Italian Court dismisses detention order against Albanian woman due to lack of reasoned proportionality assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a detention order issued by the Judge of Peace in Rome. The appellant, an Albanian national, argued that the detention violated EU directives regarding the gradual application of coercive measures, citing her valid passport, family ties, and a relative's offer of housing. The court found the lower court's reasoning insufficient because it failed to explicitly evaluate the risk of flight or the specific unavailability of alternative measures despite the appellant's lack of income and inability to recall her relative's address.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1bis, d.lgs. 286/1998; Art. 14, comma 1bis, d.lgs. 286/1998: In validating the detention of a non-EU citizen, the judge must explicitly assess proportionality and the necessity of alternative measures, providing specific reasons for rejecting them rather than issuing a summary denial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3000-2020 proposto da: HOXHAJ TAMARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRARA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 18/11/2019 R.G.N. 65793/2019; Oggetto R.G.N. 3000/2020 Cron. Rep. Ud. 28/04/2022 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con decreto 18 novembre 2019, il Giudice di Pace di Roma ha convalidato il decreto del Questore di Ragusa di trattenimento di Tamara Hoxhaj, cittadina albanese, nel CIE di Ponte Galeria, nell’impossibilità di procedere nell’immediatezza al suo accompagnamento coattivo alla frontiera in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto di Ragusa del 14 novembre 2019, valutata l’assenza di presupposti per l’applicazione di misure ad esso alternative;
2. il primo Giudice ha motivato il provvedimento per la mancanza di reddito della straniera (che si era opposta alla convalida deducendo l’inesistenza di un pericolo di fuga, l’assenza di un interprete e la disponibilità di una zia ad ospitarla, tramite una sua dichiarazione acquisita via fax), per avere ella affermato di non ricordare neppure l’indirizzo di abitazione della zia, di conoscere la lingua italiana e così interloquito con il giudice;
3. con atto notificato il 9 e 13 gennaio 2020, la straniera ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione degli artt. 7, 8, 9, 15 della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2008 in relazione all’art. 117 Cost., 14, comma 1bis d.lgs. 286/1998, per inosservanza dei principi di gradualità delle misure repressive della libertà personale, qual è il trattenimento in un CIE (Corte cost. n. 105/2001), nell’insussistenza di un pericolo di fuga, erroneamente ravvisato dal Giudice di Pace nella mancanza di un proprio concreto interesse al rientro nel Paese d’origine, avendo un regolare passaporto rilasciato dalle autorità albanesi in corso di validità (riscontrato dallo stesso decreto di espulsione prefettizio) e ben potendo esserle concessa una misura alternativa al trattenimento, in applicazione dei principi della Direttiva comunitaria, in considerazione dei prospettati legami familiari in Italia e della disponibilità di un’abitazione di una zia in Roma, presso cui rendersi reperibile (unico motivo);
2. esso è fondato;
3. il giudizio di convalida ha oggetto limitato alla verifica di proporzionalità e adeguatezza delle misure disposte dall'autorità di pubblica sicurezza in attesa del reimpatrio, con limitazione della materia del contendere del giudizio all'esame dei requisiti di merito assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento dell'immigrato (Cass. 4 novembre 2020, n. 24584, in motivazione sub p.ti 3.1, 3.2); 3.1. in tema di convalida della proroga del trattenimento di un cittadi no extracomunitario in un CIE, il giudice del merito, così come ritenuto dalla Corte di Giustizia, deve esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato, tenendo conto a tal fine anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità, la cui sussistenza impedisce l'adozione delle misure alternative al trattenimento no nché la concessione di un termine per la partenza volontaria (Cass. 20 marzo 2019, n. 7829); 3.2. nel caso di specie, il Giudice di Pace non ha esattamente applicato i suenunciati principi, non avendo, nonostante il possesso dalla straniera di un passaporto in corso di validità e la disposizione dell'espulsione per ragione diversa (per essersi la straniera trattenuta nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1bis: art. 13, secondo comma, lettera b, d. lgs. 286/1998) da quelle previste dall'articolo 13, primo e secondo comma, lettera c), dato conto, tanto meno argomentato:
a) né della ragione del pericolo di fuga (giustificante l’esecuzione di un accompagnamento coattivo alla frontiera, a norma dell’art. 13, quarto comma, lett.
b) d. lgs. cit., non potuta immediatamente avvenire per indisponibilità di vettore idoneo), configurabile anche in ipotesi di mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato (13, comma 4bis, lett.
b) d. lg. cit.), né b) né della ravvisata non concedibilità di una misura alternativa al trattenimento, nell’esercizio della facoltà consentitagli dalla legge (“può disporre”), nel rispetto dei principi di gradualità e adeguatezza, con particolare riferimento alla previa individuazione di un luogo di agevole rintracciabilità (art. 14, comma 1bis d.lg. cit.) della straniera, per la stimata aleatorietà della disponibilità genericamente allegata di una zia di accoglierla nella sua abitazione in Roma, non avendone neppure ricordato l’indirizzo; 3.3. il giudicante si è infatti limitato ad una sbrigativa indicazione (“perché non ha reddito, non ricorda neanche l’indirizzo dell’abitazione, ha dichiarato di conoscere la lingua italiana” ), previa crocettatura della casella “ritenuto che sussistono” su un modulo prestampato, tacendo del tutto sulle ragioni di un pericolo di fuga della straniera e senza alcuna specificazione in ordine alla proporzionalità della misura privativa della sua libertà personale (Cass. 28 settembre 2019, n. 6064), pertanto integrante una motivazione apparente, siccome tale da non consentire di comprendere le ragioni della decisione (Cass. 23 giugno 2021, n. 31536);
4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace in persona di diverso giudicante.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace in persona di diverso giudica