'inequivoco dato letterale della disposizione è nel senso che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - comportante consequenzialmente la relativa potestà sanzionatoria - é svolta dalla unità sanitaria locale, salvo una competenza concorrente (esplicitata dal termine "anche") dell'ispettorato, attinente alla sola vigilanza relativa ad attività tassative da individuarsi appositamente; pertanto, avuto riguardo al contenuto della predetta disposizione, non è lecito ipotizzare, in materia - anche in difetto di particolari ragioni logiche -, una competenza dell'ispettorato affiancata a quella della ASL, neppure desumibile dalle norme indicate in ricorso, le quali investono il predetto ispettorato di funzioni generali di vigilanza, lasciate ferme dall'inciso posto ad apertura del riportato comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. n. 626 del 1994, nel cui ambito è tuttavia ritagliata, nel campo della sicurezza e della salute dei lavoratori, una competenza di settore facente capo esclusivamente alla ASL; in conclusione, va affermato che l'omessa tenuta del c.d. registro degli infortuni di cui all'art. 4, comma 5, lett. o, del d.lgs. n. 626 del 1994 ("ratione temporis" applicabile) può essere sanzionata solo dalla ASL territorialmente competente e non anche dall'ispettorato del lavoro; nulla sulle spese, in difetto di prova della tempestiva notifica del controricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. PQM rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13